Prossimi Eventi

Nessun evento in programma.

EasyDNNNews

Circ. n. 2 - 2023

Circ. n. 2 - 2023

Circ. n. 2 - 2023

É stata pubblicata in G.U. 17 gennaio 2023, n.13 la legge di conversione del decreto Aiuti-quater (Legge 13 gennaio 2023, n. 6, Conversione in legge decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica) che segue la scia tracciata da precedenti decreti “aiuto”, da un lato prorogando alcune delle disposizioni in esse contenuti (come, ad esempio, i bonus per le imprese energivore, gasivore, non energivore e non gasivore che vengono estesi anche al mese di dicembre) e, dall’altro lato, intervenendo su alcune importanti disposizioni quali quelle relative al superbonus (che viene abbassato, dal 2023, al 90% ma con alcune eccezioni.

giani.c@confcooperative.it

É stata pubblicata in G.U. 17 gennaio 2023, n.13 la legge di conversione del decreto Aiuti-quater (Legge 13 gennaio 2023, n. 6, Conversione in legge decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica) che segue la scia tracciata da precedenti decreti “aiuto”, da un lato prorogando alcune delle disposizioni in esse contenuti (come, ad esempio, i bonus per le imprese energivore, gasivore, non energivore e non gasivore che vengono estesi anche al mese di dicembre) e, dall’altro lato,  intervenendo su alcune importanti disposizioni quali quelle relative al superbonus (che viene abbassato, dal 2023, al 90% ma con alcune eccezioni.

Di seguito una sintesi delle principali disposizioni approvate in materia di ambiente ed energia.

 

STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO

  • CAPO I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (artt. 1- 7-ter)
  • CAPO II - Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per
    l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle
    procedure (artt. 8-11)
  • CAPO III - Disposizioni finanziarie e finali (artt. 11-bis-16)

 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, PER IL MESE DI DICEMBRE 2022

(Rif. art.1)

Non si registrano particolari novità apportate in sede di conversione.

L’art.1 conferma la proroga i bonus per le imprese energivore e non, gasivore e non. In particolare, i crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dal decreto Aiuti ter (art. 1, D.L. n. 144/2022) vengono riconosciuti anche per il mese di dicembre 2022 nelle medesime misure (art. 1).

Inoltre:

- in relazione ai crediti d’imposta previsti per il terzo trimestre 2022 dal decreto Aiuti bis (art. 6, D.L. n. 115/2022), viene previsto che essi possono essere utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari ovvero dai cessionari, entro la data del 30 giugno 2023.

- entro il 16

martedì 31 gennaio 2023

Circ. n. 2 - 2023

É stata pubblicata in G.U. 17 gennaio 2023, n.13 la legge di conversione del decreto Aiuti-quater (Legge 13 gennaio 2023, n. 6, Conversione in legge decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica) che segue la scia tracciata da precedenti decreti “aiuto”, da un lato prorogando alcune delle disposizioni in esse contenuti (come, ad esempio, i bonus per le imprese energivore, gasivore, non energivore e non gasivore che vengono estesi anche al mese di dicembre) e, dall’altro lato, intervenendo su alcune importanti disposizioni quali quelle relative al superbonus (che viene abbassato, dal 2023, al 90% ma con alcune eccezioni.

giani.c@confcooperative.it

É stata pubblicata in G.U. 17 gennaio 2023, n.13 la legge di conversione del decreto Aiuti-quater (Legge 13 gennaio 2023, n. 6, Conversione in legge decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica) che segue la scia tracciata da precedenti decreti “aiuto”, da un lato prorogando alcune delle disposizioni in esse contenuti (come, ad esempio, i bonus per le imprese energivore, gasivore, non energivore e non gasivore che vengono estesi anche al mese di dicembre) e, dall’altro lato,  intervenendo su alcune importanti disposizioni quali quelle relative al superbonus (che viene abbassato, dal 2023, al 90% ma con alcune eccezioni.

Di seguito una sintesi delle principali disposizioni approvate in materia di ambiente ed energia.

 

STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO

  • CAPO I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (artt. 1- 7-ter)
  • CAPO II - Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per
    l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle
    procedure (artt. 8-11)
  • CAPO III - Disposizioni finanziarie e finali (artt. 11-bis-16)

 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, PER IL MESE DI DICEMBRE 2022

(Rif. art.1)

Non si registrano particolari novità apportate in sede di conversione.

