Circ. n. 19/2023
Tracciabilità dei rifiuti – Decreto RENTRI (Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»), in GU n.126 del 31 maggio 2023.
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SOMMARIO
PREMESSA 2
INDICE DEL DECRETO 3
1. REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO 3
2. FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI 5
2.1. Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo 6
2.2. Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale 7
3. ATTESTAZIONE DI AVVIO AL RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO 7
4. REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI 8
4.1. Soggetti obbligati ed iscrizione al RENTRI 8
4.2. Tempistiche e modalità di iscrizione 9
4.3. Contributo annuale e diritto di segreteria 10
4.4. Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI 10
4.4.1. Trasmissione dei dati del registro cronologico 10
4.4.2. Trasmissione dei dati del formulario di identificazione 10
4.5. Sistemi di geolocalizzazione e Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali 11
PREMESSA
Con regolamento n.59 del 2023 (in allegato) sono state approvate le disposizioni del codice ambientale per la definizione del nuovo sistema di tracciabilità.
Il decreto, in particolare, in attuazione agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 del decreto legislativo n.152 del 2006 che disciplinano la tracciabilità dei rifiuti, si compone di 24 articoli e 2 allegati e definisce:
- le regole per la tracciabilità elettronica dei rifiuti ed i relativi adempimenti, mediante il registro cd RENTRI;
- modello e regole per la tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti;
- modello e regole per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico.
Più in dettaglio, il decreto stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, disciplinando:
a) i modelli ed i formati del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione (artt. 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006) con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta;
b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati;
d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto dei rifiuti, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni MUD e gli adempimenti trasmessi al RENTRI;
e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione relativa al trasporto transfrontaliero dei rifiuti (regolamento (CE) n. 1013/2006);
f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali;
g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti (art. 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006).
Gli allegati I e II disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l'iscrizione al RENTRI.
Si segnala che il nuovo regolamento cita in più parti l’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 che, nel sopprimere definitivamente il vecchio sistema di tracciabilità SISTRI, aveva istituito il nuovo registro elettronico RENTRI. Tale disposizione, e, in particolare, il comma 3, istitutivo del RENTRI, risulta abrogata in parte qua dall’articolo 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213. Il citato decreto legislativo ha quindi parallelamente provveduto ad integrare nello stesso articolo 188-bis del codice ambientale, i contenuti dell’abrogato comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n.135 del 2018.
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INDICE DEL DECRETO
- Titolo I - Disposizioni generali (artt.1-3)
- Titolo II - Registro cronologico di carico e scarico e formulario di identificazione (artt.4-9)
- Titolo III - Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (artt.10-22)
- Titolo IV - Disposizioni abrogative e finali
- ALLEGATO I - REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO (rif. articolo 4, comma 1)
- ALLEGATO II - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (rif. articolo 5, comma 1)
- ALLEGATO III - CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTO DI SEGRETERIA (rif. articolo 14)
Gli aggiornamenti degli allegati possono essere adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
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- REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO
Rif. art.4 e allegato 1
I soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico sono indicati all’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
Ai sensi del citato articolo 190, nel registro cronologico di carico e scarico sono indicati per ogni tipologia di rifiuto:
- la quantità prodotta o trattata;
- la natura e l'origine dei rifiuti;
- la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero;
- laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione.
Con riferimento alle modalità di tenuta il decreto individua due tempistiche:
- sino alla data di iscrizione al RENTRI: il registro è tenuto in modalità cartacea. Il registro può essere stampato dal portale RENTRI e va vidimato dalle camere di commercio
- a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, per i soggetti obbligati all’iscrizione: il registro è tenuto in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.
Con riferimento al formato digitale devono essere rispettate le seguenti regole:
- le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
- i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilità dell'utente;
- qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora;
- i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
Nel caso di registro cronologico in modalità digitale, questo può essere tenuto con sistemi che garantiscano il rispetto di quanto indicato o mediante apposito servizio messo a disposizione dal Ministero tramite il portale RENTRI e con le modalità indicate in successive procedure operative adottate con decreti direttoriali.
Al fine di assicurare la conformità ai modelli, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul sito del RENTRI le specifiche tecniche per la redazione in formato elettronico dei modelli. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla loro pubblicazione.
- FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Rif. artt.5-7 e allegato 2
Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
L’obbligo di tenuta del formulario di identificazione, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non si applica:
- al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta comunali, effettuato dal produttore iniziale degli stessi;
- al soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario (non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri);
- al trasporto di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca, effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- alla movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private;
- alla movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri;
- alla movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
Il formulario è emesso:
- dal produttore,
- o dal detentore dei rifiuti,
- o dal trasportatore, su richiesta del produttore e del detentore e ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza.
Ogni operatore coinvolto nella diversa fase di trasporto deve provvedere a compilare e sottoscrivere la parte di propria competenza.
Il formulario è vidimato digitalmente con modalità diverse, seconda che sia tenuto in formato cartaceo o digitale, come di seguito indicato.
