Circ. n. 12/023
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34 (C.D. DECRETO BOLLETTE)
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È stata pubblicata in G.U. la Legge n. 56/2023 di conversione del DECRETO LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (All.)
conversione in legge del
DECRETO LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34
(C.D. DECRETO BOLLETTE)
con cui sono introdotte, fra le altre, misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale e misure finalizzate a fronteggiare la carenza di personale medico presso i servizi ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale.
Di seguito sono riportate le disposizioni di carattere generale di maggiore interesse rinviando per i dovuti approfondimenti alle comunicazioni delle Federazioni di settore, dei Servizi confederali e di ICN S.p.A.
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- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE
ART. 10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTO, DI REINTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI, DI EQUITÀ RETRIBUTIVA E DI AVVIO DI PROCEDURE SELETTIVE
La disposizione disciplina gli affidamenti a terzi dei servizi medici e infermieristici da parte delle aziende e degli enti del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) nei casi di assoluta necessità ed urgenza, per far fronte alla carenza acclarata di personale. A tale scopo, la disposizione individua i presupposti, le modalità e i limiti relativi a tali affidamenti rinviando ad un successivo decreto del Ministro della salute per l’adozione di linee guida, da adottarsi previo parere dell’ANAC.
In dettaglio, con il comma 1, si stabilisce che le aziende e gli enti del SSN, per far fronte alla grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici, alle seguenti condizioni:
- assoluta necessità ed urgenza;
- per una sola volta e senza possibilità di proroga (salvo quanto previsto dal comma 2);
- solo a seguito della impossibilità verificata di utilizzare personale già in servizio (sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale), di assumere idonei collocati in graduatorie concorsuali in atto (relative all’assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l’assistenza specialistica ambulatoriale interna) e di espletare procedure di reclutamento del personale medico ed infermieristico autorizzate.
Il comma 2, modificato in sede di conversione, prevede che agli affidamenti in esame si possa ricorrere (non più, come inizialmente previsto, soltanto per far fronte alle carenze di personale nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, ma) anche per servizi diversi da quelli di emergenza-urgenza ospedalieri e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi, anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione.
Gli operatori economici affidatari possono essere solo quelli che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità prescritti per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti del SSN e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al D.lgs. n. 66/2003.
Con i commi 5-bis e 5-ter, si prevede che la disciplina sopra delineata non trova applicazione per:
- gli affidamenti in atto e le procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determina a contrarre (o atto equivalente) entro il 30 maggio 2024 (in ogni caso, la durata degli affidamenti in commento non può superare 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, per i contratti già in corso, 12 mesi dal 30 maggio 2023);
- i contratti e le procedure di affidamento per la gestione di attività e servizi sanitari in gestione a operatori economici, al fine di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o di presìdi ospedalieri pubblici.
Il comma 6 prevede che al personale sanitario che volontariamente interrompa il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi sopra enunciati in regime di esternalizzazione, è preclusa la possibilità di richiedere successivamente la ricostituzione del menzionato rapporto di lavoro con l’ente del SSN.
Infine, con il comma 7 si prevede che le aziende e gli enti del SSN, allo scopo di reinternalizzare i servizi appaltati, avviano le procedure selettive del personale da impiegare per lo svolgimento delle mansioni precedentemente esternalizzate valorizzando, anche con una riserva di posti non superiore al 50% di quelli disponibili, il personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie di cui ai servizi esternalizzati (personale che abbia garantito, per almeno 6 mesi, assistenza ai pazienti, ad esclusione del personale che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro con il SSN, abbia interrotto il rapporto stesso volontariamente).
ART. 15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO TEMPORANEO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN DEROGA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE CONSEGUITE ALL’ESTERO
Allo scopo di far fronte alla grave carenza di personale sanitario e sociosanitario su tutto il territorio nazionale, la disposizione consente, fino al 31 dicembre 2025, l’esercizio temporaneo (in deroga alla disciplina vigente di cui agli articoli 49 e 50 del D.P.R. n. 394/99), dell’attività lavorativa da parte di coloro che vogliano esercitare una professione medica, sanitaria, ovvero di interesse sanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore.
Conseguentemente si consente, attraverso la deroga in esame, l’esercizio temporaneo – su tutto il territorio nazionale e nell’ambito delle strutture menzionate – delle qualifiche sanitarie anche senza iscrizione nei corrispondenti Albi Professionali.
Con successiva intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, da adottarsi entro il 28 agosto 2023, sarà definita la disciplina di dettaglio per l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa in parola. Nelle more dell’adozione dell’intesa Stato-Regioni si applica il regime di deroga in materia di esercizio di qualifiche conseguite all’estero, di cui all’articolo 6-bis, D.L. n. 105/2021 (Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) e all’articolo 13, D.L. n. 18/2020 (CuraItalia).
Fino al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui agli articoli 27 (Ingresso di stranieri in casi particolari) e 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE) del T.U. in materia di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero-D.lgs. n. 286/1998, si applicano anche al personale medico e infermieristico assunto ai sensi delle disposizioni sopra enunciate presso strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, con riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale ovvero di lavoro subordinato anche di durata superiore a 3 mesi, rinnovabili.
