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Circ. n. 31/2023

Circ. n. 31/2023

RIDUZIONE TARIFFE INAIL PER OSCILLAZIONE DEL PREMIO NUOVO MODELLO OT-23 PER 2024 PRESENTAZIONE DOMANDE

giani.c@confcooperative.it

 

Riteniamo opportuno segnalare con anticipo, rispetto alla scadenza che l’INAIL ha predisposto, il nuovo modello OT 23 valido per il 2024 ai fini dell’applicazione della RIDUZIONE DELLE TARIFFE per oscillazione, in seguito ad interventi migliorativi per la salute e la sicurezza sul lavoro realizzati dai datori di lavoro nel corso del 2023.

Nel sottolineare che il tema riveste grande importanza per le imprese cooperative, ricordiamo la possibilità di vedersi finanziare interventi per la prevenzione e il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa, accedendo alle risorse che INAIL mette a disposizione ogni anno proprio con il Modello OT 23 che riduce il premio dovuto dalle imprese per le azioni considerate meritevoli di sostegno.

Le imprese interessate potranno presentarlo telematicamente con le consuete modalità entro il 29 febbraio 2024.

Il nuovo modello ricalca sostanzialmente quello già in uso l’anno scorso, salvo parziali aggiustamenti che non ne alterano il suo impianto complessivo, ma che rispondono all’esigenza di dar seguito a modifiche legislative intervenute o per favorire una maggiore comprensione nella descrizione degli interventi ammissibili o in ultimo per l’aggiornamento in alcuni casi della documentazione probante richiesta.

Tutte le modifiche introdotte al modello sono puntualmente illustrate dall’INAIL nelle istruzioni pubblicate all’inizio del mese di agosto, cui rimandiamo per eventuali opportuni approfondimenti.

Ciò detto, l’impresa può come al solito chiedere la riduzione in esame qualunque sia l’anzianità dell’attività aziendale, quindi anche nel primo biennio di attività, sempre che abbia innalzato il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro oltre i limiti minimi stabiliti dalla legge attraverso, appunto, interventi migliorativi realizzati nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.

Per le imprese che non hanno superato i primi 2 anni di attività la percentuale di riduzione rimane applicabile nella misura fissa dell’8%.

Dopo il primo biennio di attività, riportiamo qui di seguito le aliquote percentuali di riduzione, distinte per fasce dimensionali/occupazionali e rimaste invariate ormai da alcuni anni:

 

Lavoratori anno del triennio

Riduzione

Fino a 10

28%

Da 11 a 50

18%

Da 51 a 200

10%

Oltre 200

5%

Infine, la riduzione riconosciuta dall’INAIL, operando solo per l’anno nel quale viene presentata la domanda, è applicata alla stessa impresa in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore necessità, si rinvia per tutti gli approfondimenti tecnici alla documentazione INAIL allegata, che oltre alle istruzioni operative contiene il nuovo format del modello, nonché una apposita Guida alla compilazione predisposta dall’Istituto.

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