Circ. n. 10/2023
LEGGE 21 APRILE 2023, N. 41 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, n. 13 [Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune]. (c.d. D.L. PNRR-3) (GU N. 94 DEL 21 APRILE 2023)
giani.c@confcooperative.it
Si fa seguito alle Circolari nn. 27, 31 e 44/2021, 6, 18 e 23/2022 e 8/2023, del Servizio Legislativo e Legale aventi ad oggetto i Decreti-legge nn. 77 e 152/2021, 36/2022 e 13/2023 sul PNRR, per comunicare che, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile u.s., è stata pubblicata la Legge 21 aprile 2023, n. 41, di conversione del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (All.)
CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. PNRR-3
Il provvedimento reca ulteriori misure dirette a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), per la semplificazione e accelerazione delle procedure, il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni, il coordinamento e il sostegno della politica di coesione, della politica agricola comune (PAC) e delle politiche giovanili.
In sede di esame parlamentare del provvedimento, l’Alleanza delle cooperative è stata saudita dalla Commissione Bilancio V del Senato il 6 marzo 2023 ed ha rassegnato una memoria leggibile al seguente link à https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/425/817/ALLEANZA_DELLE_COOPERATIVE.pdf
La legge di conversione è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU e, cioè, il 22 aprile u.s.
Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri servizi, delle federazioni e di ICN S.p.a.
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A. PROROGHE DI DELEGHE LEGISLATIVE
L’articolo 1, del disegno di legge di conversione, tra gli altri:
- al comma 2 modifica l’articolo 2, comma 3, L. n. 33/2023 (Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane) che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), prevedendo che ad esso competa, tra gli altri, l’adozione triennale e l’aggiornamento annuale del Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana e del Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza della popolazione anziana. Con la disposizione in esame, per questo ultimo Piano, viene precisato che esso sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza, (precisazione non contenuta nella vigente formulazione del sopra citato comma 3, articolo 2, L. n. 33/2023).
B. GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC
art. 1, comma 3 [Riorganizzazione strutture presso le amministrazioni centrali titolari di interventi del pnrr]
Allo scopo di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità delle amministrazioni centrali, la disposizione prevede che i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri (compresi quelli senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio) possano procedere alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale o dell'unità di missione di livello dirigenziale generale (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), anche attraverso il trasferimento delle funzioni e delle attività attribuite all’unità di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti [1].
Inoltre, è prevista la riorganizzazione di strutture istituite presso la Presidenza del Consiglio, con uno o più decreti del PCM, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, quali:
- le unità di missione istituite appositamente fino al completamento del PNRR;
- la struttura di supporto dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone disabili (articolo 4-bis, D.L. n. 77/2021;
- il Nucleo PNRR Stato-Regioni.
art. 1, comma 4, lettere a), b), c) e d) [Soppressione del tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale e disposizioni in materia di cabina di regia pnrr e segreteria tecnica]
Le disposizioni apportano diverse modifiche al D.L. n. 77/2021, recante la Governance del PNRR.
In particolare, si segnala la soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (istituito ai sensi dell’articolo 3, D.L. n. 77 sopra citato) e di ogni riferimento normativo allo stesso. Conseguentemente, le funzioni di cooperazione e coordinamento con il partenariato economico, sociale e territoriale ad esso attribuite, sono trasferite alla Cabina di Regia per il PNRR (articolo 2, D.L. n. 77/2021) alle cui sedute parteciperanno i rappresentanti degli enti che fino ad oggi hanno costituito il Tavolo permanente.
Fino all’emanazione del nuovo DPCM di riorganizzazione alle sedute della Cabina di Regia partecipano i rappresentanti individuati precedentemente con il DPCM 14 ottobre 2021 quali componenti del Tavolo permanente (compresi i rappresentanti del settore bancario, finanziario e assicurativo). Resta fermo che agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti di qualsiasi natura.
Infine, sono apportate modifiche anche alle disposizioni riguardanti la Segreteria Tecnica che era di supporto alla Cabina di regia e al (soppresso) Tavolo permanente, di cui all’articolo 4, D.L. 77/2021.
art. 1, comma 6 [Competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete]
La disposizione prevede il trasferimento delle competenze regolatorie nei servizi pubblici locali “non a rete” per cui non operi un’autorità di regolazione dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del made in Italy.
art. 2 [struttura di missione pnrr presso la presidenza del consiglio]
Istituita, fino al 31 dicembre 2026, una Struttura di missione PNRR, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una serie di competenze, quali:
- coadiuvare lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione di Governo, da parte dell’Autorità politica delegata;
- fungere da interlocutore con la Commissione europea, come strumento di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR e per la comparazione dei risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati a livello europeo;
- verificare i livelli di attuazione del PNRR rispetto alle finalità programmate con eventuale proposizione di misure correttive;
- garantire la pubblicità e la comunicazione istituzionale sul PNRR, con la collaborazione dell’Ispettorato generale per il PNRR;
- altre funzioni prima svolte dalla Cabina di regia sopra menzionata.
art. 3 [disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superaMENTO DEL DISSENSO]
La disposizione apporta modifiche agli articoli 12 e 13 del D.L. n. 77/2021 sopra citato, in materia di poteri sostitutivi da parte dello Stato per il caso di inadempienza, ritardo ovvero inerzia o difformità degli atti rispetto agli interventi programmati con il PNRR, nonché in materia di procedure per ovviare ad un eventuale dissenso di un organo statale.
