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Circ. n. 70 - 2022

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Circ. n. 70 - 2022

Classificazione dei rifiuti – Chiarimenti del Ministero transizione ecologica – Circolare 128108 del 17 ottobre 2022

giani.c@confcooperative.it

Con la circolare in oggetto indicata (in allegato 1), il competente Dipartimento del Ministero della transizione ecologica ha fornito alcuni chiarimenti sulla classificazione dei rifiuti e, in particolare, sull’interpretazione ed applicazione di alcune questioni emerse a seguito dell’approvazione delle Linee guida definite dal Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA) ed approvate con decreto direttoriale n.47 del 09 agosto 2021 (linee guida reperibili all’indirizzo https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2021/07/Delibera-105-2021-LLGG-Classificazione-rifiuti.pdf).

Nella circolare il Ministero affronta diversi profili, come di seguito sinteticamente rappresentati.

1. Gerarchia delle fonti

Con riferimento al rapporto gerarchico tra le Linee guida approvate con il decreto direttoriale e le altre disposizioni, quali norme regionali e atti autorizzativi, nella circolare si afferma che le linee guida assumono “forza formale assimilabile a quella della legge”, in quanto approvate con un decreto direttoriale, secondo le previsioni dell’articolo 184, comma 5 del codice ambientale.  Relativamente, invece, alla validità delle posizioni espresse da ISPRA, precedenti alla pubblicazione delle Linee guida, si ritiene che le stesse mantengano la loro validità, qualora non risultino in contrasto con tali linee guida.

2. Relazione tecnica, giudizio di classificazione e relativa forma

Nelle Linee guida, tra la documentazione ritenuta di primaria importanza per garantire un’adeguata tracciabilità dell’iter decisionale seguito dal produttore nell’ambito della procedura di classificazione dei rifiuti, sono citati la relazione tecnica e il giudizio di classificazione.

Con riferimento a tale documentazione, la circolare chiarisce che non è necessario che sia predisposta una relazione identica a quella mostrata nelle Linee guida, che va intesa a titolo esemplificativo, ma è sufficiente che siano prese in considerazione e riportate tutte le informazioni e procedure seguite per individuare il codice da attribuire al rifiuto, mettendo in atto una procedura nella quale sia chiaro il motivo per cui sono state fatte determinate scelte e, nel caso, di potenziale pericolosità, sia esplicitata la ragione che ha portato a ricercare talune sostanze.

In merito al giudizio di classificazione, si chiarisce che le Linee guida evidenziano che lo stesso può non rendersi necessario in vari casi, come, ad esempio, nella fase di classificazione dei rifiuti non pericolosi “assoluti” o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test (ad esempio, rifiuti automaticamente classificati come non pericolosi secondo il criterio dell’origine).

Pertanto, si ritiene importante che la classificazione del rifiuto sia accompagnata da una documentazione esaustiva, di immediata consultazione, al fine di rendere evidente il proce

lunedì 24 ottobre 2022

Circ. n. 70 - 2022

Classificazione dei rifiuti – Chiarimenti del Ministero transizione ecologica – Circolare 128108 del 17 ottobre 2022

giani.c@confcooperative.it

Con la circolare in oggetto indicata (in allegato 1), il competente Dipartimento del Ministero della transizione ecologica ha fornito alcuni chiarimenti sulla classificazione dei rifiuti e, in particolare, sull’interpretazione ed applicazione di alcune questioni emerse a seguito dell’approvazione delle Linee guida definite dal Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA) ed approvate con decreto direttoriale n.47 del 09 agosto 2021 (linee guida reperibili all’indirizzo https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2021/07/Delibera-105-2021-LLGG-Classificazione-rifiuti.pdf).

Nella circolare il Ministero affronta diversi profili, come di seguito sinteticamente rappresentati.

1. Gerarchia delle fonti

Con riferimento al rapporto gerarchico tra le Linee guida approvate con il decreto direttoriale e le altre disposizioni, quali norme regionali e atti autorizzativi, nella circolare si afferma che le linee guida assumono “forza formale assimilabile a quella della legge”, in quanto approvate con un decreto direttoriale, secondo le previsioni dell’articolo 184, comma 5 del codice ambientale.  Relativamente, invece, alla validità delle posizioni espresse da ISPRA, precedenti alla pubblicazione delle Linee guida, si ritiene che le stesse mantengano la loro validità, qualora non risultino in contrasto con tali linee guida.

