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Circ. n. 17/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – Decreto "Cura Italia" – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

(DL 18/2020 – CD “DECRETO CURA ITALIA”)

 

È stato pubblicato in G.U. n. 70 del 17/03/2020 (ed è entrato in vigore il giorno stesso) il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, contenente molteplici misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (allegato).

 

Il provvedimento è corposo ed è composto di ben 127 articoli.

 

Fra le altre cose prevede l’istituzione e la nomina di un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza (art. 122).

Quanto all’impegno finanziario sono previsti effetti per ca 25 miliardi di euro ed è pertanto autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo identico per l’anno 2020[1].

 

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Al momento, le federazioni e i servizi di Confcooperative hanno diramato le seguenti comunicazioni – e ad esse si rinvia per l’esame delle disposizioni di interesse specifico:

Ø  Circolare del Servizio legislativo 17 marzo 2020, n. 16/2020;

Ø  Circolare di Federsolidarietà 18 marzo 2020, prot. n. 945 (in particolare su artt. 16, 47 e 48);

Ø  Circolare di Confcooperative Lavoro e Servizi 18 marzo 2020, prot. n. 944;

Ø  Circolare di Fedagripesca 18 marzo 2020, prot. 949/MM/aa;

Ø  Confcooperative Sanità 18 marzo 2020, prot. 956;

Ø  ICN, Circolare Fiscale 13/2020 del 18 marzo 2020 (dedicata all’art. 106, norme relative alle assemblee tenute all’approvazione del bilancio d’esercizio 2019);

Ø  Circolare del Servizio Ambiente ed Energia n. 2/2020 del 18 marzo 2020.

 

Di imminente pubblicazione sono invece:

Ø  la Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico;

Ø  la Circolare di Confcooperative Cultura Turismo Sport;

Ø  la Circolare della Segreteria generale (tema credito).

 

Seguiranno anche Indicazioni del Servizio revisione sull’attività di vigilanza.

 

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A.     Misure di sostegno alle imprese

 

L’art. 49, dedicato all’intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI, stabilisce che, dal 17 marzo 2020 e per la durata di 9 mesi, in deroga alle disposizioni vigenti, la garanzia concessa dal Fondo alle PMI sarà a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro[2]. Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo potrà essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell’Unione Europea qualora quest’ultimo venga elevato rispetto al limite attualmente previsto[3].

 

Con l’occasione, viene modificata la disciplina degli operatori di microcredito[4].

 

Sono anche previste misure dedicate ai confidi (art. 51) con la previsione secondo la quale i contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all’Organismo di tenuta dell’elenco dei confidi sono deducibili dai contributi obbligatori versati ai fondi di garanzia interconsortili[5].

Si chiarisce inoltre che l’attività degli Organismi di tenuta dell’elenco dei confidi e dei soggetti che esercitano l’attività di microcredito, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato ed è in ogni caso esclusa l'applicazione delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.

 

Si stabilisce infine (art. 55) che la cessione ad una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti dà diritto alla trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate[6]. Per gli effetti della misura in esame, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.  Inoltre, la misura non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

 

Altre misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese[7] colpite dall’epidemia di COVID-19, sono previste dall’art. 56, le quali potranno avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del Testo unico bancario e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – di una serie di misure di sostegno finanziario, quali ad es. la sospensione del rimborso dei mutui e degli altri finanziamenti sino al 30 settembre 2020, nonché la dilazione del piano di rimborso secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti[8].

 

Infine, ulteriori forme di supporto alla liquidità delle imprese colpite, sono previste all’art. 57, ove è prevista un’agevolazione per i finanziamenti alle imprese che non hanno accesso al Fondo di garanzia PMI. In particolare, è stabilito che possono essere assistite dalla garanzia dello Stato:

       i.          le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A.,

      ii.          in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito

     iii.          che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza,

     iv.          operanti in determinati settori[9]

      v.          e che non hanno accesso al Fondo di garanzia PMI.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’80 per cento dell’esposizione assunta[10].

 

È infine previsto un incremento delle dotazioni dei contratti di sviluppo (art. 80) di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 2020.