Le modifiche introdotte riguardano:
- l’estensione dei poteri sostitutivi, oltre che nei confronti delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni, anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali (vale a dire le sedi locali di programmazione, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale);
- la riduzione da 30 a 15 giorni del termine massimo che il Presidente del Consiglio dei ministri può assegnare ai soggetti attuatori per provvedere, su proposta della Cabina di regia ovvero del Ministro competente;
- l’introduzione della possibilità che il Consiglio dei ministri, con la stessa delibera con cui individua il soggetto incaricato di provvedere (commissario ad acta) adottando gli atti e i provvedimenti in sostituzione del soggetto attuatore inadempiente, lo autorizzi direttamente a poter derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, qualora la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, sicurezza, incolumità pubblica, ambiente e patrimonio culturale;
- la previsione secondo cui nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi per interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applica la procedura la procedura di cui al comma 5, primo periodo, articolo 12, sopra citato, vale a dire adozione di ordinanze motivate in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del Codice Antimafia e della normativa europea (insieme alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, D.L. Sblocca-cantieri, n. 32/2019);
- la previsione che le disposizioni sul potere sostitutivo di cui al comma 5, si applicano anche quando il ritardo o l’inerzia inerisca una pluralità di interventi ovvero l’attuazione di un intero programma di interventi;
- la previsione per cui, nell’ambito della procedura di superamento del dissenso da parte di un organo statale, spetti (non più alla Segreteria tecnica) all’Autorità politica delegata in materia di PNRR o al Ministro competente, (su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR) a dover proporre al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri per le dovute decisioni.
art. 4-bis. [riduzione dei tempi di pagamento delle pPAa]
La disposizione è diretta a dare attuazione alla Riforma 1.11, M1C1, del PNRR: “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” ad esclusione degli enti del Servizio sanitario, come precisato dal comma 4 della disposizione in commento.
art. 5 [disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee]
Con il comma 1, si prevede che le amministrazioni competenti acquisiscono nei sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale dello Stato, tutti i dati (C.F., partita IVA e altri dati personali) utili all’identificazione fiscale dei soggetti destinatari di benefici economici pubblici).
Ciò allo scopo di garantire il monitoraggio sull’attuazione degli interventi al fine di eseguire i dovuti controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell’ambito del PNRR, delle politiche di coesione, del PNC e delle politiche di investimento nazionali.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previo parere del garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni in commento.
Con il comma 2, si prevede che la Ragioneria generale dello Stato dovrà svolgere tutte le attività di trattamento dei dati raccolti, al fine del monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie per il controllo, l’ispezione, la valutazione, il monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.
Con il comma 3, si prevedono le modalità con cui i dati raccolti sono rilevati e pubblicati, tra cui la divulgazione sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, fermo restando che è esclusa la pubblicazione dei dati personali più sensibili (v. nota 13) di quelli relativi a condanne penali, allo stato di salute o a situazioni di disagio economico, personale o sociale degli interessati ovvero relativi a minori di età.
Il comma 5 stabilisce che a decorrere dal 25 febbraio, per gli affidamenti superiori a 5 mila € è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all’intervento, l’acquisizione del CIG (Codice identificativo gara ordinario), per consentire l’acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all’attività di monitoraggio del PNRR e del PNC.
Il comma 6 prevede che, a decorre dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquistati grazie ad incentivi finanziati con risorse pubbliche erogati da una P.A. anche attraverso altri soggetti pubblici o privati, devono contenere un CUP (Codice Unico di Progetto). Tale obbligo è escluso per le istanze di concessioni di incentivi presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Il comma 7 prevede che, rispetto alle procedure di assegnazione di incentivi in essere al 25 febbraio, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure devono impartire ai beneficiari le dovute istruzioni per assicurare la dimostrazione (anche con opportuni identificativi da allegare alla documentazione di spesa) della connessione tra spesa sostenuta e progetto finanziato con risorse pubbliche.
Il comma 8 dispone che i dati delle fatture elettroniche di cui all’articolo in esame confluiscono nella banca dati delle P.P.A.A. (BDAP) e sono messi a disposizione delle amministrazioni concedenti gli incentivi pubblici alle attività produttive, al fine di semplificare i procedimenti di concessione e gestione delle provvidenze.
Infine, con il comma 9 si stabilisce che per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in alternativa all’assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il supporto tecnico potrà essere garantito dalla Ragioneria generale dello Stato attraverso enti, istituzioni, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.
art. 6 [Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria delle risorse del pnrr]
L’articolo introduce disposizioni dirette a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR sia attraverso meccanismi di anticipazione delle risorse dirette ai soggetti attuatori degli interventi previsti nel PNRR, compresi gli enti territoriali, ma finanziati con risorse nazionali, sia con riferimento all’assegnazione e rimodulazione delle risorse finanziarie verso le amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR.
art.6-bis. [flessibilità nell’utilizzo di avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti pnrr]
Con l’articolo in esame si estende la possibilità (già prevista dall’articolo 15, comma 4-bis, D.L. n. 77/2021), per gli enti locali che si trovino in esercizio provvisorio ovvero in gestione provvisoria di poter apportare variazioni di bilancio, in deroga all’ordinamento vigente, iscrivendo in bilancio, oltre che i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, anche i finanziamenti statali ed europei per spese correnti connesse con l’attuazione del PNRR.
art.7 [disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi del PNC]
La disposizione prevede che entro il 26 aprile 2023, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di PNRR, si procede all’aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del PNC, al PNRR, tenuto conto del perdurare della crisi dovuta agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessità di raggiungere gli obiettivi finali del PNC.
Nelle more dell’adozione del decreto sopra citato, si disponeva che per gli interventi del PNC il cui termine di avvio delle procedure di affidamento dei lavori era fissato entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non sono riusciti a provvedere nel menzionato termine, è consentito, per il primo semestre 2023, l’accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti).
