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Circ. n. 20 - 2023

Circ. n. 20 - 2023

Circ. n. 20 - 2023

Circolari e Delibere Albo gestori dei rifiuti: - Circolare 2 del 01 agosto 2023, Trasporto intermodale di rifiuti chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale; - Deliberazione n. 3 del 26 luglio 2023, Sessioni straordinarie delle verifiche per responsabili tecnici; - Deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023, Dispense dalle verifiche di idoneità del responsabile tecnico: modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 così come modificata dalla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022

giani.c@confcooperative.it

 

L’Albo nazionale gestori ambientali ha approvato e trasmesso le seguenti circolari:

  •  Circolare 2 del 01 agosto 2023, Trasporto intermodale di rifiuti chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale;
  •  Deliberazione n. 3 del 26 luglio 2023, Sessioni straordinarie delle verifiche per responsabili tecnici;
  •  Deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023, Dispense dalle verifiche di idoneità del responsabile tecnico: modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 così come modificata dalla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022

Si riportano di seguito alcuni elementi di sintesi dei tre provvedimenti approvati.

 

Circolare 2 del 01 agosto 2023

Trasporto intermodale di rifiuti chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale

La circolare, in continuità con i precedenti provvedimenti del 2017 e del 2022, precisa che in caso di trasporto intermodale di rifiuti, la parte terminale su strada del trasporto può essere effettuata mediante un complesso veicolare composto da un trattore/motrice nella disponibilità di un'impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, purché le imprese siano entrambe iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati. Si precisa anche che la medesima condizione può essere applicata anche per la parte iniziale su strada del trasporto intermodale di rifiuti e cioè il trasporto può iniziare con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un'impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio).

Nelle ipotesi indicate, nei documenti di trasporto dovranno essere indicati le generalità e il numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori am

lunedì 21 agosto 2023

Circ. n. 20 - 2023

Circolari e Delibere Albo gestori dei rifiuti: - Circolare 2 del 01 agosto 2023, Trasporto intermodale di rifiuti chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale; - Deliberazione n. 3 del 26 luglio 2023, Sessioni straordinarie delle verifiche per responsabili tecnici; - Deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023, Dispense dalle verifiche di idoneità del responsabile tecnico: modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 così come modificata dalla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022

giani.c@confcooperative.it

 

L’Albo nazionale gestori ambientali ha approvato e trasmesso le seguenti circolari:

  •  Circolare 2 del 01 agosto 2023, Trasporto intermodale di rifiuti chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale;
  •  Deliberazione n. 3 del 26 luglio 2023, Sessioni straordinarie delle verifiche per responsabili tecnici;
  •  Deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023, Dispense dalle verifiche di idoneità del responsabile tecnico: modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 così come modificata dalla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022

Si riportano di seguito alcuni elementi di sintesi dei tre provvedimenti approvati.

 

Circolare 2 del 01 agosto 2023

Trasporto intermodale di rifiuti chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale

La circolare, in continuità con i precedenti provvedimenti del 2017 e del 2022, precisa che in caso di trasporto intermodale di rifiuti, la parte terminale su strada del trasporto può essere effettuata mediante un complesso veicolare composto da un trattore/motrice nella disponibilità di un'impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, purché le imprese siano entrambe iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati. Si precisa anche che la medesima condizione può essere applicata anche per la parte iniziale su strada del trasporto intermodale di rifiuti e cioè il trasporto può iniziare con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un'impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio).

Nelle ipotesi indicate, nei documenti di trasporto dovranno essere indicati le generalità e il numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di entrambe le imprese che concorrono al trasporto, fermo restando che il titolare del trasporto, indicato come trasportatore, rimane l'impresa che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, mentre i dati dell'impresa titolare del trattore/motrice dovranno essere riportati nel campo annotazioni.

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Deliberazione n. 3 del 26 luglio 2023

Sessioni straordinarie delle verifiche per responsabili tecnici

La delibera, in deroga all'art. 1, all'art. 2 commi 1, e all'art. 5 comma 1, della deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 prevede l'introduzione di sessioni straordinarie di verifica per responsabili tecnici, a condizione  che la data di svolgimento sia precedente alla data del 16 ottobre 2023 e sia compatibile con la tempistica prevista dalle procedure di invio della domanda e di convocazione (la domanda di iscrizione alla verifica va inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di trenta giorni e non oltre il termine di venti giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica. Entro i successivi dieci giorni si procede alla convocazione dei candidati).  Il calendario delle sessioni straordinarie è pubblicato sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it con indicazione della data di apertura delle iscrizioni per ogni Sezione regionale e provinciale.

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Deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023

Dispense dalle verifiche di idoneità del responsabile tecnico: modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 così come modificata dalla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022

La nuova deliberazione modifica la n.6 del 30 maggio 2017, in materia di verifiche di idoneità del responsabile tecnico dell’impresa.

In merito si ricorda che gli artt. 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, prevede che il responsabile tecnico ha il compito di assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa e che la formazione del responsabile tecnico deve essere attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

Nella nuova delibera, preso atto che nell'esercizio dei propri compiti il responsabile tecnico svolge mansioni complementari a quelle del legale rappresentante dell'impresa e che nell'applicazione del computo del periodo di esperienza necessario ai fini della dispensa dalle verifiche del legale rappresentante che ricopre anche il ruolo di responsabile tecnico si sono riscontrate delle brevi interruzioni che hanno determinato di fatto l'esclusione dall'ottenimento della dispensa, si provvede ad integrare i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività.

La deliberazione prevede, quindi, che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione (trasporto rifiuti;  intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni.

La deliberazione entra in vigore il 5 settembre.

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