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Circ. n. 16/2023

Circ. n. 16/2023

Conversione in legge decreto-legge n.13 del 2023 (cd. PNRR 3)

giani.c@confcooperative.it

Con legge 21 aprile 2023, n.41 è stato convertito in legge il decreto 24 febbraio 2023, n.13.

Si segnalano di seguito le disposizioni di interesse per i settori dell’ambiente e dell’energia.

INDICE

1. DISPOSIZIONI DI MAGGIORE INTERESSE  2

1.1. Registro pubblico dei crediti di carbonio  2

1.2. Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili 2

1.2.1. Aree idonee  2

1.2.2. Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione  3

1.2.3. Comunità energetiche rinnovabili 4

1.2.4. Biometano  6

1.3. Terre e rocce da scavo  7

1.4. Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, impianti di accumulo energetico e impianti agro-fotovoltaici 8

2. ALTRE DISPOSIZIONI 9

2.1. Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica - Comunità energetiche  9

2.3. Disposizioni per l’efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC  10

2.4. Garanzia finanziaria da versare nel trust dei sistemi collettivi RAEE  11

2.5. Impianti alimentati a biomassa solida  12

***

1. DISPOSIZIONI DI MAGGIORE INTERESSE

1.1. Registro pubblico dei crediti di carbonio

Rif. articolo 45, commi 2-quater-2-octies

Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa unionale e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, l’articolo 45, comma 2-quater istituisce presso il CREA il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale. Tali crediti non possono essere utilizzati nel mercato delle quote emission trading (EU-ETS) né nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) ma rilevano, ai fini dell’impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile. La norma rinvia a successivo decreto la definizione della modalità di certificazione dei crediti ai fini dell’iscrizione nel Registro.

1.2. Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Rif. articolo 47

 1.2.1. Aree idonee

L’articolo 47 prevede che l’individuazione definitiva delle aree idonee ai fini dell’installazione di impianti a fonti rinnovabili avvenga tenendo conto della classificazione già operata in via transitoria dall’articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 199 del 2021. Tale disposizione, integrata con le modifiche apportate dal nuovo decreto dispone, quindi, che nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai successivi decreti, sono considerate aree idonee:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela del paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.

1.2.2. Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione

L’articolo 47 introduce l’articolo 22 – bis nel decreto legislativo n.199 del 2021.

La nuova disposizione prevede che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del codice ambientale, ove previste.

Il nuovo decreto prevede, quindi che sono esentati dalle valutazioni ambientali:

a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale;

b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica;

c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica;

d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica;

e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica.

L'esenzione si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti in determinate aree individuate in sede di pianificazione.

È inoltre modificata la disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili per prevedere la partecipazione del Ministro della cultura solo quando sono interessate aree vincolate e non nel caso di progetti che interessi aree contermini. Inoltre, si prevede che l’autorizzazione rilasciata a valle del procedimento comprenda i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA e, nel caso di pompaggi, il rilascio della concessione ai fini dell’uso delle acque. Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in novanta giorni

1.2.3. Comunità energetiche rinnovabili

Con riguardo alle comunità energetiche rinnovabili, nel sono inserite alcune nuove previsioni:

a) si favorisce la partecipazione delle associazioni con personalità giuridica di diritto privato (comma 1, let. c);

b) si introducono modalità semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR (commi 4 e 5);

c) si introducono specifiche disposizioni per la realizzazione di comunità energetiche in area agricola (commi 10 e 11).

In particolare:

  • l’articolo 47, comma 1, lettera c) interviene a modifica dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 199/2021, includendo, tra i soggetti a cui fa capo l’esercizio dei poteri di controllo, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti da fonti rinnovabili;
  • l’articolo 47, comma 4, prevede che, fino al 31 dicembre 2025, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR, possano affidare in concessione aree o superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili in deroga all’articolo 12, comma 2 del D. Lgs. n. 28/2011 (che prevede l’obbligo di rilasciarle nel rispetto della normativa sugli appalti e le concessioni). È richiesto, in ogni caso, il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.

Al successivo comma 5, si precisa che detti enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall’ANAC, provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l’indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l’installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell’importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell’area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell’individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell’entità del canone di concessione offerto.

  • l’articolo 47, commi 10-11 reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l’accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale.

