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Circ. n. 3/2023

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Circ. n. 3/2023

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176

giani.c@confcooperative.it

Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio u.s., è stata pubblicata la Legge 13 gennaio 2023, n. 6 di conversione del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176 (All.)

 

 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL

DECRETO LEGGE 18 novembre 2022, N. 176

(D.L. AIUTI-QUATER)

Il provvedimento, che fa seguito ai precedenti decreti “aiuti” reca, come noto, ulteriori misure urgenti per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, in materia di efficienza e sicurezza energetica e incremento della produzione di gas naturale; nonché disposizioni in materia di finanza pubblica.

Il provvedimento, all’articolo 1, comma 2, abroga il D.L. n. 179/2022, recante “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2022, n. 274).

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza.

Contestualmente, con le modifiche introdotte in sede di conversione, sono trasposte e mantenute nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni del decreto-legge n. 179/2022 di cui si è disposta l'abrogazione.

Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri servizi, delle federazioni e di ICN S.p.a. [si veda sin d’ora la Circolare Confcooperative Habitat, n. 3/2023, Prot. n. 102].

 

 

*

art.3. misure per fronteggiare il caro bollette.

Il comma 9 differisce al 31 dicembre 2023 (dal 31 dicembre 2022) il regime straordinario di garanzie concesse dalla SACE S.p.A., ai sensi dell’articolo 15 del D.L. n.50/2022 (Decreto aiuti), tenuto conto del protrarsi della situazione emergenziale in atto e della proroga del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina 2022/C 131I/01, disposta con decisione della Commissione europea del 9 novembre 2022[1].

Il comma 11 implementa di ulteriori 10 milioni di € (che si aggiungono ai 50 milioni di € precedentemente stanziati dall’articolo 7, D.L. n. 144/2022-Decreto aiuti-ter), la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del MEF, ex articolo 1, comma 369, L. n. 205/2017 (L. di bilancio 2018), per l’erogazione di contributi a fondo perduto ad associazioni e società sportive dilettantistiche, discipline sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, ivi comprese le associazioni

martedì 31 gennaio 2023

Circ. n. 3/2023

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176

giani.c@confcooperative.it

Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio u.s., è stata pubblicata la Legge 13 gennaio 2023, n. 6 di conversione del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176 (All.)

 

 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL

DECRETO LEGGE 18 novembre 2022, N. 176

(D.L. AIUTI-QUATER)

Il provvedimento, che fa seguito ai precedenti decreti “aiuti” reca, come noto, ulteriori misure urgenti per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, in materia di efficienza e sicurezza energetica e incremento della produzione di gas naturale; nonché disposizioni in materia di finanza pubblica.

Il provvedimento, all’articolo 1, comma 2, abroga il D.L. n. 179/2022, recante “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2022, n. 274).

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza.

Contestualmente, con le modifiche introdotte in sede di conversione, sono trasposte e mantenute nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni del decreto-legge n. 179/2022 di cui si è disposta l'abrogazione.

Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri servizi, delle federazioni e di ICN S.p.a. [si veda sin d’ora la Circolare Confcooperative Habitat, n. 3/2023, Prot. n. 102].

 

 

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art.3. misure per fronteggiare il caro bollette.

Il comma 9 differisce al 31 dicembre 2023 (dal 31 dicembre 2022) il regime straordinario di garanzie concesse dalla SACE S.p.A., ai sensi dell’articolo 15 del D.L. n.50/2022 (Decreto aiuti), tenuto conto del protrarsi della situazione emergenziale in atto e della proroga del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina 2022/C 131I/01, disposta con decisione della Commissione europea del 9 novembre 2022[1].

Il comma 11 implementa di ulteriori 10 milioni di € (che si aggiungono ai 50 milioni di € precedentemente stanziati dall’articolo 7, D.L. n. 144/2022-Decreto aiuti-ter), la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del MEF, ex articolo 1, comma 369, L. n. 205/2017 (L. di bilancio 2018), per l’erogazione di contributi a fondo perduto ad associazioni e società sportive dilettantistiche, discipline sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, ivi comprese le associazioni e federazioni sportive paralimpiche, che gestiscono impianti sportivi e piscine, a fronte del rincaro dell’energia termica ed elettrica[2]. Inoltre, ricomprende anche il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e la società Sport e Salute S.p.A., tra i soggetti beneficiari del predetto contributo.

