Circ. n. 78/2022
FONDO NUOVE COMPETENZE
giani.c@confcooperative.it
Facciamo seguito alla nostra Circolare del 7 novembre scorso(1) per comunicare che l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive ha pubblicato sul suo sito (www.anpal.gov.it) l’atteso bando per dare finalmente nuova operatività al Fondo Nuove Competenze (FNC).
Ricordiamo che ai sensi del decreto interministeriale del 22 settembre 2022 i fondi a disposizione sono pari a 1 MILIARDO di euro.
Le domande vanno presentate dalle ore 11.00 del 13 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023 attraverso la piattaforma informatica MyANPAL.
Gli accordi sindacali di secondo livello da allegare alla domanda vanno sottoscritti tra 4 novembre e 31 dicembre 2022.
Nel limite delle risorse a disposizione le domande saranno accolte in base all’ORDINE CROLOGICO (data e ora) di presentazione, fatto il salvo il rispetto di tutti i requisiti posti dal decreto e dall’avviso pubblico.
Pertanto, è fondamentale per le cooperative interessate tener conto di questa tempistica e accelerare il loro percorso per l’invio delle domande.
Peraltro, le richieste regolarmente pervenute ma non coperte dai fondi saranno accantonate e valutate laddove si rendessero disponibili in un secondo momento nuove risorse.
Per il resto il bando ribadisce i contenuti del decreto interministeriale, cui si sommano alcuni dettagli di valore aggiunto esaminati di seguito.
- SOGGETTI AMMISSIBILI
Tutti i datori di lavoro che abbiano sottoscritto accordi sindacali di II livello nel periodo 4 novembre-31 dicembre 2022 finalizzati a una rimodulazione dell’orario di lavoro, destinando parte dell’orario di lavoro a percorsi formativi di sviluppo delle competenze.
Tali datori di lavoro:
- devono essere in regola sotto profilo fiscale, contributivo e assistenziale (DURC);
- non devono trovarsi in condizioni di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di queste situazioni;
- non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici.
- OGGETTO DEL CONTRIBUTO
Fino a un massimo di 10 milioni di euro per domanda, il Fondo finanzia il costo delle ore di formazione con le seguenti modalità:
- un ammontare pari al 60% della retribuzione oraria, al netto degli oneri contributivi a carico del lavoratore, calcolando la retribuzione oraria a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore all’INPS e riferita al mese di approvazione della domanda al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore, considerate il tempo lavorativo annuo standard;
- per intero gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione, inclusa la quota a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo (gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui sopra).
La retribuzione oraria è finanziabile al 100% dal Fondo solo in caso di accordi che prevedano, insieme alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione dell’orario normale di lavoro di almeno 1 ora a parità di retribuzione complessiva, riferibile per almeno un triennio, anche sperimentalmente, a tutti i lavoratori dell’impresa.
Il dettaglio per una riduzione di almeno 1 ora nella fattispecie sopra rappresentata è contenuto nel bando ANPAL, laddove il decreto nulla specifica in merito.
- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Va presentata una sola domanda con un unico progetto formativo, tranne nel caso in cui il progetto formativo coinvolga categorie di lavoratori diverse (dirigenti e non), in presenza delle quali il datore di lavoro potrebbe aderire a due diverse Fondi Interprofessionali: in questa situazione si deve presentare un’unica domanda seppur contenente due progetti formativi distinti.
La domanda va compilata attraverso la piattaforma informatica MyANPAL nella quale si andrà a indicare:
- anagrafica del datore di lavoro;
- anagrafica dell’ente formativo e dell’ente che esegue l’attestazione delle competenze acquisite, se diverso dal precedente;
- accordo collettivo di secondo livello di rimodulazione (da allegare);
- progetto formativo, da attuarsi anche nel 2023, con una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore per ciascun lavoratore;
- dettaglio dei lavoratori coinvolti (codici fiscali) con indicazione del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare alla formazione e della conseguente stima del costo del lavoro.
Nel bando si chiarisce che le attività formative e la relativa rendicontazione, salvo diversa indicazione di ANPAL, dovranno concludersi a pena di inammissibilità del contributo non oltre 150 giorni dalla data di approvazione della domanda.
- ACCORDI SINDACALI DI SECONDO LIVELLO
Gli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti nell’intervallo temporale 4 novembre 31 dicembre 2022 dalle rappresentanze sindacali operative nell’impresa o, in loro assenza, a livello territoriale dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Il bando precisa che gli accordi aziendali hanno efficacia verso tutti i lavoratori se sottoscritti dalle rappresentanze aziendali di quelle organizzazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, siano destinatarie della maggioranza delle deleghe loro conferite nell’anno precedente quello di sottoscrizione dell’accordo, come rilevate e comunicate ai sensi degli accordi interconfederale vigenti.
È il datore di lavoro che presenta domanda al FNC a dover verificare il rispetto di quanto appena detto.
Inoltre, tali accordi sindacali devono prevedere:
- numero lavoratori coinvolti nell’intervento;
- numero ore di lavoro da destinare al progetto formativo;
- periodo entro cui realizzare le attività formative (entro i limiti temporali posti dal bando);
- processi connessi alla transizione digitale ed ecologica rispetto ai quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità e in funzione dei quali viene quindi attivato il percorso formativo (il bando ripercorre pedissequamente gli elementi già contenuti nel decreto interministeriale);
- progetto formativo da realizzare.
