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Circ. n. 35/2022

Circ. n. 35/2022

DECRETO LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176 [Misure urgenti in materia di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica].

giani.c@confcooperative.it

Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre u.s., è stato pubblicato il Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176 (All.)

 

DECRETO LEGGE 18 novembre 2022, N. 176

(D.L. AIUTI-QUATER)

Il provvedimento, che fa seguito ai precedenti decreti “aiuti”, reca ulteriori misure urgenti per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, in materia di efficienza e sicurezza energetica e incremento della produzione di gas naturale; nonché disposizioni in materia di finanza pubblica.

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU, cioè, il 19 novembre 2022, ed è stato presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri servizi, delle federazioni e di ICN S.p.a. [si vedano sin d’ora le Circolari n. 79/2022, Prot. 4461, del Servizio Sindacale Giuslavoristico; Servizio Ambiente Energia n. 72/2022, Prot. 4456; Confcooperative Habitat n. 16/2022, Prot. 4480].

 

*

art.3. misure per fronteggiare il caro bollette.

Il comma 9 differisce al 31 dicembre 2023 (dal 31 dicembre 2022) il regime straordinario di garanzie concesse dalla SACE S.p.A., ai sensi dell’articolo 15 del D.L. n.50/2022 (Decreto aiuti), tenuto conto del protrarsi della situazione emergenziale in atto e della proroga del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina 2022/C 131I/01, disposta con decisione della Commissione europea del 9 novembre 2022[1].

Il comma 11 implementa di ulteriori 10 milioni di € (che si aggiungono ai 50 milioni di € precedentemente stanziati dall’articolo 7, D.L. n. 144/2022-Decreto aiuti-ter), la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del MEF, ex articolo 1, comma 369, L. n. 205/2017 (L. di bilancio 2018), per l’erogazione di contributi a fondo perduto ad associazioni e società sportive dilettantistiche, discipline sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, ivi comprese le associazioni e federazioni sportive paralimpiche, che gestiscono impianti sportivi e piscine, a fronte del rincaro dell’energia termica ed elettrica[2]. Inoltre, ricomprende anche il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e la società Sport e Salute S.p.A., tra i soggetti beneficiari del predetto contributo.

Il comma 12 incrementa le risorse stanziate dall’articolo 8, del D.L. n. 144/2022 (Decreto aiuti-ter) con gli appositi Fondi istituiti a sostegno degli Enti del Terzo settore, tenuto conto dell’incremento dei costi per la fruizione dell'energia[3]. In particolare, si prevede che:

  1. la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del MEF, ai sensi del comma 1, dell’articolo 8, sopra citato[4], è incrementata di ulteriori 50 milioni di € (che passa a 170 milioni rispetto ai precedenti 120 milioni di €). Fermo restando la dotazione previgente destinata agli specifici soggetti sopra enunciati,  la nuova quota del Fondo sopra citato, pari a 50 milioni di € per l’anno 2022, è finalizzata alla concessione di un contributo straordinario, in via esclusiva, a vantaggio degli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, coinvolte nella trasmigrazione dei rispettivi registri al RUNTS e a favore delle ONLUS di cui al D.lgs. n. 460/97, iscritte nella rispettiva anagrafe, delle fondazioni, associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al D.lgs. n. 207/2001 e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale o residenziale, a favore di anziani;
  2. è incrementata, altresì, di ulteriori 50 milioni di € (che si aggiungono ai precedenti 50 milioni di €) la dotazione del Fondo istituito ai sensi del comma 2, articolo 8, sopra citato. Trattasi del Fondo istituito per la concessione di un contributo straordinario, calcolato in proporzione all’incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell’anno 2022, rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021 per la componente energia e il gas naturale, in favore degli ENTI ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, coinvolte nella trasmigrazione dei rispettivi registri al RUNTS e a favore delle ONLUS di cui al D.lgs. n. 460/97, iscritte nella rispettiva anagrafe (se non già compresi tra i soggetti di cui al comma 1, articolo 8, sopra citato).
     
    art. 8. misure urgenti in materia di mezzi di pagamento.
    L’articolo stanzia 80 milioni di €, per l’anno 2023, ai fini del riconoscimento di un credito d’imposta a favore dei soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmis­sione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, (articolo 2, comma 1, D.lgs. n. 127/2015/Esercenti il commercio al dettaglio e attività similari) allo scopo di compensare i costi per l’adeguamento tecnico dei registratori telematici per facilitare la lotteria degli scontrini, (basata sull’uso degli strumenti di pagamento elettronici) per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis,  D.L. n. 36/2022[5].
     
    art. 10. norme in materia di procedure di affidamento dei lavori.
    Il comma 1 integra la disciplina contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. n. 32/2019 (Decreto sblocca cantieri) che, come noto, ha disposto la sospensione, fino al 30 giugno 2023, di alcune norme del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), allo scopo di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche.