Per gli interventi soggetti alla procedura di notifica relativa agli aiuti di Stato, per cui è richiesta specifica autorizzazione della Commissione europea, si prevede che i termini per il raggiungimento degli obiettivi del PNC sono sospesi nel periodo temporale compreso tra la notificazione degli interventi e la notificazione della decisione della Commissione che si pronuncia sulla compatibilità o meno col mercato interno.
In caso di decisione negativa sulla compatibilità dell’intervento, le risorse destinate all’intervento sono revocate e rimangono nella disponibilità dell’amministrazione per essere destinate all’attuazione di interventi compatibili con il PNC.
art.7-bis. [disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi]
La disposizione in esame – sostenuta da Confcooperative e dall’Alleanza delle cooperative – introduce alcune precisazioni rispetto alle disposizioni in materia di revisione dei prezzi di cui all’articolo 26, comma 6-bis, D.L. n. 50/2022(Decreto Aiuti).
Con la disposizione in esame, pertanto, si prevede che l’articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, D.L. n. 50/2022, debba intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, in caso di insufficienza delle risorse, per l’anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater del medesimo articolo 26 sopra citato, purché la richiesta non riguardi le stesse lavorazioni eseguite e contabilizzate nell’anno 2022, per cui risulti effettuato l’accesso alle risorse dei Fondi ministeriali istituiti presso il MIT, di cui al comma 4, lettere a) e b) del medesimo articolo 26.
art.7-ter. [disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti]
L’articolo in esame prevede che il meccanismo del c.d. svincolo progressivo della garanzia definitiva, che l’appaltatore deve costituire per la sottoscrizione del contratto di appalto (articolo 103, comma 1, D.lgs. n. 50/2016-Codice dei contratti pubblici) trovi applicazione anche per i contratti pubblici relativi ai settori speciali, disciplinati dal Capo I, Titolo VI, Parte II del Codice.
L’applicazione è circoscritta ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, ivi compresi i contratti relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla stessa data.
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C. RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEI SOGGETTI ATTUATORI DEL PNRR E DEL PNC-ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE AL PNRR IN VARI SETTORI
art. 8. [rafforzamento della capacità amministrativa del ministero del turismo]
Il comma 7 prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici dirigenziali non generali, presso il Ministero del turismo, al fine di assicurare l’attuazione delle riforme e gli investimenti previsti nel PNRR facenti capo allo stesso Ministero (Missione 1, Componente 3 “Turismo e Cultura”).
Conseguentemente, la dotazione organica è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni dirigenziali di livello non generale.
art. 8-bis-commi 1-4. [fondo per l’avvio di opere indifferibili]
L’articolo introduce alcune disposizioni per quel che attiene il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, con riguardo particolare alle modalità di assegnazione di risorse per le opere oggetto di affidamento attraverso accordi quadro di cui all’articolo 10, comma 6-quater, D.L. n. 77/2021.
In particolare, le disposizioni in esame permettono, per le opere avviate nel periodo compreso dal 1° gennaio 2022 e il 17 maggio 2022, affidate mediante gli accordi quadro (e purché finanziate in tutto o parte con le risorse del PNRR), la possibilità di erogazione, oltre all’importo preassegnato a ciascun intervento con il relativo provvedimento, di un ulteriore importo pari al 20% dell’importo già assegnato.
Infine, la disposizione inserisce un nuovo comma all’articolo 1, comma 375, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) per consentire l’accesso al Fondo istituito per far fronte all’aumento eccezionale dei materiali da costruzione (comma 369, articolo 1, L. n. 197/2022), nei limiti delle risorse disponibili, anche per tutti quegli interventi finanziati con risorse statali per cui si applicano gli obblighi e le condizioni del PNRR.
ART. 11 [Attuazione delle misure PNRR di titolarità del ministero delle imprese e del made in italy (mimit)
È istituito nello stato di previsione del MIMIT un Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero di cui all’articolo 9, D.L. n. 77/2021, con una dotazione di 500 mila € per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione relativamente all’ Investimento 1, «Transizione 4.0 », della Missione 1, « Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo», Componente 2, « Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo», la disposizione, inoltre, autorizza il MIMIT a stipulare, a titolo gratuito, una convenzione con l’Agenzia delle entrate allo scopo di disciplinare le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti per le attività di controllo, l’individuazione dei tempi per l’avvio e la conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, anche in deroga alla normativa vigente in materia di segreto d’ufficio.
ART.14 [ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi]
La disposizione reca una serie di misure di semplificazione delle procedure amministrative e di affidamento dei contratti pubblici relativi al PNRR e al PNC.
ART. 17 [disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza]
L’articolo introduce varie disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza dirette a salvaguardare il perseguimento degli obiettivi del PNRR, considerata la vasta adesione delle pubbliche amministrazioni e i tempi necessari per l’indizione di nuove procedure di gara.
In particolare, con il comma 1 si prevede che gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) (strumenti di acquisto) [29] e dddd) (strumenti di negoziazione), del codice dei contratti pubblici, (Dlgs. n. 50/2016) che siano in corso anche per effetto di proroghe, alla data di entrata in vigore del decreto in commento (25 febbraio 2023) e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con gli stessi soggetti aggiudicatari fino alla aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga non può eccedere il 50% del valore iniziale della convenzione o dell’accordo quadro.
Con i commi 3, 4 e 5, si interviene sul conseguimento degli obiettivi fissati nella Missione 6-Salute, componente 2 (M6C2) del PNRR e, in particolare, sul sub investimento "M6C2-1.1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione”.
ART. 18. [misure in materia di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del pnrr, nonché di piattaforma digitale nazionale dati]
Con il comma 1 dell’articolo in esame, si prevede l’esclusione del parere tecnico dell’Azienda per l’Italia Digitale, per gli appalti di approvvigionamento di beni e servizi informatici necessari per la realizzazione di progetti collegati al PNRR.