L’art.1 conferma la proroga i bonus per le imprese energivore e non, gasivore e non. In particolare, i crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dal decreto Aiuti ter (art. 1, D.L. n. 144/2022) vengono riconosciuti anche per il mese di dicembre 2022 nelle medesime misure (art. 1).

Inoltre:

- in relazione ai crediti d’imposta previsti per il terzo trimestre 2022 dal decreto Aiuti bis (art. 6, D.L. n. 115/2022), viene previsto che essi possono essere utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari ovvero dai cessionari, entro la data del 30 giugno 2023.

- entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

La lettura di tale norma va integrata con le previsioni dell’articolo 1, commi da 2 a 9 della Legge n.176 del 2022 (Legge di bilancio) che ha introdotto le seguenti novità (Cfr. circolare Servizio ambiente n.1 del 2023):

• credito d’imposta per le imprese energivore, nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023;

•            credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, in misura pari al 35% (in luogo del 30 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;

• credito d’imposta per imprese gasivore, in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

• credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI

(Rif. art.2)

La disposizione ridetermina le quote si accisa di alcuni carburanti e risulta lievemente modificata rispetto alla versione del decreto legge in origine approvato.

In particolare, sono fissate le seguenti aliquote:

a)  benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

  2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

  3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

  4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

    b)  l'aliquota IVA applicata al   gas   naturale   usato   per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022

(Rif. art.2-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l’utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d'imposta per l’acquisto del carburante, previsto dall’articolo 2 del n. 144 del 2022 con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica.

MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE IL CARO BOLLETTE

(Rif. art.3)

La norma, che introduce misure per la rateizzazione bollette per le imprese, non ha subito sostanziali modifiche in sede di conversione.

In particolare, al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione, in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Per ottenere la rateizzazione occorre presentare apposita richiesta ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Il tasso di interesse eventualmente applicato non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata.

É possibile:

- ricevere una fideiussione assicurativa contro garantita da Sace;

- chiedere alle banche finanziamenti garantiti da Sace.

La rateizzazione decade in caso di inadempimento nel pagamento di due rate anche non consecutive.

L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e non (art. 1 D.L. n. 176/2022 e art. 1 D.L. n.144/2022).

Tra le disposizioni adottate per fronteggiare il caro bollette si segnala,  al comma 12, l’incremento da 120 milioni di euro a 170 milioni di euro del fondo previsto dall’articolo 8 del Decreto legge “Aiuti – ter” (DL n.144 del 2022) destinato al riconoscimento di  un  contributo straordinario a favore degli  enti  del  Terzo  settore  elencati nella norma, delle organizzazioni di volontariato e  delle  associazioni  di  promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui  all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di  utilità sociale  e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che  erogano servizi  socio-sanitari e socio-assistenziali  svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità.  La norma, quindi, prevede che una quota del Fondo, pari a  50  milioni  di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, di  un   contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli  enti  del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo  settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle associazioni   di promozione sociale coinvolte nel processo di  trasmigrazione  di  cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di  servizi  alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti  religiosi  civilmente   riconosciuti,   che   erogano   servizi sociosanitari  e  socioassistenziali  in  regime  semiresidenziale  e residenziale in favore di anziani.

 

MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE I COSTI DELL'ENERGIA

(Rif. art. 3-bis)

L’articolo 3-bis, comma 1, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, incrementa l’importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica

L’articolo 3-bis, reca inoltre misure di sostegno per fronteggiare i costi dell’energia e, con specifico riferimento al trasporto pubblico locale e regionale assegna ulteriori 320 milioni di euro per il 2022 al fondo istituito dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti -bis) per sostenere il settore a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del carburante dovuti alla crisi internazionale in atto.

 

MISURE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI GAS NATURALE

(Rif. art. 4)

L’articolo 4 modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali “energivori”. La finalità dichiarata della norma è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti tra cui, secondo una specificazione introdotta in sede referente, il metano.

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEL PASSAGGIO DI AZIENDE A COMBUSTIBILI ALTERNATIVI

(Rif. art. 4-bis)

L’articolo 4-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede che fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali siano da qualificarsi come modifiche non sostanziali. I gestori di tali impianti possono procedere alla sostituzione del combustibile per un periodo di sei mesi, previa comunicazione all’autorità competente al rilascio della VIA, ove prevista, e dell’AIA e salvo non ricevano un motivato diniego nei trenta giorni successivi. Si richiede, comunque, il rispetto dei limiti di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa unionale o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali.