2. Relazione tecnica, giudizio di classificazione e relativa forma

Nelle Linee guida, tra la documentazione ritenuta di primaria importanza per garantire un’adeguata tracciabilità dell’iter decisionale seguito dal produttore nell’ambito della procedura di classificazione dei rifiuti, sono citati la relazione tecnica e il giudizio di classificazione.

Con riferimento a tale documentazione, la circolare chiarisce che non è necessario che sia predisposta una relazione identica a quella mostrata nelle Linee guida, che va intesa a titolo esemplificativo, ma è sufficiente che siano prese in considerazione e riportate tutte le informazioni e procedure seguite per individuare il codice da attribuire al rifiuto, mettendo in atto una procedura nella quale sia chiaro il motivo per cui sono state fatte determinate scelte e, nel caso, di potenziale pericolosità, sia esplicitata la ragione che ha portato a ricercare talune sostanze.

In merito al giudizio di classificazione, si chiarisce che le Linee guida evidenziano che lo stesso può non rendersi necessario in vari casi, come, ad esempio, nella fase di classificazione dei rifiuti non pericolosi “assoluti” o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test (ad esempio, rifiuti automaticamente classificati come non pericolosi secondo il criterio dell’origine).

Pertanto, si ritiene importante che la classificazione del rifiuto sia accompagnata da una documentazione esaustiva, di immediata consultazione, al fine di rendere evidente il processo decisionale adottato dal produttore, senza vincoli di forma.

 

3. Analisi merceologiche/schede/manuali prodotto

Con riferimento alla classificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nella circolare è chiarito che sulla base dell’approccio scelto dalle linee guida, la classificazione di un’apparecchiatura dipende dalla presenza o meno di componenti pericolose che può anche essere valutata sulla base delle informazioni fornite dai produttori dell’apparecchiatura stessa.

 4. Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione

Per professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione si intende un tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti. In tale prospettiva, il giudizio di classificazione è un documento a sé stante, redatto e firmato da professionista abilitato, in funzione delle specifiche competenze previste per legge, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati.

 

5. Parametri analitici pertinenti

La circolare chiarisce che ai fini della classificazione la forma della documentazione non è vincolante, purché siano riportate in modo chiaro le informazioni sulla base delle quali il produttore, ovvero il soggetto che ha operato per conto del produttore, ha effettuato determinate scelte nella fase di classificazione. Sulla base di tale considerazione ne consegue che il soggetto che attua le varie fasi del processo non deve essere necessariamente unico, purché sia evidente il processo decisionale attuato.

6. Rifiuti da attività di costruzione e demolizione

 In riferimento ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione, è stato chiesto di chiarire se l’iter procedurale contenuto nelle linee guida è conforme alla normativa vigente. La circolare, analizzata la decisione 2000/532/CE, conclude che l’iter procedurale contenuto nelle linee guida è conforme e del tutto coerente con quello previsto dalla normativa, fornendo alcuni esempi ed indicazioni di dettaglio sui capitoli dei codici di riferimento utilizzabili in relazione alla diversa attività svolta.

7. Rifiuti urbani, relazione tecnica e giudizio di classificazione

Un altro aspetto chiarito riguarda la fase di classificazione dei rifiuti con codice a specchio del capitolo 20 dell’elenco europeo, per i quali era sorto il dubbio se fosse necessario il rispetto delle modalità riportate dalle linee guida (riquadri da 2.1 a 2.3). Su tale aspetto la circolare ritiene che, date le specifiche modalità e disposizioni normative stabilite per la gestione di tale flusso di rifiuti, anche nel caso di rifiuti pericolosi, non siano da applicarsi le suddette modalità operative da parte del produttore.

8. Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico

Un ulteriore chiarimento riguarda l’attuazione della procedura che il produttore può applicare per la classificazione dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico introdotta dalle Linee guida in questione. Il paragrafo 3.5.9, inserito come addendum dal decreto ministeriale n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle linee guida, fornisce, nell’ambito delle procedure di classificazione, indicazioni sulle modalità applicabili per i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati. Considerata la varietà delle procedure gestionali applicate sul territorio nazionale, si ritiene che tali indicazioni siano, inevitabilmente, da considerarsi come linee guida sulla procedura che il produttore può applicare per la classificazione dei rifiuti generati dal proprio processo. Le modalità, le tempistiche, le frequenze rientrano, necessariamente, nella scelta del produttore che rappresenta, come espressamente previsto dalla normativa, il soggetto su cui ricade l’onere della classificazione. Si ritiene, pertanto, che le Linee guida debbano mantenere, su questi aspetti, un approccio non eccessivamente rigido e che le specifiche scelte sulle tempistiche e sulle modalità debbano essere definite dal produttore del rifiuto.

9. Classificazione degli imballaggi

È stato chiesto di chiarire la classificazione di un imballaggio nominalmente vuoto in presenza di materiali polverulenti e la questione sulla differente classificazione degli imballaggi in base agli Orientamenti della Commissione e alle linee guida SNPA (voci specchio nel primo caso, codici pericolosi o non pericolosi “assoluti” nel secondo).

Con riferimento al primo aspetto viene chiarito che la presenza di un residuo minimo di prodotti non pericolosi, ad esempio, di farine alimentari in polvere, non ha effetti ai fini della classificazione del rifiuto. La presenza di “residui minimi” del contenuto, ovvero di tracce dello stesso, non ne impedisce, infatti, la classificazione come rifiuto di imballaggio.

Tale classificazione può ritenersi applicabile quando:

• non presenta residui di sostanze pericolose, ossia è stata attuata un’adeguata rimozione del residuo del materiale contenuto, oppure;

• il residuo presente nell’imballaggio non è una sostanza o una miscela di sostanze pericolose (ad esempio, una bottiglia contenente un residuo di bevanda).

In merito al secondo aspetto, per rendere la procedura meno onerosa da un punto di vista tecnico, nelle linee guida SNPA si è optato per l’applicazione di un processo che, nel caso della presenza di alcuni contenitori etichettati nella massa costituita da imballaggi non pericolosi, preveda l’attuazione di un’accurata separazione in impianto di tali contenitori al fine di evitare la necessità di dover classificare l’intera massa come rifiuto pericoloso. Un approccio diverso avrebbe richiesto un campionamento, la preparazione del campione, con tutte le problematiche associate e la successiva analisi del rifiuto.

Sulla classificazione dei rifiuti di imballaggio viene evidenziata la difficoltà legata all’impossibilità di attuare una separazione automatica dei contenitori etichettati da quelli non etichettati.

10 – 11 – 12 – caratteristiche di pericolo e valori del pentaclorofenolo

La circolare fornisce alcuni chiarimenti di dettaglio su alcune classificazioni specifiche di pericolo (classificazione HP14 - ecotossico; classificazione HP13 - sensibilizzante) e circa il valore del pentaclorofenolo.

 

13. Normativa Seveso

Un quesito posto attiene al rapporto tra le Linee guida in questione e la normativa Seveso (la cosiddetta direttiva Seveso II (Direttiva 96/82/CE) è la norma europea tesa alla prevenzione ed al controllo dei rischi di accadimento di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze classificate pericolose). Sul punto, la circolare rappresenta che le linee guida SNPA trattano solo marginalmente la classificazione Seveso nell’appendice, in cui si chiarisce che i criteri previsti ai fini della classificazione dei rifiuti non sono del tutto sovrapponibili, non esistendo una trasposizione diretta e univoca tra le caratteristiche di pericolo HP e le categorie Seveso. La valutazione deve essere quindi effettuata caso per caso, anche per i rifiuti non pericolosi, facendo riferimento alle specifiche disposizioni normative.

 

14. Rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani

Un ultimo chiarimento attiene alla rappresentatività dei campioni nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani. Considerato che detta questione non rientra tra le tematiche trattate dalle Linee guida SNPA, la circolare rimanda alle norme tecniche di riferimento.

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