Pertanto, l’Azienda non rilascerà pareri tecnici sui contratti, accordi e convenzioni stipulati dalle P.P.A.A. per l’acquisto di beni informatici necessari per attuare il PNRR.
Con il comma 2, invece, si prevede che nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non devono essere conservati o trattati i dati riguardanti ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria ed economico-finanziaria, né possono essere conferiti o trattati dati coperti da segreto o riservati, nelle materie sopra citate.
Il comma 2-bis, modifica la disciplina sulla “Carta europea della disabilità in Italia”, ampliando l’alveo dei soggetti terzi cui l’INPS riconosce il diritto di accesso attraverso la Carta e su richiesta del soggetto interessato, ad informazioni contenute nei verbali di accertamento dell’invalidità o disabilità, anche attraverso l’uso telematico della Carta.
Il comma 11, lettera a) modifica la disciplina delle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui al D.lgs. n. 201/2022, da parte dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, delle città metropolitane, delle province e degli altri enti. A tale scopo si prevede che la ricognizione riguardi sia l’andamento economico del servizio, sia l’efficienza, la qualità del servizio e la misura del ricorso agli affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.
Il comma 11, lettera b) con una modifica al comma 2, articolo 31, D.lgs. n. 201/2022 sopra citato (Trasparenza nei servizi pubblici locali), estende l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ente affidante e la contestuale trasmissione all’ANAC dei provvedimenti di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali, anche ai provvedimenti di affidamento adottati senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 (trasporto pubblico locale) e 35 (servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale) del medesimo decreto legislativo n. 201 del 2022.
ART. 20 [modifiche in materia di soprintendenza speciale per il pnrr]
Con l’articolo in commento, si intende garantire un’attuazione tempestiva ed efficace degli interventi previsti nel PNRR inerenti i beni culturali e paesaggistici. A tale scopo, si modifica l’articolo 29, D.L. n. 77/2021, che ha istituito la Soprintendenza speciale per il PNRR e si attribuisce alla stessa la competenza ad adottare i provvedimenti finali per le funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Conseguentemente, sono dettate disposizioni organizzative e finanziarie dirette a tale scopo.
ART. 21 [misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia DI DISABILITÀ]
I commi 1 e 2, allo scopo di garantire il monitoraggio delle riforme del PNRR, riconoscono un’indennità in favore dei 5 esperti chiamati ad integrare la composizione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, secondo periodo L. n. 18/2009. L’indennità è riconosciuta nel limite di spesa complessivo di 80.000 € per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
Il comma 2-bis, modifica la disciplina sul Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SUISS) e sull’integrazione dei dati del Sistema relativamente alle persone con disabilità e non autosufficienti con quelli del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e della banca dati del collocamento obbligatorio.
A tale scopo si prevedono alcuni flussi di informazioni a vantaggio dell’Autorità delegata in materia di disabilità e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (presso la PCM).
ART. 23 [Equipe formative territoriali]
Al fine di garantire l’obiettivo e il target del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, negli anni 2023/2024 e 2024/2025, sono individuate dal Ministero competente le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da collocare in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l’amministrazione centrale e un numero di 100 docenti da porre in esonero dell’attività didattica, con il coordinamento dell’unità di missione del PNRR dello stesso ministero.
La misura, (già prevista dalla legge di bilancio 2019 -L. n. 145/2018, articolo 1, comma 725, relativa alle equipe formative territoriali dirette a supportare le istituzioni scolastiche nelle attività di digitalizzazione, per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative), è estesa anche agli investimenti previsti dal PNRR.
ART. 24 [disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali]
L’articolo in esame permette, a date condizioni, agli enti locali beneficiari di utilizzare i ribassi d’asta per gli interventi di edilizia scolastica rientranti fra i progetti del PNRR di cui è titolare il Ministero dell’istruzione e del merito, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi.
Inoltre, al fine di realizzare gli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i “progetti PNRR” di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, possono valersi del supporto tecnico e attività connesse delle strutture dell’amministrazione centrale o territoriale, di altre amministrazioni pubbliche e di società da queste controllate.
Si prevede, inoltre, che i soggetti attuatori, le stazioni appaltanti, i contraenti generali e le centrali di committenza, allo scopo di sveltire l’attuazione degli interventi rientranti nel PNRR possono:
- esercitare i poteri commissariali attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e città metropolitane;
- procedere, a date condizioni, all’affidamento diretto per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 €, in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, D.L. n. 76/2020 che fissa soglie inferiori per l’affidamento diretto di attività di esecuzione lavori, servizi e forniture.
L’affidamento può essere effettuato anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando che la scelta ricada su soggetti in possesso di documentate e pregresse esperienze analoghe a quelle relative all’affidamento, anche individuati tra i soggetti iscritti in elenchi ed albi istituiti dalla stazione appaltante o messi a disposizione dalla centrale di committenza, nel rispetto del principio di rotazione, dei principi relativi all’aggiudicazione e all’esecuzione di appalti di cui all’articolo 30, D.lgs. n. 50/2016.
ART. 27-bis. [semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per università statali, istituzioni afam e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del pnrr e del pnc]
La disposizione introduce un nuovo comma 3-bis all’articolo 48, D.L. n. 77/2021 con cui si estende la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (già prevista dal comma 3 del menzionato articolo 48) a tutte le procedure per la realizzazione di interventi del PNRR o del PNC di competenza del Ministero dell’università e della ricerca, fino all’importo di 215.000 €.
Pertanto, si prevede che la menzionata procedura semplificata trovi applicazione alle università statali, alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché agli enti pubblici di ricerca di cui al D.lgs. n. 218/2016.