Il comma 12 incrementa le risorse stanziate dall’articolo 8, del D.L. n. 144/2022 (Decreto aiuti-ter) con gli appositi Fondi istituiti a sostegno degli Enti del Terzo settore, tenuto conto dell’incremento dei costi per la fruizione dell'energia[3]. In particolare, si prevede che:

  1. la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del MEF, ai sensi del comma 1, dell’articolo 8, sopra citato[4], è incrementata di ulteriori 50 milioni di € (che passa a 170 milioni rispetto ai precedenti 120 milioni di €). Fermo restando la dotazione previgente destinata agli specifici soggetti sopra enunciati,  la nuova quota del Fondo sopra citato, pari a 50 milioni di € per l’anno 2022, è finalizzata alla concessione di un contributo straordinario, in via esclusiva, a vantaggio degli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, coinvolte nella trasmigrazione dei rispettivi registri al RUNTS e a favore delle ONLUS di cui al D.lgs. n. 460/97, iscritte nella rispettiva anagrafe, delle fondazioni, associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al D.lgs. n. 207/2001 e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale o residenziale, a favore di anziani;
  2. è incrementata, altresì, di ulteriori 50 milioni di € (che si aggiungono ai precedenti 50 milioni di €) la dotazione del Fondo istituito ai sensi del comma 2, articolo 8, sopra citato. Trattasi del Fondo istituito per la concessione di un contributo straordinario, calcolato in proporzione all’incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell’anno 2022, rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021 per la componente energia e il gas naturale, in favore degli ENTI ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, coinvolte nella trasmigrazione dei rispettivi registri al RUNTS e a favore delle ONLUS di cui al D.lgs. n. 460/97, iscritte nella rispettiva anagrafe (se non già compresi tra i soggetti di cui al comma 1, articolo 8, sopra citato).
     
    art. 3-bis- commi 2, 3 e 6. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale.
    Le disposizioni in esame, recano misure di supporto per fronteggiare i costi dell’energia per gli operatori del trasporto pubblico locale e regionale.
    A tale scopo, sono stanziati ulteriori 320 milioni di €, per l’anno 2022, a vantaggio del Fondo di cui all’articolo 9, comma 1, D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis),[5] allo scopo di sostenere il settore, tenuto conto degli eccezionali aumenti dei prezzi del carburante e dell’energia elettrica, a seguito del conflitto bellico in atto.
    Ad un successivo decreto del MIT/MEF, è demandata la determinazione dei criteri di riparto delle risorse, delle modalità per il riconoscimento del contributo e delle modalità di rendicontazione.
     
    art. 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO.
    L’articolo chiarisce che, i contributi previsti dall’articolo 14, comma 1, D.L. n. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter)[6] destinati al sostegno del settore autotrasporto merci, sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, nel pieno rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, con delega per ogni adempimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).
     
    art. 8. misure urgenti in materia di mezzi di pagamento.
    L’articolo stanzia 80 milioni di €, per l’anno 2023, ai fini del riconoscimento di un credito d’imposta a favore dei soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmis­sione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, (articolo 2, comma 1, D.lgs. n. 127/2015/Esercenti il commercio al dettaglio e attività similari) allo scopo di compensare i costi per l’adeguamento tecnico dei registratori telematici per facilitare la lotteria degli scontrini, (basata sull’uso degli strumenti di pagamento elettronici) per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis,  D.L. n. 36/2022[7].
     
    art. 10. norme in materia di procedure di affidamento dei lavori.
    Il comma 1 integra la disciplina contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. n. 32/2019 (Decreto sblocca cantieri) che, come noto, ha disposto la sospensione, fino al 30 giugno 2023, di alcune norme del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), allo scopo di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche.

Tra le norme oggetto di sospensione, rileva l’articolo 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, che impone ai Comuni non capoluogo di provincia di utilizzare stazioni appaltanti qualificate in caso di acquisti di lavori, servizi e forniture pubbliche, ad eccezione degli interventi indicati nel PNRR e nel PNC, per cui permaneva (prima dell’intervento normativo in commento) il suddetto obbligo.

Con la norma in esame, pertanto, si chiarisce che per gli investimenti riguardanti il PNRR e il PNC, l’obbligo dei comuni non capoluogo di utilizzare le stazioni appaltanti qualificate (o anche le unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia), sussiste solo quando l’importo dell’affidamento è pari o superiore a 150.000 € nel caso di lavori e a 139.000 € nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione[8].

Il comma 2,  prevede la possibilità che gli enti locali e le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, possano accedere alle risorse residue disponibili del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, D.L. n. 50/2022 (Decreto aiuti), per ricevere contributi diretti a fronte degli incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento regionale dei prezzari, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022) e fino al 31 dicembre 2022.[9]

Il comma 2-bis proroga, al 31 marzo 2023, i termini fissati dall’articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (L. di bilancio 2019) per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza degli edifici e del territorio in scadenza tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.