2.1. Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo
I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario in formato cartaceo.
Il modello è generato ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.
Per imprese dotate di proprio gestionale, l'applicazione rende disponibile un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
A differenza di quanto attualmente previsto, sulla base delle nuove previsioni, il formulario cartaceo va:
- stampato su moduli A4;
- riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore.
- trasmesso dal trasportatore al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto:
a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore;
b) mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore;
c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI.
2.2. Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale
Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data di iscrizione al RENTRI. Prima di tale data, il formulario di identificazione del rifiuto può essere volontariamente emesso in formato digitale.
Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale è un documento informatico.
Il formato è definito dal Ministero dell’Ambiente. Eventuali modifiche apportate al formato entrano in vigore sei mesi dopo la loro pubblicazione.
Il formulario è vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle camere di commercio.
Il formulario viene aggiornato da parte degli operatori tramite i propri sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto.
La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le specifiche tecniche date dal Ministero.
Per agevolare i controlli su strada, il trasporto del rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario oppure va comunque garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili.
I sistemi gestionali adottati dall'operatore devono garantire nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
Il formulario è reso disponibile dal RENTRI a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.
Nel caso di tenuta del formulario in modalità digitale, la trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene, quindi, per il tramite del RENTRI e vale come attestazione di avvio al recupero o allo smaltimento.
- ATTESTAZIONE DI AVVIO AL RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO
(rif. art.188, d.lgs 152 del 2006 e art. 5 del decreto in esame)
L’articolo 188, comma 5 del codice ambientale, nel testo modificato a seguito del d.lgs.213 del 2022 recentemente entrato in vigore, prevede che nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni. La norma prevede che la disposizione si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto sulla tracciabilità dei rifiuti a cui è demandata la definizione delle modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.
Nel nuovo regolamento, quindi, è chiarito che l'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini di tale previsione.
- REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
(rif. art.188-bis, d.lgs 152 del 2006 e artt. 10 e seguenti del decreto in esame)
Il RENTRI, gestito dal Ministero dell'ambiente utilizzando la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali con cui è integrato, è articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati relativi ai registri cronologici di carico e scarico e dei formulari e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione;
4.1. Soggetti obbligati ed iscrizione al RENTRI
Sono obbligati ad iscriversi al RENTRI
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi);
b) i produttori di rifiuti pericolosi;
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e) i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, vale a dire:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti non pericolosi senza detenzione
- le imprese e gli enti più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Il decreto ribadisce l’esclusione per i produttori di rifiuti agricoli non pericolosi.
4.2. Tempistiche e modalità di iscrizione
Le tempistiche di iscrizione si calcolano a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, vale a dire dal 15 giugno 2023.
L'iscrizione va effettuata:
a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati dal produttore. La finestra temporale per tali soggetti, dunque è quella cha va dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025;
b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti (il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento). La finestra temporale per tali soggetti, dunque è quella cha va dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025;
c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati. La finestra temporale per tali soggetti, dunque è quella cha va dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.
Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali si iscrivono solo quando obbligati come produttori, nel rispetto delle relative tempistiche previste per il produttore.
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI e possono in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto, però, a partire dall'anno solare successivo.
Nel caso in cui un operatore avvii l'attività soggetta all'obbligo successivamente alle scadenze indicate, l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.
I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di iscrizione delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta.
A tal fine, i soggetti delegati devono:
a) iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative;
b) trasmettere i dati con le modalità e le tempistiche stabilite.
I produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema.
4.3. Contributo annuale e diritto di segreteria
La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, da versare per ciascuna unità locale.
Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.
Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento del diritto di segreteria.
L’allegato III contiene il dettaglio per l’applicazione di tali previsioni.
4.4. Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI
4.4.1. Trasmissione dei dati del registro cronologico
A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, con le modalità definite nelle procedure operative.
La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta. I soggetti delegati trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
4.4.2. Trasmissione dei dati del formulario di identificazione
A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del regolamento (n.b. la scadenza non è chiara, trattandosi non di una data ma di una finestra temporale che va dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026), gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, emessi in modalità digitale o mediante i servizi resi disponibili sul portale RENTRI. I dati relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti che producono o trasportano rifiuti e dai destinatari secondo le procedure definite dal Ministero dell’ambiente.
Il produttore può richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi. Nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati procede il produttore iniziale.
Il RENTRI rende disponibile agli operatori un servizio di consultazione delle informazioni sulle autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari presenti nella sezione Anagrafica.
A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di iscrizione il Ministero dell'ambiente tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato di comunicazione al catasto dei rifiuti (MUD).
4.5. Sistemi di geolocalizzazione e Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato. A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento (15 dicembre 2024), la disponibilità delle tecnologie indicate è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il Comitato nazionale, con propria delibera, definisce le modalità e le tempistiche per l'aggiornamento delle iscrizioni in essere.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.
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