ART. 31-bis. [interventi per le infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016-2017]
L’articolo attribuisce ad ANAS, (quale soggetto attuatore della protezione civile nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Centro Italia), i poteri propri dei Commissari straordinari individuati per la realizzazione di alcune opere pubbliche.
I suddetti poteri sono individuati dall’articolo 4, commi 3 e 5 terzo periodo del D.L. n. 32/2019 (Decreto Sblocca cantieri), per il supporto tecnico e per le attività connesse alla realizzazione delle opere viarie. Ciò al fine di garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi.
ART. 38 [disposizioni in materia di crisi d’impresa]
L’articolo in esame, come si legge dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, introduce una serie di misure dirette a rendere efficiente e operativa la riforma in materia di insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), che rientra tra gli obiettivi del PNRR.
A tale scopo, le misure introdotte intendono incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata, tenuto conto delle difficoltà evidenziate dagli operatori economici e dalle Associazioni (tra le quali Confcooperative) in più audizioni nei primi mesi di operatività dell’istituto, tra cui quelle relative alla gestione del debito verso l’Erario o verso altri enti pubblici.
Pertanto:
- con il comma 1 si è elevato da 72 a 120 il numero delle rate con cui può essere dilazionato il pagamento del debito verso l’Agenzia delle entrate da parte dell’impresa che accede all’istituto della composizione negoziata della crisi;
- con il comma 2 si permette ai creditori (che dopo le trattative hanno raggiunto un accordo con il debitore e la riduzione dei propri crediti) di emettere la nota di variazione in diminuzione dell’IVA dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi o del contratto attestanti la composizione negoziata della crisi;
- con il comma 3 si prevede che dal 25 febbraio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le certificazioni relative a debiti tributari, contributivi e ai premi assicurativi (rilasciate, rispettivamente, dall’Agenzia delle entrate, dall’INPS e dall’INAIL) possono essere sostituite da autodichiarazioni dell’imprenditore che attestino di aver fatto richiesta, almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, delle menzionate certificazioni;
- con il comma 4, nell’ambito del procedimento di liquidazione giudiziale, si rinvia al 25 agosto 2024 l’attribuzione da parte della cancelleria del tribunale del domicilio digitale, ex articolo 199 del Codice della crisi (che dovrebbe essere assegnato contestualmente alla pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale e alla formazione del fascicolo informatico in cui sono riportati tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi relativi alla procedura, con esclusione di quelli che per motivi di riservatezza vanno inseriti nel fascicolo riservato). Ciò per consentire alle cancellerie degli uffici giudiziari di completare lo sviluppo delle risorse strumentali necessarie.
ART. 46 [semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali]
La disposizione ha la finalità di liberalizzare e semplificare i lavori di manutenzione ordinaria su immobili di proprietà pubblica, con destinazione d’uso pubblico, assoggettati a tutela secondo il Codice dei beni culturali (D.lgs. n. 42/2004), qualora siano oggetto di interventi finanziati con risorse del PNRR o del PNC, che non comportino modifiche alle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti.
Tali interventi sono consentiti previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla Soprintendenza competente per territorio, in luogo della preventiva autorizzazione, in deroga a quanto disposto dall’articolo 21, comma 4, Codice dei beni culturali.
Art. 47 disposizioni in materia di comunità energetiche nel settore agricolo
V. Circ. del Servizio Energia e Ambiente di prossima divulgazione.
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- ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI COESIONE, PELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLE POLITICHE GIOVANILI
ART. 50 [disposizioni per potenziamento delle politiche di coesione e per l’integrazione con il PNRR]
L’articolo prevede che, a decorrere dalla data stabilita con il DPCM da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (11 aprile 2023), l’Agenzia per la coesione territoriale è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che succederà in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Agenzia, acquisendone le risorse umane, finanziarie e strumentali.
L’articolo dettaglia, poi, tutti i passaggi normativi necessari e le relative tempistiche per addivenire alla successione delle competenze come sopra enunciata tra Agenzia per la coesione territoriale e il DPCoe).
ART. 51 [autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei E ALTRE MISURE IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI]
La disposizione, tra le altre, prevede che le funzioni di Autorità audit dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, di titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, sono svolte dal MEF-Ragioneria generale dello Stato-IGRUE, o dalle Autorità audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ogni programma, a condizione che l’Autorità audit sia indipendente da un punto di vista organizzativo e funzionale.
ART. 51-bis. [Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale]
L’articolo prevede che, a decorrere dall’anno 2023 (relativamente alla legge di bilancio per il triennio 2024-2026), il Ministro dell’economia e delle finanze debba trasmettere, entro 30 giorni dalla presentazione del DDL di Bilancio (20 ottobre di ogni anno), appositi allegati conoscitivi in cui viene dato conto delle spese relative alla promozione dell’uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche e delle spese rilevanti da un punto di vista ambientale riguardanti le attività pubbliche di promozione, protezione, conservazione, gestione, rispristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
ART. 55 [agenzia italiana per la gioventù]
Istituita l’Agenzia italiana per la gioventù, quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa, patrimoniale, regolamentare, finanziaria e contabile, con contestuale soppressione dell’Agenzia nazionale per i giovani.
A decorrere dal 25 febbraio 2023 alla neocostituita entità sono trasferite tutte le risorse finanziarie, organiche e strumentali della soppressa Agenzia nazionale. Le funzioni di indirizzo e controllo sulla nuova Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità delegata in materia di politiche giovanili.
Da un punto di vista funzionale essa acquisisce le funzioni già svolte dall’Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione di una serie di atti normativi europei.