I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all’autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale ove prevista e dell’autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico.

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'autorità competente rilasciato entro tale termine.

     

PROROGHE DI TERMINI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE

(Rif. art. 5)

Slitta a partire dal 10 gennaio 2024, l’abrogazione della norma (art. 22, c. 2, terzo periodo, D.Lgs. n. 164/2000) secondo cui per i soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento per il gas.

Al riguardo, si ricorda che la cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas era stata originariamente fissata, dall’articolo 1, comma 59 della legge n. 124/2017, al 1° luglio 2019. Successivamente, il termine è stato via via più volte prorogato: al 1° luglio 2020 (articolo 3, comma 1-bis, lettere a) del D.L. 91/2018 - L. 108/2018), al 1° gennaio 2022 (articolo 12, comma 3, lettere a) del D.L. 162/2019 - L. 8/2020 e, da ultimo, al 1° gennaio 2023 (articolo 12, comma 9-bis, lett. a) del D.L. 183/2020 – L. n. 21/2021). Il comma 1 dell’articolo in esame proroga dunque di un ulteriore anno il mercato tutelato, facendolo cessare a decorrere dal 10 gennaio 2024.

L’articolo 5, comma 2, interviene sull’articolo 5-bis del D.L. n. 50/202262, che, nel recare disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale, assegna al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita. Il termine entro il quale procedere alla vendita, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, viene qui prorogato alla data, come da ultimo modificata con un emendamento approvato in Commissione in sede referente, al 10 novembre 2023 (lett. a))

PROMOZIONE DEI BIOCARBURANTI UTILIZZATI IN PUREZZA

(Rif. art. 6-bis)

L’articolo 6-bis, introdotto in sede referente, reca disciplina inerente alla quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030. Disciplina, inoltre, le sanzioni amministrative da irrogare in caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo ai citati fornitori. Interviene altresì sulle disposizioni concernenti il contributo in conto capitale per la riconversione industriale delle raffinerie tradizionali, volta all’incremento della produzione dei medesimi biocarburanti. Introduce, infine, una nuova disciplina del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti.

In particolare, si ricorda che l’articolo 39, commi 1-bis, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, impone ai singoli fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16% di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico.  La norma prevede, nel testo finora vigente, che, in aggiunta alla suddetta quota del 16%, la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza deve essere pari ad almeno 500 mila tonnellate a decorrere dal 2023, con un incremento di 100 mila tonnellate all’anno nel successivo triennio. La nuova formulazione del comma 1-bis proposta dal presente articolo stabilisce che la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati sia gradualmente aumentata e debba essere equivalente ad almeno 300.000 tonnellate (anziché 500 mila) per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all’anno, a decorrere dal medesimo anno 2023, fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi.

 

MODIFICHE AGLI INCENTIVI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (SUPERBONUS)

(Rif. art.9)

La disposizione, anche a seguito della conversione in legge, conferma la rimodulazione delle aliquote delle detrazioni del superbonus in quattro scaglioni a seconda del periodo in cui vengono sostenute le spese. Si prevede il 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre, il 90% per quelle sostenute fino a tutto il 2023, mentre si va dal 70% al 65% rispettivamente per il 2024 e il 2025. Quanto agli interventi sulle unità immobiliari delle persone fisiche, il 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, purché al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%. Gli edifici unifamiliari possono usufruire del bonus 90% purché siano abitazioni principali ed il reddito del contribuente non sia superiore a 15.000 euro.

L’articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni. La disposizione contiene altresì una misura, anch’essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

(Rif. art.9-bis)

L’articolo 9-bis, introdotto con l’approvazione di un emendamento in Commissione, reca una norma di interpretazione autentica in base alla quale, gli enti locali e le regioni sono i soggetti responsabili dell’esercizio e della manutenzione dell’impianti hanno diritto a richiedere e ottenere le stesse tariffe incentivanti previste a favore degli impianti architettonicamente integrati o realizzati su un edificio dal secondo, terzo, quarto e quinto conto energia, anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento e i relativi costi.

Documenti da scaricare