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Circ. n. 2/2023

Circ. n. 2/2023

ESONERO CONTRIBUTIVO PER DATORI DI LAVORO DOTATI DI CERTIFICAZIONE DI PARITA’ DI GENERE ISTRUZIONI INPS E INVIO DOMANDE ANNO 2022

giani.c@confcooperative.it

Facendo seguito ai nostri precedenti in materia(1) comunichiamo che l’INPS con la circolare in oggetto ha aperto la procedura per l’invio delle domande relative all’esonero contributivo dell’1% a beneficio dei datori di lavoro dotati della certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006.

I DATORI DI LAVORO IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 INVIANO DOMANDE A INPS ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2023.

Lo faranno telematicamente utilizzando il modulo di istanza on-line “PAR_GEN” disponibile sul sito www.inps.it nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiReSco)”.

Si tratta di prime istruzioni unicamente per quelle realtà che si sono viste rilasciare la certificazione in questione entro il 2022, fatto salvo che per le successive annualità l’Istituto fornirà ulteriori indicazioni anche alla luce di questa prima fase applicativa.

Come già previsto nel D.I. del 20 ottobre u.s. applicativo della misura in oggetto, l’INPS precisa che le domande trasmesse saranno istruite solo una volta scaduto il termine per il loro invio, tenuto conto che il loro accoglimento, in caso di superamento del limite di spesa di 50 milioni previsto, sarà parziale rispetto a quanto richiesto con una riduzione proporzionale del beneficio spettante comunque ammesso fino ad un massimo di 50 mila euro annui vale a dire 4.166,66 euro riparametrato su base mensile.

In questo modo non varrà l’ordine cronologico di presentazione delle domande, ma questo comporterà che l’effettivo valore del beneficio sarà noto solo al termine dell’istruttoria delle richieste.

Una volta ammessi al beneficio (codice di autorizzazione “4R”), i datori di lavoro potranno fruire a conguaglio dell’esonero spettante attraverso la compilazione delle dichiarazioni contributive anche relativamente alle mensilità pregresse, fatto salvo che l’esonero spetterà in rapporto alle mensilità di validità della certificazione a partire dal primo mese di validità della stessa.

Per il resto la circolare richiama alcuni profili applicativi della misura già noti o comunque applicabili alla luce di principi generali:

  • lo sgravio spetta unicamente con riferimento alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e, ovviamente, anche in maniera cumulata con altre riduzioni o agevolazioni salvo non diversamente previsto, nel limite della contribuzione dovuta;
  • in linea con le regole generali, non tutte le componenti di tale contribuzione datoriale sono soggette ad esonero visto che, oltre ai premi e contributi INAIL, sono escluse e quindi da versare specifiche voci quali ad esempio la contribuzione per il FIS e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali;
  • il beneficio non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
  • in caso di revoca della certificazione i datori di lavoro interessati sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’INPS e al Dipartimento Pari Opportunità;
  • in sede di domanda i datori di lavoro dovranno fornire le seguenti informazioni
    • dati identificativi dell’azienda;
    • retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
    • aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
    • forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
    • dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della certificazione di parità di genere e l’assenza di provvedimenti di sospensione di benefici contributivi adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell’art. 46, comma 4, del decreto legislativo n. 198/2006 (vale a dire qualora un’impresa non abbia rispettato la scadenza per la presentazione del rapporto biennale di parità e non dato seguito entro 12 mesi all’invito ad adempiere avanzato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente);
    • periodo di validità della certificazione della parità di genere;
  • i datori di lavoro richiedenti dovranno ottemperare all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 in termini di regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, rispetto della contrattazione leader, sottoscritta cioè dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

Rinviando all’allegato per ulteriori dettagli e rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento segnaliamo che, anche al fine di evitare una fruizione indebita del beneficio, saranno effettuati controlli incrociati tra INPS, Dipartimento Pari Opportunità, Ministero del Lavoro e INL per i profili di rispettiva competenza.

(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 80 del 30 novembre 2022 – prot. n. 4541.

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