Conseguentemente, coopera con le altre agenzie o autorità delegate competenti nei settori dell’istruzione e della formazione e svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Inoltre, svolge attività di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani e funzioni di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi.
Infine, è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa.
Trattasi delle unità di missione istituite ovvero individuate tra quelle già esistenti dalle amministrazioni centrali dello Stato per tutte le attività relative alla gestione e al monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR e fino al completamento dello stesso, indicate nelle Tabelle A e B del D.PC.M. 9 luglio 2021 di cui al seguente link: https://politichecoesione.governo.it/media/2805/dpcm-09-07-2021.pdf
Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 27 e 31/2021.
Si rammenta che l’istituzione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale era diretta a garantire una collaborazione costante con le parti sociali. Al Tavolo permanente partecipavano i rappresentanti dei vari livelli di governo centrali e territoriali (Regioni, Province autonome, Enti locali e rispettivi organismi associativi), i rappresentanti delle Parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’Università e della ricerca scientifica e della società civile. I componenti erano individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività. Il Tavolo svolgeva funzioni consultive sulle materie e sugli interventi previsti dal PNRR e collaborava attivamente con la Cabina di regia PNRR e con il Servizio centrale del MEF per il PNRR, per ogni profilo ritenuto rilevante ai fini della realizzazione del PNRR, anche allo scopo di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi.
La Cabina di regia è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, diretta a dirigere il sistema di governance del PNRR, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e a composizione variabile tra Ministri e Sottosegretari competenti per materia, tenuto conto dei temi affrontati nelle singole sedute. La stessa, a seguito della soppressione del Tavolo permanente, dovrà assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le nuove modalità stabilite dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 2, sopra citato. A tale scopo si prevede che quando si riunisce per lo svolgimento delle attività di cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale, alle relative sedute partecipano anche il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, il Presidente dell’ANCI, quello dell’UPI, il sindaco di Roma capitale, i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, i rappresentanti del settore bancario, finanziario e assicurativo, dell’università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
Per la composizione transitoria, in attesa del nuovo DPCM: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20211014_tavolo.pdf
Si ricordi che la Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo. La Segreteria svolge le seguenti funzioni: vigila sull’osservanza, da parte delle amministrazioni centrali nello svolgimento delle attività, degli indirizzi e delle linee guida per l’attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia; supporto alla Cabina di regia nell’esercizio delle proprie funzioni; elaborazione periodica di rapporti informativi alla Cabina di regia sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR, avvalendosi anche di fonti informative e analisi diverse da quelle relative al monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12, D.L. n. 77/2021; individuazione e segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle azioni necessarie per il superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti; acquisizione dal Servizio centrale per il PNRR presso il MEF delle informazioni e dei dati utili di attuazione del PNRR per ciascun progetto, compresi quelli inerenti la tempistica programmata ed eventuali criticità riscontrate nella fase attuativa degli interventi; il potere di segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri dei casi da valutare ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal successivo articolo 12, all’esito dell’istruttoria svolta, qualora ne ricorrano i presupposti; istruttoria dei procedimenti riguardanti l’adozione di decisioni dirette al superamento del dissenso.
Per servizi pubblici locali “non a rete”, si intendono quei servizi di rilevanza economica (ad esempio trasporti funebri, farmacie comunali, servizi di pubblica affissione, parcheggi comunali con custodia, impianti sportivi) diversi dai servizi di interesse economico generale di livello locale “a rete” (ciclo rifiuti, energia elettrica, trasporto pubblico locale, servizi idrici). Entrambe le tipologie sono disciplinate dal D.lgs. n. 201/2022.
La Struttura di missione PNRR, di cui al comma 1, è composta da un contingente di nove unità dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale, individuato anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Per tutte le informazioni sugli ambiti territoriali sociali: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Sistema-informativo-servizi-sociali/Pagine/Ambiti-Territoriali-del-SIUSS.aspx
Qualora, invece, il Consiglio dei ministri non autorizzi le deroghe sopra citate, le stesse sono ammesse solo previa autorizzazione della Cabina di regia, come già previsto dalla legislazione vigente.
Si evidenzia che la Riforma 1.11 del PNRR prevede che, entro la fine del 2023, le PPAA a livello centrale, regionale e locale, paghino i propri debiti commerciali entro il termine di 30 giorni e le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni. La Riforma è diretta a garantire che gli stessi termini siano mantenuti anche per il 2024.
Per gli approfondimenti: https://openpnrr.it/misure/26/
A tale scopo, si prevede che le amministrazioni centrali dello Stato debbano adottare peculiari misure, anche organizzative, per garantire l’efficienza dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nella nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi resi noti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato.
Inoltre, si prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei sistemi di valutazione delle performance previsti dai propri ordinamenti, assegnino ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e ai dirigenti apicali, determinati obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all’indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%. La verifica di raggiungimento degli obiettivi è effettuata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
La Ragioneria generale dello Stato definisce, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla Riforma 1.11, M1C1, del PNRR sopra citata.
I dati suscettibili di essere raccolti, sono comprensivi anche di quelli relativi allo stato di salute, alla minore età, quelli che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, i credo religiosi o filosofici, i dati genetici, l’appartenenza sindacale, i dati biometrici, i dati relativi alla vita o all’orientamento sessuale della persona, nel caso in cui l’acquisizione degli stessi si renda necessaria per la rilevazione delle condizioni di accesso ai benefici, di cause di impedimento, con modalità rigorosamente proporzionate alla finalità perseguita.
Tali dati dovranno essere resi accessibili da parte delle amministrazioni centrali responsabili nell’ambito delle rispettive competenze e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
Si veda l’articolo 1, comma 1044, L. N. 178/2020, cui è stata data attuazione con il D.P.C.M. 15 settembre 2021 che ha definito le modalità operative di rilevazione dei dati di attuazione del PNRR.
