Circ. n. 1/2023
LEGGE BILANCIO 2023 PROFILI GIUSLAVORISTICI E PREVIDENZIALI
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In questa sede esaminiamo le principali novità in materia giuslavoristica e previdenziale contenute nella legge di bilancio, rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo- Legale- Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento, nonché alle comunicazioni settoriali delle Federazioni.
La legge di bilancio si caratterizza per:
- Riduzione dal 10% al 5% della tassazione agevolata applicabile ai premi di produttività erogati nel 2023. Questo trattamento, come noto, è applicabile anche ai ristorni distribuiti ai soci di cooperativa.
- Sgravi contributivi pari al 100% ma fino a un limite di 8.000 euro annui per i datori di lavoro a fronte di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato che interessino soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza, giovani under 36 o donne.
- Conferma per il 2023 della decontribuzione del 2% per lavoratori con redditi medio-bassi (fino a 35 mila € anno) e ulteriore sgravio di un 1 punto percentuale sempre rispetto alla contribuzione dovuta dai dipendenti per quelli con retribuzioni basse (fino a 25 mila € anno).
- Modifiche in materia previdenziale: Quota 103, incentivi a non andare in pensione pur avendo requisiti Quota 103, proroga APE sociale, proroga Opzione donna con regole maggiormente vincolanti per relativo accesso, meccanismo di indicizzazione dei trattamenti scalettato in funzione degli importi secondo principi di progressività.
- Revisione disciplina prestazioni occasionali nell’ottica di favorirne un maggiore utilizzo con, in termini generali, un innalzamento del limite lato utilizzatori da 5 a 10 mila euro e l’estensione della platea dei datori di lavoro che vi possono ricorrere e, in termini più specifici, una riformulazione completa dell’istituto per il settore agricolo valida sul biennio 2023/2024 e legata a una logica di parziale semplificazione.
- Correttivi alla disciplina del Reddito di Cittadinanza in un’ottica di maggiore severità nell’erogazione di questo strumento e di inclusione/attivazione socio-lavorativa dei relativi beneficiari.
- Applicazione regime di smart working nel primo trimestre 2023 a tutela dei lavoratori fragili.
- Limitatamente a coloro che terminano di fruire del periodo di maternità/paternità obbligatorio nel 2023, solo per 1 mese e fino al sesto anno di vita del bambino, incremento dal 30 all’80% (della retribuzione) dell’indennità di congedo parentale facoltativo fruibile dalle dipendenti madri o in alternativa dai dipendenti padri.
- Aumento importo assegno unico e universale per figli a carico per determinate fattispecie (bambini sotto 1 anno, bambini tra 1 e 3 anni compiuti presenti in famiglie con almeno 3 figli ma con valore ISEE fino a 40 mila euro, per nuclei familiari con almeno 4 figli) e conferma maggiorazioni già riconosciute nel 2022 in presenza di figli disabili.
- Proroga per il 2023 dell’indennità giornaliera di 30 € riconoscibile ai soci lavoratori delle cooperative di pesca a fronte di situazioni di sospensione dell’attività per fermo pesca obbligatorio e non.
- Destinazione di ulteriori risorse per il finanziamento dell’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo e a copertura dell’attuazione della delega conferita al Governo su riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in questo settore.
- Incremento con ulteriori 6 milioni di euro a decorrere dal 2023 del finanziamento per la Legge Smuraglia a sostegno dell’attività lavorativa svolta da detenuti anche presso cooperative sociali.
- Anticipazione al 28 febbraio 2023, anziché al 30 giugno p.v., dell’entrata in vigore riforma Cartabia sul processo civile, contenente alcune novità anche rispetto al giudice competente e al rito applicabile nel caso del licenziamento di un socio lavoratore di cooperativa.
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Riduzione aliquota separata per tassazione premi produttività (art. 1, c. 63)
Si tratta di un intervento fortemente auspicato da Confcooperative al duplice scopo di potenziare ulteriormente la contrattazione di secondo livello e di contenere in parte l’impatto significativo dell’inflazione sui redditi dei lavoratori.
La misura si concretizza molto semplicemente nell’applicazione per le sole erogazioni effettuate nel 2023 di una tassazione separata al 5% (invece che al 10%) sui premi di produttività concessi a fronte di accordi sindacali di secondo livello.