In particolare, l'articolo 47, comma 10 rimuove alcuni limiti previsti dai meccanismi di incentivazione previsti dall’articolo 8 del D.lgs. n. 199/2021 a favore degli impianti a fonti rinnovabili, inseriti in comunità energetiche rinnovabili, laddove i poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da:

    •  piccole e medie imprese agricole, anche tramite le loro organizzazioni di categoria;
    •  cooperative agricole dedite alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali o ad attività connesse;
    •  cooperative di imprenditori agricoli o loro consorzi. In particolare, si prevede che detti incentivi siano riconosciuti
      • anche in relazione ad impianti, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, di potenza superiore a 1 MW;
      • anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria.

L’energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche si precisa, rimane nella loro disponibilità. È comunque fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.

Il successivo comma 11 estende l’applicazione delle medesime previsioni e deroghe alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonti rinnovabili realizzate da:

  • imprenditori agricoli;
  • industrie agroindustriali operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
  • cooperative agricole.

1.2.4. Biometano

L’articolo 47, comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento da parte del Senato, reca alcune disposizioni volte ad aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riguardo al biometano. In particolare, è previsto che le disposizioni di cui al decreto n. 65 del 2018 del Ministro dello sviluppo economico, (recante la disciplina tecnica e la normativa incentivante per gli impianti di biometano) continuino ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali:

➢ alla data del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale;

➢ sia stato rilasciato il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura;

➢ qualora siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, alla data del 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto il contratto con l’amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, l’articolo 47, comma 1, let. 0a) (Disposizioni in materia di incentivi alla produzione di biometano), introdotto con un emendamento approvato in Senato, prevede che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’incentivo tariffario previsto per la produzione e l’immissione in rete di biometano possa essere esteso anche alla produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse. Al riguardo, si ricorda che l’articolo 11 del D.Lgs. n. 199/2021 prevede che il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale sia incentivato mediante l’erogazione di una specifica tariffa, assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi. Il comma 2 della citata disposizione fissa al 31 dicembre 2023 il termine per l’adozione dei decreti del Ministro della transizione ecologica di definizione delle tariffe incentivanti e della durata dell’agevolazione. La norma ha trovato attuazione con il D.M. 15 settembre 2023, che ha disciplinato il riconoscimento di una tariffa incentivante alla produzione netta di biometano per una durata di quindici anni applicata dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Le tariffe incentivanti sono riconosciute tramite procedure competitive (aste al ribasso), nel limite di contingenti di capacità produttiva annualmente resi disponibili: 67.000 Smc/h nel 2022, 95.000 Smc/h nel 2023, 95.000 Smc/h nel 2024. L’articolo 11, comma 2 prevede che, sempre con decreti del Ministro della transizione ecologica, il predetto incentivo tariffario possa essere esteso anche alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili, ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse. In tale contesto, l’articolo 47, comma 1, let. 0a), quindi, precisa che l’incentivo tariffario può essere esteso anche alla produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse.

1.3. Terre e rocce da scavo

- Rif. articolo 48

I commi 1-3 dell’articolo 48, modificati nel corso dell’esame svolto in Senato, prevedono l’emanazione di un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:

a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

b) ai casi di cui all’art. 185, comma 1, lettera c), del Codice dell’ambiente, di esclusione dalla disciplina di cui alla Parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;

c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;

d) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;

e-bis) a ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi (lettera inserita nel corso dell’esame svolto in Senato);

f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

Il comma 3 prevede l’abrogazione della disciplina attualmente vigente in materia di terre e rocce da scavo (recata dall’art. 8 del D.L. 133/2214 e dal D.P.R. 120/2017) a partire dall’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale.

1.4. Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, impianti di accumulo energetico e impianti agro-fotovoltaici

- Rif. articolo 49

L’articolo 49 nei commi da 1 a 3 introduce delle ulteriori semplificazioni in merito alle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Tra le più importanti si segnalano, in particolare:

  • l’inserimento, nell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, del nuovo comma 5- bis, in base al quale anche l'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e anche con altezza superiore a 5 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B e posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale previsione si applica anche in presenza di vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture e per gli impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW, anche con altezza superiore a 10 metri, se istallati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di cui all’articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti.
  • con riferimento ad aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), si prevede che la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Infine, si precisa che la nuova disciplina si applica anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici;
  • il comma 3 interviene sull'articolo 11, del decreto-legge n. 17 del 2022, disponendo che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, vengono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili, qualora:

➢ sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia;

➢ i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;

➢ le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti, ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). Da ultimo il comma in esame prevede che l’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo, a qualsiasi titolo purché oneroso.