Infine, la disposizione abroga l’art. 4-ter, comma 1, lettera b), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, (Proroga di termini legislativi) che già conteneva la proroga del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero al 31 dicembre 2025. Tale proroga viene ribadita dall’articolo in esame, ma con l’abrogazione viene meno l’obbligo, per il professionista interessato, di comunicare all’Ordine territorialmente competente il riconoscimento in deroga, da parte della Regione di riferimento, nonché la struttura presso la quale si è impiegati.
ART. 15-BIS. ULTERIORI MISURE PER FAR FRONTE ALLA GRAVE CARENZA DI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO
Per le medesime finalità di cui all’articolo 15, per far fronte alla carenza di operatori sanitari su tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico che privato, con riferimento al settore della medicina sportiva, si prevede una nuova possibilità di inserimento nell’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, istituito presso gli Ordini tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
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- MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI
ART. 17. ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Con il comma 1 si consente di definire con le modalità agevolate di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, Legge n. 197/2022 (L. di bilancio 2023) gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma diventati definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023.
Pertanto, la disposizione ha esteso la definizione agevolata agli atti impugnabili al 1° gennaio 2023, ma diventati definitivi per mancata impugnazione nel periodo 2 gennaio-15 febbraio 2023.
Il comma 2 ha esteso l’ambito di applicazione della conciliazione agevolata delle controversie con accordo conciliativo fuori udienza, di cui all’articolo 48, D.lgs. n. 546/1992 (richiamato dall’articolo 1, commi da 206 a 211, Legge n. 197/2022) a quelle pendenti al 15 febbraio 2023 davanti alle corti di giustizia tributaria di I e II grado, aventi ad oggetto atti impositivi di cui è parte l’Agenzia delle entrate.
Infine, il comma 3 consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento e gli avvisi di liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per cui al 31 marzo 2023 era in corso il pagamento rateale.
Gli importi ancora dovuti a titolo di sanzione potevano essere rideterminati su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva.
ART. 17-BIS. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI
La disposizione autorizza gli enti territoriali che operano la riscossione diretta delle proprie entrate, ovvero la affidino a soggetti privati abilitati iscritti nell’apposito albo, di applicare alcuni istituti agevolativi previsti dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 227, 229-bis e 231) vale a dire lo stralcio dei debiti fino a 1000,00 € e la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2022 (c.d. rottamazione-quater).
I provvedimenti adottati dagli enti territoriali per applicare gli istituti sopra enunciati, in deroga alle norme generali relative all’efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente.
ART. 19. MODIFICA DEI TERMINI DELLA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI E DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE
La disposizione apporta modifiche ai termini previsti dall’articolo 1, commi 167, 174 e 175, L. n. 197/2022 (L. di bilancio 2023) riguardanti, rispettivamente, la regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e il c.d. ravvedimento speciale.
ART. 20. MODIFICA DEI TERMINI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, CONCILIAZIONE AGEVOLATA E RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI DAVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Anche la disposizione in esame interviene su alcuni termini relativi ad istituti deflattivi del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria, disciplinati dalla menzionata L. di bilancio 2023.
ART. 21. INTERPRETAZIONE AUTENTICA NORME SUL RAVVEDIMENTO SPECIALE, EX ART. 1, COMMI 174, 176 E 179, L. N. 197/2022
L’articolo reca norme di interpretazione autentica in materia di ravvedimento speciale.
ART. 23. CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITÀ PER I REATI TRIBUTARI
La disposizione esclude la punibilità dei contribuenti per alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento dell’IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti) che si avvalgono delle procedure di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, L. n. 197/2022, con integrale pagamento delle somme dovute secondo le modalità e i termini stabiliti dalla procedura agevolata, prima della pronuncia della sentenza di appello.
Il comma 174, articolo 1, L. di bilancio 2023 prevede, invece, che possono essere regolarizzate le violazioni di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, (diverse da quelle definibili a seguito dei controlli automatizzati ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173- c.d. avvisi bonari- e da violazioni formali), riguardanti dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, attraverso il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni fissate in misura ridotta a 1/18 del minimo edittale vigente (c.d. ravvedimento speciale). Il versamento delle somme dovute può essere eseguito anche in 8 rate di pari importo con diverse scadenze.
Per effetto della disposizione in commento, quindi, sono modificati i termini di scadenza delle menzionate rate per eseguire il ravvedimento speciale.
Pertanto, la prima rata va versata entro il 30 settembre 2023 (non più entro il 31 marzo 2023), le altre entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.
Su tutte sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
Gli oneri derivanti dalla copertura finanziaria della misura innanzi descritta sono valutati in € 3,25 milioni, per l’anno 2023.
Infine, il comma 175, articolo 1, sempre relativamente al ravvedimento speciale, prevede che la regolarizzazione deve essere perfezionata con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2023 (in luogo del termine originario del 31 marzo 2023).
In caso di mancato versamento, si determina la decadenza dai benefici della rateazione e l’iscrizione a ruolo delle somme dovute e della relativa sanzione decorre dalla data del 30 settembre 2023 (e non più dal 31 marzo 2023).
Riaperti, altresì, i termini per la rinuncia agevolata delle controversie tributarie pendenti davanti alla Corte di cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, per cui il ricorrente, entro il 30 settembre 2023, (non più entro il 30 giugno 2023) può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte.
Differito (dal 31 luglio 2023) al 31 ottobre 2023 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate è obbligata a depositare in Cassazione l’elenco delle controversie per cui è stata presentata domanda di definizione indicando i versamenti dovuti.
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