Nulla cambia sul piano normativo per cui in termini operativi devono considerarsi sempre valide le regole finora in uso tra cui, in particolare, l’applicazione di tale regime entro il limite di 3.000 euro/anno a tutti i lavoratori subordinati del settore privato che nell’anno precedente abbiano avuto un reddito fino a 80 mila euro.
È possibile che nei prossimi mesi l’Agenzia delle Entrate illustrerà questa nuova disposizione. Allo stato ricordiamo che le ultime indicazioni da parte della medesima Agenzia risalgono al 2018 e più precisamente alla Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018(1), che ha utilmente fornito una panoramica sulla disciplina vigente, aggiornata in particolare rispetto alle modifiche normative intervenute negli anni 2017 e 2018.
Ricordiamo che in tali indicazioni trova conferma l’applicazione del medesimo regime di tassazione agevolata ai RISTORNI erogati ai soci-lavoratori, equiparati ai premi di produttività dei dipendenti.
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Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, cc. 294-300)
In favore delle imprese, con la finalità di sostenere l’occupazione soprattutto di particolari categorie, la legge in esame contiene una serie di incentivi alle assunzioni così riassumibili, riconoscibili previa autorizzazione delle misure da parte della Commissione Europea.
- Art. 1, commi 294-296 e 299: nuovo esonero contributivo al 100% nel limite di 8 mila euro/anno – premi e contributi INAIL da pagare - spettante per 12 mesi al datore di lavoro che nel 2023 assuma/trasformi a tempo indeterminato un percettore del Reddito di Cittadinanza, incentivo tuttavia alternativo rispetto a quello già previsto nell’ambito della specifica disciplina riguardante il RdC normato dall’art. 8 del D.L. n. 4/2019 e da ultimo modificato con la precedente legge di bilancio(2).
- Art. 1, commi 297 e 299: estensione del bonus occupazionale già previsto per l’inserimento di nuovi giovani under 36 nel 2021/2022(3) alle medesime assunzioni effettuate nell’anno 2023 con un innalzamento da 6 a 8 mila euro/anno del limite di fruizione. Il beneficio consiste come noto in uno sgravio contributivo al 100% - premi e contributi INAIL da pagare comunque – spettante ai datori di lavoro per 3 anni, elevati a 4 per assunzioni in sedi o unità produttive collocate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna e agibile anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente contratto a tempo determinato.
- Art. 1, commi 298 e 299: applicazione anche per le assunzioni effettuate nel 2023 dell’innalzamento dal 50 al 100% già valido per il biennio 2021/2022(4), ma nel limite di 8.000 euro e non più di 6.000, dello sgravio contributivo previsto dalla legge 92/2012 (art. 4, cc. 8-11) a fronte dell’assunzione di donne in determinate condizioni, ad esempio per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi effettuate in settori e professioni caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna in termini occupazionali(5). Come noto, la durata dello sgravio è pari a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato; in questo caso rientrano inoltre nell’agevolazione al 50% anche i premi INAIL, esclusi però dall’esonero relativo al restante 50%.
Da segnalare (art. 1, comma 300) la proroga anche nel 2023 della decontribuzione per 24 mesi in favore di nuovi coltivatori diretti e di neo imprenditori agricoli professionali under 40 (per quest’anno rileverà quindi la data del 31 dicembre 2023 come termine finale entro cui effettuare la nuova iscrizione alla previdenza agricola per beneficiarne).
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Decontribuzione per dipendenti con retribuzioni medio-basse (art. 1, c. 281)
Da un altro punto di vista, a vantaggio dei lavoratori, quale forma di sostegno per soggetti con retribuzioni medio-basse fino a circa 35 mila euro, l’art. 1, comma, conferma per l’anno 2023 l’esonero contributivo pari a 2 punti percentuali applicabile solo sulla quota dei contributi previdenziali a carico di ciascun lavoratore (pari in via ordinaria al 9,19%) e già in vigore nel secondo semestre 2022(6).
In via eccezionale, per l’anno 2023 si aggiunge un ulteriore punto di decontribuzione in favore dei soli lavoratori con retribuzioni basse fino a 25 mila euro, che così beneficiano nel complesso di una riduzione dei contributi previdenziali a loro carico pari al 3%.
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Pacchetto pensionistico (art. 1, cc. 283-292 e 309-310)
Diverse sono le nuove disposizioni in vigore in materia previdenziale.