2. ALTRE DISPOSIZIONI

2.1. Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica - Comunità energetiche

Rif. articolo 16, commi 1-3-bis

L’articolo 16, ai commi da 1 a 3, prevede che l’Agenzia del demanio individui beni immobili, di proprietà dello Stato ed altri beni statali in uso ad amministrazioni, di concerto con le medesime amministrazioni usuarie, idonei all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La norma esclude talune tipologie di immobili dall’ambito di applicazione della disciplina in oggetto. L’Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare parte delle risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto. Si prevede che la medesima Agenzia curi la progettazione e l'esecuzione degli interventi in esame, previo atto di intesa con le amministrazioni centrali interessate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La finalità dichiarata della norma è quella promuovere una gestione del patrimonio immobiliare pubblico orientata al risparmio energetico, contribuendo alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica.

L’articolo 16, comma 3-bis, quindi, prevede la possibilità per l’Agenzia del demanio di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche per impianti superiori a 1 MW, con le Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali. Le comunità energetiche così costituite, accedono ai relativi regimi di sostegno.

Le comunità energetiche sono costituite dall’Agenzia del demanio in deroga ai requisiti previsti, per le comunità energetiche rinnovabili, con riferimento, in particolare, a quelli che limitano la costituzione delle comunità (in ambito pubblico) alle sole amministrazioni locali e che vincolano la partecipazione alla comunità da parte di imprese. La disposizione specifica che le comunità energetiche in esame possono essere costitute con la Amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 o con altre amministrazioni centrali o locali.

2.2. Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile

Rif. articolo 41

L’articolo 41 reca disposizioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale – VIA degli impianti chimici integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile.

In particolare, si modifica l’articolo 8, comma 1, del Codice ambientale inserendo i progetti relativi a impianti “integrati” di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile tra i progetti attuativi del Piano nazionale energia e clima (PNIEC) aventi priorità, relativamente alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale.

Si tratta, nello specifico, di impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro.

2.3. Disposizioni per l’efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC

Rif. articolo 43

L’articolo 43 consente l’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) per la copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano - in considerazione dell’aumento dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione - limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi. Quanto sopra disposto non si applica agli interventi che hanno già beneficiato dell’assegnazione delle risorse per far fronte al caro prezzi di cui all’articolo 26 del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022).

L’articolo 44, quindi, dispone che - per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione - le risorse, di cui all’articolo 5, comma 13, del D.lgs. n. 102/2014, destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC), limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi stessi possono essere altresì destinate alla copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione dell’aumento dei prezzi.

2.4. Garanzia finanziaria da versare nel trust dei sistemi collettivi RAEE

Rif. articolo 49

L’articolo 49, comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame svolto in Senato, integra la disciplina relativa alla gestione e allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici (recata dal D.Lgs. 49/2014), precisando le modalità di versamento della garanzia finanziaria da versare nel trust dei sistemi collettivi RAEE riconosciuti dal Ministero dell’ambiente.  La norma introduce un nuovo comma 1-bis nell’art. 24-bis del D.Lgs. 49/2014 al fine di stabilire che:

- la garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale;

- alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE emanate in attuazione dell’art. 40, comma 3 del D.Lgs. 49/2014.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 24-bis, comma 1, del D.Lgs. 49/2014 (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE) dispone, tra l’altro, che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche e elettroniche (AEE) di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE)

L’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 49/2014, dispone, tra l’altro, che per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti “al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti.

Con il decreto direttoriale 8 agosto 2022, n. 54 sono state approvate le "Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati".

2.5. Impianti alimentati a biomassa solida

Rif. articolo 49-bis

 L’articolo 49-bis, introdotto nel corso dell’esame svolto in Senato, prevede che il programma di massimizzazione dell’impiego di impianti di generazione elettrica alimentati da fonti diverse dal gas naturale, predisposto da Terna sulla base degli atti di indirizzo del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica fronteggiare l’instabilità del sistema nazionale del gas naturale, possa comprendere anche l’utilizzo degli impianti alimentati da biomassa solida.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.

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