- PROGETTO FORMATIVO E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE
Il bando ripercorre quanto già presente nel decreto interministeriale del 22 settembre rispetto alla necessità che la formazione:
- determini un accrescimento delle competenze dei lavoratori come individuate puntualmente nell’ambito di specifiche e ormai consolidate classificazioni interazionali (già allegate al D.I.);
- sia orientata al conseguimento di una qualificazione – almeno al livello EQF3 - o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali;
- comporti il rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione delle medesime competenze anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati (ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13/2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali).
In termini di valore aggiunto il bando precisa che in caso di formazione finanziata attraverso un fondo interprofessionale che abbia comunicato all’ANPAL la sua adesione al FNC, tale attestazione possa essere prodotta dal soggetto erogatore della formazione secondo la disciplina prevista dal medesimo fondo interprofessionale.
- MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
Sono potenziali soggetti erogatori tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale oppure altri soggetti privati che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività formative.
Sono comprese le Università statali e non statali legalmente riconosciute, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per gli adulti-CPIA, gli ITS nonché i Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.
Ricordiamo che l’impresa richiedente non può più erogare la formazione.
Come previsto dal decreto l’attività formativa è, di norma, finanziata dai FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI - FONCOOP per le imprese cooperative – che dovranno manifestare ad ANPAL il loro interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC entro il 3 dicembre p.v.
Entro tale data sul sito dell’Agenzia saranno indicati i fondi interprofessionali che hanno indicato tale interesse avendo, peraltro, già ricevuto da ANPAL nei giorni scorsi una specifica comunicazione in tal senso.
Nell’ottica di un’integrazione tra finanziamenti vari per cui i fondi interprofessionali vanno a sovvenzionare interventi formativi per i quali il Fondo Nuove Competenze garantisce – per le domande che saranno ammesse – una copertura del costo del lavoro delle ore di formazione, viene confermato il possibile (non obbligatorio) coinvolgimento dei Fondi interprofessionali.
Sarà il datore di lavoro a indicare in sede di domanda il fondo interprofessionale al quale aderisce.
Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro non aderisca ad un fondo interprofessionale o il suo fondo interprofessionale non manifesti l’interesse ad essere coinvolto dal Fondo Nuove Competenze ovvero esistano ragioni oggettive che impediscano il ricorso finanziario ai fondi interprofessionali, gli interventi formativi dovranno comunque essere erogati con il concorso di un ente titolato a livello nazionale o regionale ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 13/2003 in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze.
Il bando fa comunque salva la possibilità che le attività formative possano comunque essere finanziate da fondi interprofessionali che non abbiano aderito al FNC.
- VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE DOMANDE
Spetta ad ANPAL, con il supporto di ANPAL Servizi, verificare il rispetto dei requisiti posti ai fini dell’ammissione della domanda.
In caso di documentazione incompleta ANPAL richiederà una sola volta integrazioni o chiarimenti all’impresa proponente che se non perverranno entro 15 giorni di calendario comporteranno il rigetto della domanda (a fronte del rigetto della domanda un datore di lavoro potrà sempre presentarne un’altra, ma ovviamente farà fede ai fini dell’ordine cronologico la nuova data di invio).
Viene confermata la richiesta di parere sul progetto formativo alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio in materia di formazione continua (rileva la sede operativa in cui operano i lavoratori coinvolti dall’accordo): decorsi 10 giorni di calendario dalla richiesta di parere inviata dall’ANPAL, lo stesso si intende acquisito per silenzio-assenso.
Dopo aver acquisito il parere positivo della Regione/Provincia Autonoma, nel caso di coinvolgimento di un Fondo interprofessionale, ANPAL invia il progetto formativo al medesimo fondo verificando:
- l’effettiva adesione del datore di lavoro;
- la corrispondenza del progetto formativo in questione;
- il finanziamento dell’intero progetto presentato.
Entro 30 giorni di calendario il Fondo interprofessionale comunica ad ANPAL l’esito di tali verifiche, fatto salvo che superato tale termine senza un riscontro, ovvero in caso di riscontro negativo, la domanda sarà gestita come per le situazioni viste in precedenza per cui non è praticabile il ricorso ai fondi interprofessionali.
Al termine di tali verifiche ANPAL comunica al soggetto richiedente l’esito dell’istruttoria comunicando anche, in caso affermativo, il contributo massimo riconoscibile.
- PAGAMENTI: EVENTUALE ANTICIPAZIONE (40%) E SALDO
Previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa entro 30 giorni dalla data di ammissione al contributo, potrà essere concessa un’anticipazione del finanziamento nel limite del 40% del contributo autorizzato.
Di norma, altrimenti, il contributo sarà erogato da INPS a saldo a fronte di richiesta avanzata non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione della domanda (stesso termine entro cui andranno completate le attività formative).
Ai fini dell’erogazione del contributo, utilizzando la stessa piattaforma con cui sono state presentate le domande, i datori di lavoro dovranno indicare per ciascun lavoratore che ha concluso il percorso formativo:
- il numero di ore formative effettivamente realizzato;
- il conseguente costo del lavoro, tenuto conto delle informazioni verificate in maniera automatizzata da INPS nei propri archivi;
- gli esiti dei percorsi formativi secondo quanto definito.
L’INPS, su richiesta di ANPAL, provvederà a erogare il saldo una volta completate tutte le verifiche.
Proprio sul fronte dei controlli, ferme restando le attività che competono ai fondi interprofessionali, ANPAL disporrà specifiche verifiche a campione e in loco anche con il supporto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e potrà revocare interamente o parzialmente il finanziamento in presenza di accertate irregolarità e frodi.
* * *
Nel rimandare per ulteriori dettagli al bando allegato e soprattutto al sito ANPAL (Avviso Fondo nuove competenze - 2 ed. - ANPAL), rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 76 del 7 novembre 2022 – prot. n. 4268.
Documenti da scaricare