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Circ. n. 13/2023

Circ. n. 13/2023

Circ. n. 13/2023

Decreto-legge “taglia-bollette” Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali – in G.U. n.76 del 30 marzo 2023.

giani.c@confcooperative.it

Con il decreto - legge in oggetto indicato (attualmente in fase di conversione in legge – AC 1060), il Governo è nuovamente intervenuto con misure urgenti finalizzate al sostegno delle famiglie e delle imprese, per l’acquisto di energia elettrica e gas.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali disposizioni di interesse.

Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

Rif. articolo 1

La norma assegna ad ARERA la rideterminazione, per il secondo trimestre 2023, delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale.

Il comma 2 eleva dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, in favore delle famiglie numerose con più di quattro figli, la soglia ISEE che permette l’'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale previsti dall’articolo 9 del decreto -legge 185 del 2008, portandola dagli attuali 20.000 euro a 30.000 euro.

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023

Rif. articolo 2

La disposizione proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Il comma 2 prevede la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

Contributo in quota fissa in caso di prezzi gas elevati

Rif. articolo 3

La disposizione prevede che, nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell’ambito del RepowerEU, da ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, possa essere erogato un contributo a parziale compensazione delle spese di riscaldamento attraverso la bolletta elettrica del nucleo familiare presso l’abitazione di residenza (esclusi i clienti titolari di bonus sociale elettrico). Tale contributo si applica solo nei mesi invernali (ottobre, novembre e dicembre 2023) in cui il prezzo del gas naturale all’ingrosso superi una soglia prefissata, pari a 45 euro/MWh (su base mensile).

L’utilizzo dell’utenza elettrica permette di identificare l’abitazione di residenza (informazione non disponibile per le utenze gas) e di rendere il contributo indipendente dall’effettiva modalità di riscaldamento (a gas, elett

lunedì 17 aprile 2023

Circ. n. 13/2023

Decreto-legge “taglia-bollette” Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali – in G.U. n.76 del 30 marzo 2023.

giani.c@confcooperative.it

Con il decreto - legge in oggetto indicato (attualmente in fase di conversione in legge – AC 1060), il Governo è nuovamente intervenuto con misure urgenti finalizzate al sostegno delle famiglie e delle imprese, per l’acquisto di energia elettrica e gas.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali disposizioni di interesse.

Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

Rif. articolo 1

La norma assegna ad ARERA la rideterminazione, per il secondo trimestre 2023, delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale.

Il comma 2 eleva dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, in favore delle famiglie numerose con più di quattro figli, la soglia ISEE che permette l’'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale previsti dall’articolo 9 del decreto -legge 185 del 2008, portandola dagli attuali 20.000 euro a 30.000 euro.

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023

Rif. articolo 2

La disposizione proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Il comma 2 prevede la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

Contributo in quota fissa in caso di prezzi gas elevati

Rif. articolo 3

La disposizione prevede che, nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell’ambito del RepowerEU, da ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, possa essere erogato un contributo a parziale compensazione delle spese di riscaldamento attraverso la bolletta elettrica del nucleo familiare presso l’abitazione di residenza (esclusi i clienti titolari di bonus sociale elettrico). Tale contributo si applica solo nei mesi invernali (ottobre, novembre e dicembre 2023) in cui il prezzo del gas naturale all’ingrosso superi una soglia prefissata, pari a 45 euro/MWh (su base mensile).

L’utilizzo dell’utenza elettrica permette di identificare l’abitazione di residenza (informazione non disponibile per le utenze gas) e di rendere il contributo indipendente dall’effettiva modalità di riscaldamento (a gas, elettrico, con altri materiali combustibili); in tal modo, non si determinano distorsioni rispetto a una specifica modalità o a un determinato combustibile. Si rinvia ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri per l’assegnazione del contributo, sulla base dei quali l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle diverse zone climatiche.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Rif. articolo 4

La norma, nelle more di una ridefinizione del sistema di aiuti alle imprese, da attuarsi a decorrere dal 30 giugno 2023, riconosce anche per il secondo trimestre 2023 i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, previsti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9)).

Si tratta in particolare:

- del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20% (in luogo del 45%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023;

- del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10% (in luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;

- del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20% (in luogo del 45%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

-  del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20% (in luogo del 45%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità, tra l’altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

Di seguito si illustra l’andamento della misura del credito d’imposta, come modificata nel tempo:

IMPRESE ENERGIVOREImmagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

IMPRESE DIVERSE DALLE ENERGIVORE

Destinatari

II trim. 2022

art.3 D.L. n. 21 del 2022

II trim. 2022

art. 2, c.3, D.L. n. 50 del 2022

III trim. 2022

articolo 6 D.L. n. 115 del 2022.

Ott. Nov.  2022

art. 1, c.3, D.L. n. 144 del 2022

Dic. 2022

D.L. n. 176 del 2022

I trim. 2023

art.1, c.3 L. Bilancio 2023 (legge n. 197 del 2023

II trim. 2023

D.L. n.34 del 2023

Imprese diverse dalle energivore

contatori di potenza disponibile pari o > 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore

12%

contatori di potenza disponibile pari o > 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore

ridetermina15%

contatori di potenza disponibile pari o > 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore

15%

contatori di potenza disponibile pari o > 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore

30%

contatori di potenza disponibile pari o > 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore

30%

contatori di potenza disponibile pari o > 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore

35%

contatori di potenza disponibile pari o > 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore

10%

IMPRESE GASIVORE

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

IMPRESE NON GASIVORE

Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo

Rif. articolo 5

L’articolo 5 ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023. In merito, si ricorda che l’articolo 1 della legge di bilancio 2023, ai commi da 115 a 119, ha istituito un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

Tassazione agroenergia

Rif. articolo 6

L’articolo 6 dispone una deroga alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali, e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

In particolare, si ricorda che l’articolo 1, comma 423 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005) aveva disposto che, “ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442”.

La nuova disposizione, quindi, prevede che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, nella determinazione del reddito imponibile in questione, la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, sia data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica – che è stabilito dall’ARERA, ovvero l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – e un valore di 120 euro al MegaWatt/ora.

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico

Rif. articolo 7

La disposizione, ai fini della determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, permette di cumulare, nei limiti del 100% dell’ammontare della spesa ammissibile, la parte di spesa per la quale sia già stato concesso un contributo da Regioni e province autonome, a condizione che la normativa relativa allo stesso contributo lo consenta. La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

Fondo presso il MIMIT a sostegno delle imprese “elettrivore” in crisi in regioni insulari

Rif. articolo 24, c.5

L’articolo 24, comma 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con gli aiuti di Stato.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni

(ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.

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