Tra le norme oggetto di sospensione, rileva l’articolo 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, che impone ai Comuni non capoluogo di provincia di utilizzare stazioni appaltanti qualificate in caso di acquisti di lavori, servizi e forniture pubbliche, ad eccezione degli interventi indicati nel PNRR e nel PNC, per cui permaneva (prima dell’intervento normativo in commento) il suddetto obbligo.

Con la norma in esame, pertanto, si chiarisce che per gli investimenti riguardanti il PNRR e il PNC, l’obbligo dei comuni non capoluogo di utilizzare le stazioni appaltanti qualificate (o anche le unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia), sussiste solo quando l’importo dell’affidamento è pari o superiore a 150.000 € nel caso di lavori e a 139.000 € nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione[6].

Il comma 2,  prevede la possibilità che gli enti locali e le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, possano accedere alle risorse residue disponibili del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, D.L. n. 50/2022 (Decreto aiuti), per ricevere contributi diretti a fronte degli incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento regionale dei prezzari, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022) e fino al 31 dicembre 2022.[7]

Il comma 3 inserisce un nuovo articolo 44-bis, al D.L. 77/2021 (Decreto Governance), allo scopo di prevedere un procedimento semplificato e accelerato per le procedure di approvazione di taluni progetti inerenti interventi autostradali e stradali, espressamente elencati nell’allegato IV-bis del sopra citato decreto-legge n. 77/2021.

 

art.12. esenzioni in materia di imposte.

I Commi 1 e 2, recano una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 78, comma 3, D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto) in materia di esenzioni dall’imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo.

In particolare, si stabilisce che la seconda rata dell’IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea come, invece, previsto dal comma 4, del sopra citato articolo 78, D.L. n. 104/2020.

Il comma 3 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, o similari, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l’evento calamitoso[8].

 

art. 13. disposizioni materia di sport.

L’articolo dispone che, allo scopo di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi (già precedentemente sospesi da pregressi provvedimenti), comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 22 dicembre 2022[9].

[1]Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 19 e 25/2022.

In dettaglio, la disposizione di cui all’articolo 15 sopra citato, consente a SACE S.p.A. di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per i finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati in favore di imprese aventi sede in Italia (diverse dalle banche e dagli altri soggetti esercenti il credito). Ciò al fine di far fronte alle esigenze di liquidità delle predette imprese, derivanti dalle conseguenze economiche frutto della guerra in Ucraina. A tale scopo, SACE S.p.a. assume gli impegni previsti dall’articolo 15, a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) entro l’importo massimo complessivo di 200 miliardi di euro.

Per effetto della disposizione in esame, pertanto, il regime straordinario di garanzie sopra enunciato, è esteso al 31 dicembre 2023.

[2] Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 30/2022.

[3] Circolari del Servizio Legislativo e Legale n. 30 e 34 /2022.

[4] Trattasi, come noto, del Fondo istituito a vantaggio degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al RUNTS, delle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali in regime residenziale e semiresidenziale, diretti a persone con disabilità e non autosufficienti (ciò allo scopo di contenere gli effetti della crisi energetica per tali enti che gestiscono servizi ritenuti prioritari, a fronte dei rincari energetici per energia termica ed elettrica registrati nel terzo trimestre del 2022, in proporzione all’incremento dei costi sostenuti rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021).

[5] Il credito d’imposta che è riconosciuto complessivamente in misura pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023, è utilizzabile in compensazione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

[6] L’intervento normativo, quindi, “risolve il dubbio interpretativo, sollevato da numerosi enti locali e oggetto di particolare attenzione nella predisposizione delle FAQ destinate alla pubblicazione sullo sportello online “Capacity Italy”, rispetto all’identificazione delle soglie in relazione alle quali risulta applicabile l’obbligo sopra richiamato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L.  n. 32/2019.

[7] La norma chiarisce che sono destinatarie di tali contributi le stazioni appaltanti che: (i) non hanno avuto accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, istituito nello stato di previsione del MEF, pur in possesso dei requisiti previsti; (ii) non risultano beneficiarie delle previste preassegnazioni di risorse; (iii) hanno proceduto, entro il termine del 31 dicembre 2022, all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, non ricorrendo a risorse provenienti da rimodulazioni a disposizione del quadro economico e dall’utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi.

L’attuazione della disposizione è subordinata all’adozione di un decreto del MEF, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

[8] In dettaglio, si inserisce l’articolo 8-ter, nella Tabella di cui all’allegato B del D.P.R. n. 642/72, recante gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, riguardante le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento.

[9] La proroga al 22 dicembre 2022,  riguarda i versamenti già sospesi dall’articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), L. n. 234/2021 e, per ultimo, dal comma 1-bis, articolo 39, D.L. n. 50/2022 (Decreto aiuti) e, cioè:

  • le ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) operate dai soggetti in qualità di sostituti d'imposta;
  • gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
  • i versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
  • i versamenti delle imposte sui redditi.

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