- Introduzione di QUOTA 103, vale a dire trattamento di “pensione anticipata flessibile” in favore di soggetti che entro il 2023 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 62 anni e di anzianità contributiva pari a 41 anni, in luogo della previgente Quota 102 (64+38) praticabile nel 2022. Come per quota 102, il diritto a quota 103 maturato nel corso di quest’anno potrà essere esercitato anche successivamente, ma una significativa novità è rappresentata dal riconoscimento di assegni pensionistici per un massimo di 5 volte il minimo (a oggi circa 2.818 €), fatta salva l’erogazione di trattamenti più alti eventualmente spettanti solo al raggiungimento dei requisiti ordinari della legge Fornero.
- Ulteriore facoltà per i lavoratori che maturassero i requisiti di Quota 103 di non andare in pensione e, a fronte di tale scelta, di percepire in busta paga la quota di contribuzione INPS a loro carico (come noto circa il 9%) a partire dal momento in cui esercitassero tale opzione, restando al contrario ovviamente in capo al datore di lavoro la contribuzione a proprio carico riferibile al medesimo rapporto di lavoro. Si demanda a un prossimo decreto attuativo Lavoro-MEF da emanarsi entro il mese di gennaio la definizione puntuale delle relative modalità applicative.
- Proroga APE sociale sul 2023 e conferma della relativa disciplina e dei requisiti per accedere a questa indennità a carico dello Stato in vigore già da anni per traghettare prima alla pensione soggetti con determinati condizioni.
- Proroga Opzione donna con alcune modifiche significative in termini di ridimensionamento della platea potenzialmente interessata, considerando che l’anno scorso tale regime era concesso in favore di donne con 35 anni di contributi e 58 anni di età (59 anni in caso di lavoratrici autonome e non dipendenti). Ora per il 2023 la possibilità di andare in pensione, sebbene con un regime di calcolo esclusivamente contributivo, viene garantita a coloro che entro il 2022 abbiano maturato almeno 35 anni di contributi e 60 anni di età - ridotti fino a massimo 58 anni in caso di figli e calcolando 1 anno di riduzione per ciascun figlio - sempreché tuttavia si tratti di lavoratrici che si trovino in determinate condizioni: i) essere da almeno 6 mesi caregiver di soggetti con handicap grave; ii) avere una riduzione della capacità lavorativa accertata di almeno il 74%; iii) o essere licenziata/dipendente di imprese per cui è attivo un tavolo di crisi, situazione che legittima di fruire dello strumento anche con un età di 58 anni prescindendo dall’esistenza e dal numero di figli.
- Da segnalare come per la copertura di questo nuovo pacchetto si utilizzino anche le risorse destinate dalla precedente legge di bilancio, e non utilizzate, ad un apposito Fondo presso il MISE per favorire l’uscita anticipata dei lavoratori con almeno 62 anni di età dipendenti delle PMI in crisi, ora abrogato.
- Infine, rispetto al valore dei trattamenti pensionistici per il biennio 2023-2024 troverà applicazione una disciplina speciale in materia di indicizzazione degli assegni, più restrittiva a partire da importi che siano superiori a 4 volte il trattamento minimo (2.254 € circa): fino a tale importo la rivalutazione sarà piena e riconosciuta al 100% della variazione dell’indice del costo della vita, già individuato con apposito decreto nella misura del 7,3%; negli altri casi l’aggiornamento al nuovo costo della vista sarà riconosciuto solo parzialmente con un décalage articolato per fasce (85% per importi compresi tra 4 e 5 volte il minimo; 53% per importi superiori a 5 volte il minimo; 47% per importi superiori a 6 volte il minimo; 37% per importi superiori a 8 volte il minimo; 32% per importi superiori a 10 volte il minimo). Come ulteriore aiuto in favore dei pensionati più poveri, si aggiunge un incremento transitorio ed eccezionale del solo trattamento minimo (che non esplica alcun effetto in termini di ricalcolo dei trattamenti superiori) nella misura dell’1,5%, elevato al 6,4% per gli over 75, con riferimento al 2023 e nella misura del 2,7% con riferimento al 2024.