Il portale OpenCoesione è il portale unico nazionale sull’attuazione delle politiche di coesione. Per maggiori informazioni: https://opencoesione.gov.it/it/
La responsabilità nel richiedere il CUP è del Soggetto titolare del progetto pubblico di investimento a cui compete l’attuazione degli interventi. Per maggiori informazioni sul sistema CUP: https://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/chi-deve-richiedere-il-cup-e-per-quali-progetti/
A tale scopo, si prevede che al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti del PNRR il MEF, nell’ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale su cui sono versate le risorse per l’attuazione del “NEXT Generation EU-Contributi a fondo perduto” anticipa risorse ai soggetti attuatori degli interventi del PNRR, su richiesta motivata degli stessi. Le anticipazioni devono essere richieste direttamente dai soggetti attuatori (non più dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR) e vincolano i soggetti attuatori alla realizzazione tempestiva degli interventi per cui sono corrisposte. I soggetti attuatori hanno l’obbligo, altresì, di riversare sul conto corrente sopra citato la parte di risorse anticipate e non utilizzate alla chiusura degli interventi.
Si rammenta che con D.P.C.M. 12 novembre 2022, sono state conferite al ministro Fitto le deleghe di funzioni in materia di PNRR, Affari europei, Sud e Politiche di coesione: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06783/sg
Per le informazioni dettagliate sul PNC: https://www.italiadomani.gov.it/it/il-piano/Risorse/piano-complementare/piano-nazionale-complementare.html
Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 19 e 25/2022.
Si rammenta che il sopra citato articolo 26 ha introdotto una serie di misure dirette a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nel settore degli appalti pubblici di lavori.
Trattasi rispettivamente del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, D.L. n. 76/2020 e del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, di cui articolo 1-septies, comma 8, D.L. n. 73/2021.
L’intervento è diretto a favorire la partecipazione alle procedure di gara inerenti gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati in tutto o parte con risorse del PNRR o del PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE.
I c.d. settori speciali riguardano i settori del gas, energia termica, acqua, elettricità, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, porti e aeroporti (artt. 114-121 Codice).
L’articolo 103, comma 1, sopra citato, infatti, impone all’appaltatore, ai fini ella sottoscrizione del contratto, la costituzione di una “garanzia definitiva” (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell’importo del contratto, la quale è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento del danno da eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
Il comma 5, del menzionato articolo 103, prevede che la menzionata garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite dell’80% dell’importo iniziale garantito. L’importo residuo della cauzione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Per tutti gli approfondimenti sul Fondo per l’avvio di opere indifferibili: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/
Per una disamina degli “accordi quadro”: https://www.anticorruzione.it/-/accordo-quadro
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 aprile 2023, comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, l’elenco degli interventi completi del CUP (Codice unico di progetto) e l’indicazione dell’ente attuatore.
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 9 sopra citato, la concreta realizzazione operativa degli interventi del PNRR è rimessa alle Amministrazioni centrali, alle Regioni, alle Province e agli Enti locali, i quali opereranno attraverso le proprie strutture ovvero anche avvalendosi di soggetti attuatori esterni. Inoltre, si consente alle amministrazioni di avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati.
Il Fondo, pertanto, è diretto a consentire al MIMIT di potersi valere di servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l’attuazione, il monitoraggio e il controllo degli interventi previsti dal PNRR.
In particolare, si prevede, tra gli altri, che:
- tenuto conto che ai sensi del comma 3, dell’articolo 9, D.L. n. 77/2021 sopra citato, tutti gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi del PNRR saranno sottoposti agli ordinari controlli di legalità, amministrativi e contabili previsti dalla legislazione nazionale vigente, si chiarisce che i predetti controlli sono espletati anche nei casi di immediata efficacia del contratto una volta stipulato, di cui all’articolo 50, comma 3, del D.L. n. 77/2021 e nei casi di esecuzione anticipata il comma 1, lettera a),;
- in casi eccezionali, in cui è necessario agire con urgenza per la realizzazione di interventi di competenza statale relativi al PNRR e al PNC, il Ministro competente per la realizzazione dell’intervento, può proporre al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica l’avvio della procedura per l’esenzione del progetto dal rispetto delle disposizioni del Codice ambientale (D.lgs. n. 152/2006) relative alla valutazione di impatto ambientale/VIA (comma 1, lettera c);
- gli accordi quadro di cui all’articolo 10, comma 6-quater D.L. n. 77/2021, diretti ad individuare gli operatori economici incaricati dello svolgimento dei servizi tecnici e dei lavori inerenti la realizzazione di programmi o di pluralità di interventi previsti nel PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell’Unione europea 2014-2020, devono contenere l’indicazione delle condizioni e dei termini che disciplinano le diverse prestazioni richieste (comma 2);
- tenuto conto delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti riguardanti opere di particolare rilevanza pubblica connesse con interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono stipulare accordi recanti l’individuazione di un unico soggetto attuatore, al fine di garantire una realizzazione coordinata di tutti gli interventi (comma 3);
- per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC si applicano, fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui agli articoli 1 (procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale rispetto all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) e 2 (procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici, per l’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia) del D.L. n. 76/2020 (comma 4);
- con decreto del Ministro dell’interno sono individuate misure di potenziamento dell’azione ispettiva dei Gruppi interforze antimafia presso le Prefetture. Inoltre, la medesima disposizione prevede che alcune disposizioni in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità, di cui all’articolo 3, commi da 1 a 6 del D.L. n. 76/2020, si applichino fino al 31 dicembre 2026 (ultima annualità del PNRR) in luogo del precedente termine previsto del 30 giugno 2023. Si tratta delle disposizioni sulle verifiche antimafia e protocolli di legalità che permettono alle PPAA di: (i) erogare ai privati benefici economici o agevolazioni pur in assenza di documentazione antimafia, con vincolo di restituzione nel caso in cui agli esiti di verifiche antimafia venisse pronunciata una misura interdittiva; (ii) stipulare contratti pubblici per lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con vincolo di recesso nel caso in cui le verifiche comportassero una interdittiva antimafia (comma 4-bis);