La proroga non riguarda le scadenze e gli obblighi previsti dal PNRR.

Il comma 2-ter chiarisce che, al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, restano validi gli affidamenti attuati al 31 dicembre 2022 dai Comuni non capoluogo di provincia che non abbiano utilizzato stazioni appaltanti qualificate o enti sovracomunali (unioni di Comuni, Province, Città metropolitane e Comuni capoluoghi di province).

Il comma 3 inserisce un nuovo articolo 44-bis, al D.L. 77/2021 (Decreto Governance), allo scopo di prevedere un procedimento semplificato e accelerato per le procedure di approvazione di taluni progetti inerenti interventi autostradali e stradali, espressamente elencati nell’allegato IV-bis del sopra citato decreto-legge n. 77/2021.

art. 11-bis. cessione dei crediti d’imposta per il settore cinematografico.

La disposizione apporta modifiche all’articolo 21, comma 4, L. n. 220/2016 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo) avente ad oggetto la cedibilità dei crediti di imposta nel settore cinematografico (c.d. tax credit cinematografici) e, in dettaglio, introduce limiti alla responsabilità dei cessionari, prevedendo che essi rispondono solo per un eventuale utilizzo dei crediti in parola in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al quantum del credito d’imposta ricevuto.[10]

Si prevede, inoltre, che il recupero dell’importo del credito indebitamente utilizzato, è effettuato nei confronti del beneficiario, fermo restando, in caso di concorso nella violazione:

  • l’applicazione dell’articolo 9, D.lgs. n. 472/97 in materia di sanzioni amministrative (per il concorso nelle violazioni);
  • la responsabilità solidale del cessionario.
     
     
    art. 12. esenzioni in materia di imposte.
    I Commi 1 e 2, recano una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 78, comma 3, D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto) in materia di esenzioni dall’imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo.
    In particolare, si stabilisce che la seconda rata dell’IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
    Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea come, invece, previsto dal comma 4, del sopra citato articolo 78, D.L. n. 104/2020.
    Il comma 3 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, o similari, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l’evento calamitoso[11].
     
    art. 12-bis. misure a favore dei territori delle marche colpiti dall’alluvione a partire dal 15 settembre 2022.
    L’articolo autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2022, per la realizzazione degli interventi diretti a fronteggiare i danni derivanti dagli eventi meteorologici che hanno colpito i territori delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei Comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre e il 19 ottobre 2022.[12]
    Le risorse sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l’emergenza.
     
    art. 13. disposizioni materia di sport.
    Il comma 1, dispone che, allo scopo di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, diversi versamenti tributari e contributivi (già precedentemente sospesi da pregressi provvedimenti), comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 22 dicembre 2022.[13]
    Il comma 2 amplia la durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi, da 3 anni, a 5 anni.
     
    art. 14-bis. misure per il rilancio della competitivita’ delle imprese italiane.

Con i commi 1 e 2, (allo scopo di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani in società e imprese miste all’estero), sono espressamente individuati nei soggetti, italiani o esteri, autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria e dell’intermediazione finanziaria autorizzati ai sensi del TUB (D.lgs. n. 385/93, nonché nei soggetti a cui si applica il titolo V dello stesso Testo Unico Bancario, quelli che possono effettuare operazioni di finanziamento, ammesse a misure agevolative in forma di contributi agli interessi, per il sostegno di operatori italiani che investono capitale di rischio in imprese partecipate da SIMEST e aventi sede in Paesi extra UE.

Il comma 3 interviene sulla disciplina relativa al Fondo di sostegno al venture capital delle start-up innovative, di cui all’articolo 38, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e, in particolare, sul contenuto delle disposizioni attuative, da emanarsi con decreto del Ministero dello Sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del made in Italy/MIMIT).

Le disposizioni attuative dovranno prevedere il rapporto di co-investimento tra le risorse con cui il Fondo è stato rifinanziato, destinate agli investimenti iniziali, con le modalità individuate al primo periodo dell’articolo 38, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, da effettuare nel capitale in ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa;

Inoltre, viene stabilito che la misura massima dei soli investimenti iniziali (e non più delle agevolazioni complessive) che ciascuna start-up innovativa e PMI innovativa può ottenere, è pari a 4 volte l’importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, entro il limite massimo di 1 milione di €.

Lo stesso decreto ministeriale stabilisce anche la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi. [14]

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[1]Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 19 e 25/2022.

In dettaglio, la disposizione di cui all’articolo 15 sopra citato, consente a SACE S.p.A. di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per i finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati in favore di imprese aventi sede in Italia (diverse dalle banche e dagli altri soggetti esercenti il credito). Ciò al fine di far fronte alle esigenze di liquidità delle predette imprese, derivanti dalle conseguenze economiche frutto della guerra in Ucraina. A tale scopo, SACE S.p.a. assume gli impegni previsti dall’articolo 15, a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) entro l’importo massimo complessivo di 200 miliardi di euro.