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Revisione disciplina prestazioni occasionali (art. 1, commi 342-354)
In termini generali, attraverso modifiche puntuali all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, si estende la possibilità di ricorrervi:
- aumentando da 5 a 10 mila euro l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori; resta invece fermo a 5 mila € il compenso massimo che può essere percepito nel complesso da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile e a 2.500 € l’importo massimo riconoscibile a ogni prestatore dal medesimo utilizzatore;
- ammettendone la fruizione da parte degli utilizzatori con un massimo di dipendenti a tempo indeterminato pari a 10; non più fino a 5, limite derogabile in passato solo dalle aziende alberghiere e dalle strutture ricettive operanti nel settore del turismo purché tali prestazioni fossero rese da pensionati, under 25, disoccupati o percettori di ammortizzatori o strumenti di sostegno al reddito, e per le quali la soglia dimensionale massima ammessa era fissata a 8 lavoratori, a tempo indeterminato o determinato.
Inoltre, la disciplina delle prestazioni occasionali, come modificata con le novità di cui sopra, è applicabile per espressa previsione normativa anche nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
Una disciplina speciale, introdotta in via sperimentale per il biennio 2023-2024 in un’ottica di parziale semplificazione per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali riguarda il SETTORE AGRICOLO, escludendo di fatto le imprese di questo comparto dall’applicazione della disciplina valida per la generalità delle imprese nella quale sono opportunamente abrogati, in un’ottica di armonizzazione normativa, le previgenti specificità riconducibili appunto a tale ambito di attività.
D’ora in poi, per i prossimi due anni, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato – così recita il comma 344 – sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 GIORNATE ANNUE di effettivo lavoro PER CIASCUN LAVORATORE, svolte comunque nell’ambito di un contratto della durata massima di 12 mesi.
Una volta fissato questo tetto di utilizzo massimo, il legislatore declina le caratteristiche principali di questa nuova fattispecie che comunque, seppur eliminando alcune rigidità, ricalca in termini generali l’insieme di regole finora in uso in agricoltura:
- le prestazioni possono essere rese da pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali, studenti con meno di 25 anni, detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno, privi tuttavia – tranne che nel caso dei pensionati - di un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti;
- prima dell’inizio del rapporto, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva e a darne comunicazione al Centro per l’impiego competente;
- l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo;
- lo strumento non è agibile dai datori di lavoro che non rispettano la contrattazione collettiva sia nazionale che territoriale sottoscritta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale (cosiddetta leader);
- il compenso erogato dal datore di lavoro sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva leader, sia nazionale che territoriale, e con le modalità previste per gli altri lavoratori subordinati è esente fiscalmente e non incide, ovviamente nel limite di 45 giornate di prestazione per anno civile sullo stato di disoccupazione, oltre che risultare cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico;
- l’iscrizione dei lavoratori nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile;
- l’obbligo per il datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al rapporto si intende soddisfatto con la consegna di copia della comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l’impiego;
- il datore di lavoro versa all’INPS la contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola dovuta sui compensi erogati entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, nelle modalità stabilite da INPS e INAIL, ferma restando l’applicazione delle aliquote ridotte per le zone agricole e i territori montani svantaggiati di cui all’articolo 1, comma 45 della legge n. 220/2010;
- la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno;
- in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni si prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- si applica una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali o di violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.
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Fondi per indennità discontinuità lavoratori dello spettacolo (art. 1, c. 282)
Come già segnalato nella Circolare di Confcooperative Cultura Turismo e Sport del 5 gennaio u.s., prot. n. 66, si alimenta con una nuova dotazione di risorse il Fondo per il sostegno economico temporaneo SET, originariamente istituito con la precedente legge di bilancio presso il MIBAC al fine di introdurre nel nostro ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori dello spettacolo in ragione del carattere strutturalmente discontinuo delle loro prestazioni lavorative. La dotazione di tale fondo era pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, sebbene per il solo anno 2022 tali risorse siano state dirottate su interventi di sostegno al settore dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo in relazione alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ora tale dotazione viene incrementata con ulteriori 60 milioni di euro per il 2023, 6 milioni di euro per il 2024 e 8 milioni di euro per il 2025, tutte risorse che dovranno servire per dare copertura a quanto previsto dalla Legge Delega Spettacolo n. 106/2022 approvata la scorsa estate. In modo particolare, le stesse saranno destinate all’attuazione della delega attribuita al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità, compresa quella strutturale e permanente di discontinuità, in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato (da individuarsi con decreto ministeriale).
