Circ. n. 8 - 2023
Decreto-legge “PNRR 3” – D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
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Nella Gazzetta ufficiale 24 febbraio 2023 è stato pubblicato il decreto – legge cd “PNRR 3”, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Il decreto si compone di 58 articoli, divisi in tre Parti:
- Parte I - Governance per il PNRR e il PNC;
- Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.
In tale Parte II e del relativo Titolo II, Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione - Milestone m1c1-60, il Capo VIII reca Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica (artt.41-45) ed il Capo X reca Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (artt. 47-49);
- Parte III - Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune.
Si riportano di seguito le principali disposizioni di riferimento in materia ambientale e dell’energia.
INDICE
1. Installazione di impianti a fonti rinnovabili su terreni demaniali 2
2. Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile 3
3. Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili 3
4. Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo 5
5. Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici 6
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1. Installazione di impianti a fonti rinnovabili su terreni demaniali
Rif. articolo 16
La norma prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individui i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Rimangono esclusi i beni del demanio militare.
L'Agenzia del demanio, quindi, previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie, può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili oggetto della previsione.
La norma prevede che i beni indicati rientrano tra le superfici e le aree idonee (art.20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021 che proprio in ragione della riconosciuta idoneità delle aree prevede un iter autorizzativo semplificato.
È, infine previsto che l’Agenzia del demanio curi la progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale.
2. Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile
Rif. articolo 41
L’articolo 41 introduce disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale per impianti di produzione di idrogeno verde e rinnovabile.
Al riguardo, si ricorda che la normativa vigente prevede valutazione di impatto ambientale per impianti di idrogeno solo ove “integrati”, vale a dire se volti alla produzione di sostanze, su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro). La nuova disposizione quindi rimette esclusivamente alla VIA di competenza statale la valutazione di progetti relativi ai predetti impianti, fermo restando il requisito della loro “integrazione” (quindi, ove l’impianto non dovesse presentarsi “integrato” – ossia non volto a una produzione su scala industriale e privo di varie unità produttive funzionalmente connesse – non sarebbe assoggettato a VIA).
Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
3. Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
Rif. articolo 47
Nell’ambito del Capo X, Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’articolo 47 introduce diverse disposizioni di semplificazione ed integrazione alle disposizioni in materia di energia (d.lgs. n.199 del 2021), tra cui si segnalano:
a) inserimento tra le aree idonee, nelle more dell'individuazione con apposito decreto, dei siti e degli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e riduzione della fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto 199 oppure dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare, l’attuale fascia di sette chilometri per gli impianti eolici è ridotta a tre chilometri, mentre quella di un chilometro per gli impianti fotovoltaici è ridotta a cinquecento metri. Inoltre, si prevede espressamente che, nei procedimenti autorizzatori, resta ferma la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela;
b) definizione di una procedura semplificata ad hoc per l’installazione di impianti fotovoltaici, con inserimento nel d.lgs. n. 199 del 20021 di un apposito articolo 22-bis. Tale nuova disposizione prevede che siano liberamente installabili gli impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Nel caso di intervento ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’installazione dell’impianto deve essere preceduta da apposita segnalazione alla competente soprintendenza che laddove sia accertata carenza dei requisiti e dei presupposti può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa;
c) soppressione del comma 2 dell’articolo 30 del decreto-legge n. 77, del 2021. Pertanto, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura non si esprimerà più nell'ambito della Conferenza di Servizi con parere obbligatorio non vincolante;
d) introduzione di modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, in materia di autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili prevedendo:
- per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, che l'autorizzazione sia rilasciata a seguito del procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate;
- che il Ministero della cultura non partecipi più al procedimento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela, ma solo qualora non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale;
- che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e che il rilascio dell'autorizzazione comprenda il provvedimento di VIA, ove previsto, e costituisca titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico a è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della disposizione, il procedimento unico può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
e) introduzione di norme specifiche in materia di comunità energetiche tra cui:
- una estensione anche alle associazioni con personalità giuridica di diritto privato della possibilità di avere potere di controllo sulla CER;
- possibilità per gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, di affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, di trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili, in deroga all’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2011. Ai fini indicati, gli enti locali provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l’indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l’installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell’importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell’area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell’individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell’entità del canone di concessione offerto;
- introduzione di un regime dedicato per le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi. Tali configurazioni possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità. Le medesime previsioni e deroghe si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:
a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati.
4. Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo
Rif. articolo 48
L’articolo 48, al comma 1, stabilisce che, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotti un decreto avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:
a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) ai casi di esclusione dalla disciplina di cui alla Parte quarta del codice ambientale relative a suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato;
c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
d) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.
Il comma 3 prevede quindi che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato l’articolo 8 del decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante il Regolamento contenente la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, emanato ai sensi del citato articolo 8.
5. Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici
Rif. articolo 49
L’articolo 49 apporta alcune modifiche agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n.28 del 2011 introducendo specifiche semplificazioni per l’installazione all'installazione di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW.
Il comma 2 sostituisce il numero 3-bis) dell’articolo 1, comma 2-quater, lettera c), del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, prevedendo che gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, sono autorizzati con la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 28, del 2011, se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.
Il comma 3 interviene sull'articolo 11, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 in materia di regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola, disponendo che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, vengono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili, se i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, e se le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti. L’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo, a qualsiasi titolo purché oneroso.
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