- relativamente ai programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, si consente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Amministrazione titolare del programma, di disporre di un’assegnazione di risorse finanziarie che ponga specifici interventi esclusivamente a carico del PNC, nei limiti delle risorse disponibili. Resta fermo che debba essere mantenuto il rispetto del cronoprogramma sottostante agli interventi e il rispetto degli impegni assunti con la Commissione EU nel PNRR sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del PNC (comma 4-ter);
- relativamente agli interventi finanziati in tutto o in parte dalle risorse del PNRR e PNC, i termini in materia di espropriazione per pubblica utilità previsti dalla legislazione vigente (D.P.R. n. 327/2001) sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di 5 anni del vincolo preordinato all’esproprio (comma 6);
- se per l’erogazione del contributo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte di soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 €, (per cui è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura un apposito Fondo dotato di 500 milioni di € per l’anno 2023, in base all’articolo 1, commi 40 e 451, L. N. 197/2022), sia stabilito con decreto ministeriale, quale metodo di erogazione, l’uso di tessere nominative prepagate, si prevede che la distribuzione può essere affidata al gestore del servizio postale universale attraverso apposita convenzione con il Ministero dell’agricoltura (comma 9);
- con riferimento alle modalità di accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (dirette a far fronte agli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, con riferimento agli appalti pubblici di lavori, di cui all’articolo 26, commi da 6-bis a 6-quinquies, D.L. n. 50/2022-Decreto Aiuti e le cui modalità e condizioni sono disciplinate dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/06/23A01321/sg) l’istanza telematica presentata dai soggetti individuati dall’articolo 3 del sopra citato DM, costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante (comma 9-bis).
Rientrano tra gli strumenti di acquisto che non richiedono l’apertura di un confronto competitivo:
1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.
Sono strumenti di negoziazione che richiedono l’apertura di un confronto competitivo:
- gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
- il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
- il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
- i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice.
Si rammenta che l’Osservatorio, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è composto di un numero di massimo di 40 componenti, (oltre ad essere presieduto dal PCM o dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità) nominati nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne, a cui si aggiungono i 5 esperti sopra citati.
E’ stato istituito dall’articolo 3, L. N. 18/2009, con lo scopo di garantire la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione di quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Uniti sui diritti delle persone con disabilità, di cui al Protocollo opzionale, fatta a NY il 13 dicembre 20226 e dei principi di cui alla L. n. 104/1992.
La Missione 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore” (M5C2.1) prevede specifici interventi per le persone disabili e non autosufficienti.
Oltre agli interventi di natura legislativa (legge delega disabilità, sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti), il Ministro per la disabilità ha adottato una Direttiva per le amministrazioni titolari di progetti , misure e interventi in materia di disabilità (DM 9 febbraio 2022) per garantire la realizzazione del PNRR nel pieno rispetto dei diritti delle persone disabili, indicando principi e criteri cui le predette amministrazioni devono attenersi sia in fase di progettazione che in fase di attuazione degli stessi.
Per tutte le informazioni sul Nuovo sistema informativo sanitario: https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=sistemaInformativo&tema=Piani,%20finanziamenti%20e%20monitoraggio%20del%20SSN
Per ogni approfondimento sul PNRR e istruzione: https://temi.camera.it/leg19/pnrr/politiche/OCD54-10/politiche.html
Per tutte le informazioni sull’edilizia scolastica: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-prog-naz.shtml
L’articolo 4, D.L. n. 32/2019, al comma 3, riconosce ai Commissari straordinari di poter assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e di poter operare in deroga alla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) sull’aggiudicazione, sulla sostenibilità ambientale, sui conflitti di interesse e fatte salve le disposizioni del codice antimafia, delle misure di prevenzione e dei obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE.
Trattasi: (i) del certificato unico dei debiti tributari rilasciato dall’Amministrazione finanziaria e dagli enti preposti all’accertamento dei tributi; (ii) della situazione debitoria complessiva rilasciata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione; (iii) dei certificati dei debiti contributivi e per i premi assicurativi comunicati dall’INPS e dall’INAIL al debitore.
In sintesi, la disposizione in esame introduce una deroga a quanto disposto dall’articolo 21, comma 4, Codice dei beni culturali, secondo cui l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata alla previa autorizzazione del Soprintendente.
Ciò al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR.
Con il Regolamento (UE) 24/06/2021, n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (https://www.gea.mur.gov.it/docs/Itec/Reg%20UE%202021R1060_IT_TXT.pdf) sono state approvate le “Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”.
L’articolo 71 (Autorità di programma) stabilisce, al paragrafo 1, che lo Stato membro individua per ciascun programma un'autorità di gestione e un'autorità di audit.
Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall'autorità di gestione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento, l'organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.
Il paragrafo 2 precisa che l'autorità di audit è un'autorità pubblica.
Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall'autorità di audit, sotto la responsabilità di quest'ultima.
L'autorità di audit e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all'audit.
1. Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1719/2006/CE, del 15 novembre 2006 ("che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013");
2. il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/817/UE, del 20 maggio 2021 ("che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013");
3.il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/888/UE, del 20 maggio 2021 ("che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014").
Lo statuto della nuova Agenzia è adottato con D.P.R., su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.
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