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Primo Piano

Circ. n. 10/2023

Circ. n. 10/2023

Circ. n. 10/2023

giani.c@confcooperative.it

Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale per una disamina generale sulla conversione del D.L. 198/2022, segnaliamo alcune novità di specifico interesse giuslavoristico e previdenziale:

  • Art. 22-quater: la possibilità di accesso al Fondo Nuove Competenze anche in presenza di accordi collettivi di secondo livello sottoscritti entro il 2023 (e non più fino al 31 dicembre 2022), accordi come noto da allegare alla presentazione da parte delle imprese interessate di una specifica domanda all’ANPAL secondo quanto previsto dal relativo avviso pubblico entro il 27 marzo 2023, alla luce dell’ulteriore proroga concessa dall’ANPAL per l’invio delle istanze proprio in considerazione di questa modifica normativa(1).
  • Art. 9, comma 4-bis: differimento al 30 giugno 2025 - in luogo del 30 giugno 2024 precedentemente fissato con la precedente proroga disposta in sede di conversione del D.L. n. 21/2022(2) della possibilità per un utilizzatore di avere un lavoratore in somministrazione a tempo determinato, anche oltre 24 mesi, qualora l’assunzione del medesimo da parte dell’agenzia di somministrazione sia a tempo indeterminato.
  • Art. 9, commi 4-ter: proroga al 30 giugno 2023, in luogo del precedente termine fissato al 31 marzo p.v.(3), dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei soggetti fragili di cui al D.M. 4 febbraio 2022, anche attraverso l’assegnazione a una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro applicabili, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
  • Art. 9, comma 5-ter: proroga retroattiva dal 1 gennaio scorso al 30 giugno 2023 del diritto al lavoro agile riconoscibile ai genitori di figli under 14 e a ulteriori categorie di soggetti fragili valutabili dal medico competente in ragione dell’età e della condizione di rischio, sempreché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e ad eccezione dell’ipotesi in cui l’altro genitore in famiglia non lavori o benefici di strumenti di sostegno al reddito a fronte di sospensione o di cessazione dell’attività lavorativa, disposizione la cui validità era scaduta a fine 2022 per effetto di proroghe precedenti(4).
  • Art. 9, comma 5-bis: la proroga fino al 2026 della possibilità, altrimenti li

    giovedì 2 marzo 2023

Circ. n. 10/2023

giani.c@confcooperative.it

Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale per una disamina generale sulla conversione del D.L. 198/2022, segnaliamo alcune novità di specifico interesse giuslavoristico e previdenziale:

  • Art. 22-quater: la possibilità di accesso al Fondo Nuove Competenze anche in presenza di accordi collettivi di secondo livello sottoscritti entro il 2023 (e non più fino al 31 dicembre 2022), accordi come noto da allegare alla presentazione da parte delle imprese interessate di una specifica domanda all’ANPAL secondo quanto previsto dal relativo avviso pubblico entro il 27 marzo 2023, alla luce dell’ulteriore proroga concessa dall’ANPAL per l’invio delle istanze proprio in considerazione di questa modifica normativa(1).
  • Art. 9, comma 4-bis: differimento al 30 giugno 2025 - in luogo del 30 giugno 2024 precedentemente fissato con la precedente proroga disposta in sede di conversione del D.L. n. 21/2022(2) della possibilità per un utilizzatore di avere un lavoratore in somministrazione a tempo determinato, anche oltre 24 mesi, qualora l’assunzione del medesimo da parte dell’agenzia di somministrazione sia a tempo indeterminato.
  • Art. 9, commi 4-ter: proroga al 30 giugno 2023, in luogo del precedente termine fissato al 31 marzo p.v.(3), dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei soggetti fragili di cui al D.M. 4 febbraio 2022, anche attraverso l’assegnazione a una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro applicabili, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
  • Art. 9, comma 5-ter: proroga retroattiva dal 1 gennaio scorso al 30 giugno 2023 del diritto al lavoro agile riconoscibile ai genitori di figli under 14 e a ulteriori categorie di soggetti fragili valutabili dal medico competente in ragione dell’età e della condizione di rischio, sempreché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e ad eccezione dell’ipotesi in cui l’altro genitore in famiglia non lavori o benefici di strumenti di sostegno al reddito a fronte di sospensione o di cessazione dell’attività lavorativa, disposizione la cui validità era scaduta a fine 2022 per effetto di proroghe precedenti(4).
  • Art. 9, comma 5-bis: la proroga fino al 2026 della possibilità, altrimenti limitata sino al 2023, per i lavoratori di accedere alla c.d. ISO pensione Fornero qualora si raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo dei 4 anni previsti a regime dalla legge n. 92/2012, fermo restando che è sempre l’impresa a sostenere il costo di questa incentivazione all’esodo dei lavoratori, corrispondendo loro una prestazione di importo pari al trattamento di pensione spettante comprensiva di contribuzione.

Nel rinviare alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti, si rimane a disposizione per ogni eventuale necessità.

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 9 del 27 febbraio 2023 – prot. n. 738.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 41 del 24 maggio 2022 - prot. n. 2244.

(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 1 del 10 gennaio 2023 - prot. n. 83.

(4) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 68 del 28 settembre 2022 – prot. n. 3640.

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