Per effetto della disposizione in esame, pertanto, il regime straordinario di garanzie sopra enunciato, è esteso al 31 dicembre 2023.

[2] Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 30/2022.

[3] Circolari del Servizio Legislativo e Legale n. 30 e 34 /2022.

[4] Trattasi, come noto, del Fondo istituito a vantaggio degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al RUNTS, delle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali in regime residenziale e semiresidenziale, diretti a persone con disabilità e non autosufficienti (ciò allo scopo di contenere gli effetti della crisi energetica per tali enti che gestiscono servizi ritenuti prioritari, a fronte dei rincari energetici per energia termica ed elettrica registrati nel terzo trimestre del 2022, in proporzione all’incremento dei costi sostenuti rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021).

[5] Trattasi, come noto, del Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già MIMS),  con dotazione inziale di 40 milioni di € per il 2022, per l’erogazione agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, di un contributo per il maggior costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto al periodo analogo del 2021, per l’acquisto di carburante, al netto dell’IVA.

Si rammenta, altresì, che la dotazione del Fondo in esame, è stata poi incrementata dall’articolo 6, comma 1, D.L. n. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter) per ulteriori 100 milioni di € per l’erogazione di un contributo a vantaggio degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario per l’incremento del costo sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 per l’acquisto di carburante [ Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 29/2022 e 34/2022].

Qualora l’ammontare delle richieste al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale e fino a concorrenza del limite di spesa massimo.

[6] Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 34/2022.

Si rammenta, che l’articolo 14, comma 1, sopra citato, reca misure di sostegno a favore degli operatori del settore trasporto, al fine di temperare gli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell’energia.

A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di € per l’anno 2022, di cui:

  • 85 milioni di € per il sostegno del settore autotrasporto merci di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Trattasi dei servizi di autotrasporto merci effettuato con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, resi da: (i) persone fisiche o giuridiche iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; (ii) persone fisiche o giuridiche munite di licenza di esercizio autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; (iii) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada);
  • 15 milioni di € da destinare al settore dei servizi di trasporto persone su strada.

[7] Il credito d’imposta che è riconosciuto complessivamente in misura pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023, è utilizzabile in compensazione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

[8] L’intervento normativo, quindi, “risolve il dubbio interpretativo, sollevato da numerosi enti locali e oggetto di particolare attenzione nella predisposizione delle FAQ destinate alla pubblicazione sullo sportello online “Capacity Italy”, rispetto all’identificazione delle soglie in relazione alle quali risulta applicabile l’obbligo sopra richiamato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L.  n. 32/2019.

[9] La norma chiarisce che sono destinatarie di tali contributi le stazioni appaltanti che: (i) non hanno avuto accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, istituito nello stato di previsione del MEF, pur in possesso dei requisiti previsti; (ii) non risultano beneficiarie delle previste preassegnazioni di risorse; (iii) hanno proceduto, entro il termine del 31 dicembre 2022, all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, non ricorrendo a risorse provenienti da rimodulazioni a disposizione del quadro economico e dall’utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi.

L’attuazione della disposizione è subordinata all’adozione di un decreto del MEF, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

[10] L’attuale formulazione dell’articolo 21, comma 4, sopra citato, prevede che nel rispetto delle disposizioni del codice civile sulla cessione dei crediti (articoli 1260 e seguenti), previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero, i crediti d’imposta nel settore del cinema sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.

[11] In dettaglio, si inserisce l’articolo 8-ter, nella Tabella di cui all’allegato B del D.P.R. n. 642/72, recante gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, riguardante le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento.

[12] Trattasi degli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al D. Lgs. n. 1/2018 (interventi di soccorso e assistenza della popolazione interessata; ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e infrastrutture di reti strategiche; gestione rifiuti, macerie ecc.; prime misure economiche di sostegno immediato al tessuto produttivo, sociale ed economico).

[13] La proroga al 22 dicembre 2022,  riguarda i versamenti già sospesi dall’articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), L. n. 234/2021 e, per ultimo, dal comma 1-bis, articolo 39, D.L. n. 50/2022 (Decreto aiuti) e, cioè:

  • le ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) operate dai soggetti in qualità di sostituti d'imposta;
  • gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
  • i versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
  • i versamenti delle imposte sui redditi.

[14] Per tutti gli approfondimenti sulle start-up innovative, le relative agevolazioni e la normativa:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2025079

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