 

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B.     Misure fiscali

 

Tra le misure fiscali di sospensione dei termini:

-        è anzitutto previsto per tutti i contribuenti (art. 60) e per tutti i termini relativi a versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni[11] in scadenza il 16 marzo 2020, la proroga al 20 marzo 2020;

-        in secondo luogo è stabilito (art. 61) che la sospensione fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute e relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria – originariamente prevista per le sole imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato[12] –  si applica anche ad altri soggetti e settori[13]. Per tutti detti soggetti, inoltre, i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi. Tutti i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;

-        in terzo luogo, l’art. 62, c, 1, stabilisce la sospensione di tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020[14];

-        in quarto luogo, l’art. 62, c.2, per i soli soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, prevede la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020[15]:

§  relativi alle ritenute alla fonte[16] e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

§  relativi all’IVA;

§  relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

-        si tenga presente, tuttavia, che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica in ogni caso, quindi a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti[17];

-        inoltre, ai sensi dell’art. 62, c. 7, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto[18];

-        la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori (art. 67): in particolare, sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori [19];

-        con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini per eventi eccezionali di cui all’art. 12, d.l.vo 159/2015) (art. 12, d.l.vo 159/2015[20];

-        la sospensione dei termini di versamento, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (art. 68)[21][22];

-        è infine previsto (art. 71) che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero.

 

Ulteriori agevolazioni fiscali sono previste per sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64[23]) e per i canoni di locazione relativi ad immobili di cat. C1, assolti da soggetti esercenti attività d’impresa (art. 65[24]).

 

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3. Ulteriori proroghe, sospensioni, semplificazioni

 

Ai regimi sospensivi di natura tributaria, si aggiungono:

-        alcune sospensioni relative ai processi (civile, penale, amministrativo, tributario e contabile). Segnatamente: dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Per lo stesso periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (art. 83)[25][26]. Dette disposizioni, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. Inoltre, si intendono sospesi, per lo stesso periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui al reclamo mediazione (art. 17-bis, c. 2, d.lvo 546/1992);

-        la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi (art. 103): è previsto, in particolare, che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020[27].

La disposizione si applica anche al procedimento di vigilanza amministrativa sulle cooperative (ex d.l.vo 220/2002). Sono pertanto sospesi i procedimenti di revisione cooperativa. Il Servizio revisione rassegnerà a breve le opportune indicazioni.

 

Sono poi previsti proroghe e semplificazioni riguardanti il funzionamento delle società e degli enti.

In particolare è stabilito che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria delle società è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 106).

Viene cioè stabilito che, in deroga a quanto stabilito dal codice civile, è consentito a tutte le società di capitali (comprese le società cooperative) di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Le assemblee per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 potranno dunque essere convocate:

-        in prima convocazione, entro il 28 giugno 2020 (considerando che si tratta di anno bisestile e prestando attenzione al fatto che quest’anno tale data cade di domenica);

-        in seconda convocazione entro i successivi 30 giorni (e cioè entro il 28 luglio 2020).

Ø  Si rinvia per approfondimenti a ICN, Circolare Fisco 13/2020.

 

Il decreto prevede altresì modalità semplificate di convocazione e svolgimento a distanza delle assemblee di società, con espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero la possibilità che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto[28].  È tuttavia precisato che tutte le disposizioni di semplificazione dello svolgimento dell’assemblea (di cui all’articolo 106) si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza.

 

Per gli altri enti (oltre a semplificazioni per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza), è infine previsto che le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente (art. 73).

