Nella notte è stato pubblicato in GU (n.62 del 9-3-2020), il DPCM 9 marzo 2020 (all.) che estende all’intero territorio nazionale le ultime misure urgenti previste dal DPCM 8 marzo 2020 per le “aree a contenimento rafforzato” in tema di
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
(DPCM 9 marzo 2020 – Estensione delle misure di contenimento all’intero territorio nazionale – e altri provvedimenti)
Si tratta di una decisione senza precedenti che chiama i cittadini, le famiglie, le imprese, i corpi sociali e tutte le istituzioni di questo Paese ad un grande sacrificio, per il bene di tutti e, soprattutto, dei più deboli. Il movimento delle cooperative e delle imprese sociali italiane, le sue associazioni e articolazioni varie, ormai da settimane stanno trovando il modo di essere accanto al Paese e alle sue istituzioni, come è avvenuto nei momenti più importanti della nostra storia. Come ci ha ricordato giusto ieri il Presidente Gardini, Confcooperative resta al fianco delle imprese, dei cooperatori, delle loro famiglie e del Paese tutto, continuando ad operare nelle restrizioni, anzitutto per rappresentare le difficoltà di persone e imprese e la necessità di vagliare ed accogliere le proposte avanzate in questi giorni per il contenimento dell’epidemia e il rilancio del sistema.
Al momento resta fondamentale sostenere il Governo e le Istituzioni, concorrendo al rispetto rigoroso e puntuale delle prescrizioni di contenimento che, senza la convinzione e la sollecitudine delle persone e delle associazioni, non produrranno gli effetti sperati.
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A. DPCM 9 marzo 2020 – Estensione delle misure di contenimento all’intero territorio nazionale
Il nuovo decreto estende le misure restrittive e di contenimento previste dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 per la sola Lombardia e 14 province del nord del Paese[1] (v. Circ. 11 e 12 del Serv. Legisl.) all'intero territorio nazionale.
Il provvedimento è stato adottato nella serata di ieri in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del suo carattere particolarmente diffusivo e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale.
Avrà effetto dalla data di oggi, 10 marzo 2020, e fino al 3 aprile 2020. Da oggi cessano di produrre effetti le misure originariamente previste per l’intero territorio nazionale (dagli articoli 2 e 3 del DPCM 8 marzo 2020) ove incompatibili con le nuove misure di contenimento.
Su tutto il territorio nazionale è dunque stabilito:
- di evitare ogni spostamento di persone fisiche, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative (i), situazioni di necessità (ii), ovvero spostamenti per motivi di salute (iii). È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
La disposizione evidentemente non pone un divieto assoluto, ma autorizza le autorità e le forze dell’ordine e di polizia a chiedere giustificazioni di ogni forma di spostamento e, se del caso, ad inibirlo.
(i) Le esigenze lavorative giustificano lo spostamento. Quindi è in astratto consentito lo spostamento per recarsi nei posti di lavoro, salva l’esortazione ad accedere a tutti gli istituti in grado di evitare in concreto lo spostamento, quali ad es. il lavoro agile, il congedo ordinario, le ferie. Dunque, lo spostamento per motivi di lavoro (non necessariamente basato su esigenze lavorative straordinarie o indifferibili) è consentito e non richiede speciali autorizzazioni, salva la necessità di comprovare le esigenze lavorative. Il transito e il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
(ii) Quanto alle situazioni di necessità certamente vi rientra l’uscita dal proprio domicilio o dimora e per l’acquisto di generi di prima necessità.
(iii) Quanto ai motivi di salute, certamente vi rientrano la visita o un controllo medico, se non è disdettato dalla struttura sanitaria.
Quanto ai profili dei controlli, delle sanzioni e delle modalità di giustificazione degli spostamenti, si rinvia alla Direttiva del Ministro dell’Interno ai prefetti (all. 2 alla Circolare n. 13 del Serv. Leg.). Le giustificazioni allo spostamento, in particolare, potranno essere comprovate mediante autodichiarazione[2], che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Beninteso, la veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli;
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Si tratta di un divieto nuovo, non previsto dal DPCM 8 marzo 2020, e più generale, che riguarda ogni forma di adunanza, assembramento, riunione, convegno, congresso, meeting, assemblea;
- la sospensione di tutte le manifestazioni o eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- la sospensione (FINO AL 3 APRILE) dei servizi educativi per l’infanzia[3] e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani (ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza). Va esclusa ogni forma di aggregazione alternativa e sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;
- la chiusura di musei, altri luoghi e istituti di cultura;
- la limitazione delle attività di ristorazione e bar, esercitabili esclusivamente dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo di garantire il rispetto della distanza di almeno un metro a pena sospensione dell’attività;
- la limitazione delle altre attività commerciali, con obbligo di garantire accessi contingentati e comunque idonei ad evitare assembramenti e tali da assicurare il rispetto della distanza di almeno un metro a pena sanzione della sospensione dell’attività[4]. L’impossibilità di assicurare le condizioni di sicurezza importa l’obbligo di chiusura dell’attività;
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la sospensione generalizzata degli eventi e le competizioni sportive (anche nelle modalità a “porte chiuse” o “all’aperto in assenza di pubblico”)[5], nonché la sospensione dell’attività delle palestre, dei centri sportivi, delle piscine, dei centri benessere e termali, centri culturali, sociali e ricreativi e, infine, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
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la sospensione dei congedi del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le unità di crisi.
Le altre misure originariamente previste per l’intero territorio nazionale (dagli articoli 2 e 3 del DPCM 8 marzo 2020) ove incompatibili con le nuove misure di contenimento, non producono più effetti se incompatibili. Dunque si aggiungono certamente ai divieti e alle limitazioni appena elencati:
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la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
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la previsione secondo la quale la modalità di lavoro agile potrà essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
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la raccomandazione, rivolta anche alle associazioni di categoria, di promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
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varie prescrizioni e raccomandazioni, tra le quali quelle specifiche per le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita[6]; per il personale sanitario e gli operatori di sanità pubblica.
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B. Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, Potenziamento SSN
Nella notte è stato altresì pubblicato il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020).
Il provvedimento – per il cui contenuto si rinvia al testo di legge (all. 2) e alle successive comunicazioni dei servizi e delle federazioni interessate – potenzia la rete di assistenza territoriale e le funzioni del Ministero della salute in considerazione dell’emergenza e della sua diffusività sul territorio nazionale.
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C. Sospensione attività di vigilanza
Si comunica, infine, che il Ministero dello Sviluppo economico – a seguito di quanto disposto dal DPCM del 9 marzo 2020 – ha disposto la sospensione fino al 3 aprile 2020 di tutte le attività di vigilanza sulle cooperative di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Servizio Revisione darà in proposito dettagliate indicazioni.
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Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
[1] Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
[2] Artt. 46 e 47, DPR 445/2000.
[3] Di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, vale a dire nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età, le sezioni primavera, che accolgono bambine e bambini tra 24 e 36 mesi di età; i servizi integrativi.
[4] Nei giorni festivi e prefestivi sono comunque chiusi le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi presenti all’interno di centri commerciali e dei mercati, salve le parafarmacie, le farmacie, e i punti vendita di generi alimentari (ma sempre con obbligo del rispetto della distanza di almeno un metro a pena sanzione della sospensione dell’attività).
[5] Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
[6] È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.