 

Alcune disposizione di sostegno e semplificazione riguardano in maniera specifica l’attività sanitaria e di assistenza, nonché il Terzo settore. In particolare:

-        il decreto prevede varie disposizioni dedicate al potenziamento del sistema sanitario e delle attività sanitaria, socio sanitaria e assistenziale in genere (per le quali si rinvia alle comunicazioni citate delle federazioni di settore). Si segnalano, in ogni caso, sia gli incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici (art. 5), sia le disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (art. 15) e misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività (art. 16);

-        l’art. 35 del decreto contiene altresì alcune disposizioni che differiscono al 31 ottobre 2020 il termine di adeguamento dell’operatività e degli statuti degli Enti del Terzo settore e delle imprese sociali alle nuove disposizioni di cui al Codice del Terzo settore (d.l.vo 117/2017) e della riforma dell’impresa sociale (d. l. vo 112/2017);

-        sono inoltre previsti significativi incentivi per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza (art. 66[29]) e per altre erogazioni liberali[30].

 

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Per una sintesi delle misure di sostegno si veda la scheda pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico

è https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040889-imprese-e-lavoratori

 

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Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

[1] Ciò in base alla Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive integrazioni e modificazioni.

[2] Inoltre per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento (per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro). Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza. Inoltre ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al DM 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa.

[3] Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell’Unione Europea e possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese.

[4] Vale a dire i soggetti che, ai sensi dell’art. 111 del TUB,  possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano determinate caratteristiche, fra le quali, il rispetto del limite quantitativo di euro 40 mila (e non più euro 25.000,00). Il Mef dovrà adeguare il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni. Il decreto in esame prevede inoltre che gli operatori di microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo III del Testo unico bancario, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo III e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176.

[5] Pari ad almeno lo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno.

[6] Il diritto alla trasformazione in credito d’imposta riguarda le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del Tuir, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.

[7] Precisamente le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

[8] Son previste, in particolare le seguenti misure: per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Possono beneficiare di tali misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, al 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo garanzia PMI (sezione speciale, con una dotazione di 1,7 miliardi di euro, garantirà per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato al 17 marzo 2020; per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata; e per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese). La garanzia della sezione speciale del Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.

[9] Tali settori sono individuati con decreto ministeriale in cui sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia e la relativa procedura di escussione.

[10] La garanzia è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.

[11] Inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

[12] Dall’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1.

[13] Segnatamente: a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;  b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;   e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;  h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;  l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. Si ritiene che quest’ultima lettera r) faccia riferimento anche alle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, iscritte nell’"albo delle società cooperative", in quanto anch'esse qualificabili come Onlus "di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri" (v. Agenzia delle entrate, Risposta a Telefisco 2018, in relazione all’art. 104 del d.l.vo 117/2017, Codice del Terzo settore). Pertanto, le cooperative sociali godono della sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute e relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e della sospensione dei termini relativi al pagamento dell’IVA; e ciò indipendentemente dall’operatività o meno in uno dei settori individuati dalla legge. Seguirà una comunicazione urgente dell’Alleanza che chiarirà l’applicazione della sospensione in parola alle cooperative sociali.

[14] Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

[15] I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

[16] Di cui agli articoli 23 e 24 del dPR 600/1973.

[17] Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni di cui alla ex “zona rossa” (individuati nell'allegato 1 al dPCM 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella GU n. 48 del 26 febbraio 2020).

[18] Si tratta delle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del dPR 29 settembre 1973, n. 600. La disapplicazione dell’obbligo di ritenuta opera a condizione che nel mese precedente tali soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

[19] Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (adempimento collaborativo), i termini di cui all’articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata), e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accordi preventivi per le imprese con attività internazionale; rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale), nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (patent box). Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

[20] Art. 12, d. l. vo 159/2015: “1.  Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. 2.  I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. 3.  L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.

[21] Nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

[22] Tali sospensioni si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  È poi differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020, di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

[23] Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro): “1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126”.

[24] Art. 65 (Credito d’imposta per botteghe e negozi): “1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

[25] Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Le sospensioni non operano in alcuni casi previsti tassativamente dalla norma.

[26] Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e i documenti sono depositati esclusivamente con le modalità telematiche. Sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

[27] Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. La sospensione non si applica ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e degli altri decreti sull’emergenza (decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11), nonché dei relativi decreti di attuazione; né ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

[28] Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto,  possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

[29] Art. 66: “1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. 2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate. 3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126”.

[30] Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19): “1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.  2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 3.Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità. 4. I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale. 5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette liberalità”.

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