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Fondi per Legge Smuraglia a sostegno attività detenuti (art. 1, comma 308)
Si incrementa di ulteriori 6 milioni di euro dal 2023 l'autorizzazione di spesa già prevista per favorire l’attività lavorativa dei detenuti. Il riferimento è ovviamente alla Legge n. 193/2000, cosiddetta Legge Smuraglia, contenente disposizioni per favorire l’attività dei detenuti: in particolare, sia attraverso un credito di imposta a favore delle imprese che assumono per almeno 30 giorni o svolgono attività formative a favore di lavoratori detenuti o internati, compresi quelli ammessi al lavoro all’esterno, sia attraverso l’applicazione di sgravi contributivi per le cooperative sociali sempre a fronte di rapporti di lavoro avviati con persone detenute o internate negli istituti penitenziari o ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno.
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Proroga indennità settore pesca sospensione attività (art. 1, comma 326)
Con una dotazione di risorse pari a 30 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, viene prorogata per il 2023 l’indennità giornaliera di 30 € da riconoscere come sostegno al reddito per i lavoratori, inclusi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, coinvolti in periodi di sospensione dell’attività a causa dell’arresto temporaneo obbligatorio (fermo pesca) e non obbligatorio.
Tale indennità non va confusa con l’estensione della CISOA al settore della pesca stabilita nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali varata nel 2022 e da rendere ancora pienamente operativa, che esclude però una copertura dei periodi di sospensione dell’attività derivanti da fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.
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Lavoro agile per lavoratori fragili (art. 1, comma 306)
Fino al 31 marzo 2023 il datore di lavoro di soggetti rientranti nelle condizioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022 assicura lo svolgimento della loro prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Detto ciò, la proroga di questo strumento, altrimenti in scadenza a fine 2022 e che di fatto consente il ricorso al lavoro agile in assenza della sottoscrizione di un accordo individuale come invece previsto dalla normativa ordinaria, si differenzia dal passato:
- sia per aver nuovamente fatto riferimento al D.M del 4 febbraio 2022(7) e non a una nozione diversa di lavoratori fragili quantomeno contenuta nell’ultima proroga per cui vi rientravano più genericamente soggetti con handicap grave, immunodepressi, affetti da patologie oncologiche o con terapie salvavita in corso, etc.;
- sia per non essere gestibile da parte del datore di lavoro attraverso l’eventuale coinvolgimento del lavoratore in attività formative anche da remoto, tanto più che siamo in assenza di una precisazione circa una condizione di compatibilità, comunque, dello svolgimento della prestazione in modalità agile rispetto ai contenuti della stessa (profilo potenzialmente foriero di eventuali criticità applicative).
Evidenziamo inoltre che la proroga in esame riguarda unicamente i lavoratori fragili come puntualmente individuati e non per i lavoratori genitori di under 14, fatto salvo che però per effetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 105/2022 i genitori di under 12 o di figli disabili di qualsiasi età possono al contrario vantare, senza alcun termine, di un diritto di precedenza nel richiedere la praticabilità di tale istituto laddove lo stesso venga reso agibile dal datore di lavoro(8).
Peraltro nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro, con un comunicato sul proprio sito, ha specificato che per i lavoratori fragili in questione le relative comunicazioni vanno trasmesse con l’applicativo “Smart working semplificato” fino al 31 gennaio p.v., dovendosi poi utilizzare la procedura ordinaria “Lavoro agile” in uso per i restanti lavoratori.
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Misure per lavoratori con figli (art. 1, commi 357-359)
- Commi 357-358. In materia di ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE(9) sono in primo luogo prorogate le maggiorazioni già riconosciute nel 2022 in presenza di figli disabili. In secondo luogo, si introducono ulteriori benefici rappresentati da un incremento dell’importo pari al 50% in caso di bambini sotto 1 anno o di bambini tra 1 e 3 anni compiuti presenti in nuclei familiari con almeno 3 figli e con un ISEE fino a 40 mila euro. Infine, aumenta da 100 a 150 € la maggiorazione forfettaria prevista per famiglie con almeno 4 figli.
- Comma 359. Limitatamente a coloro che terminano il periodo di maternità/paternità obbligatoria a partire dal nuovo anno 2023, per un lavoratore dipendente (madre o padre, alternativamente) la fruizione dell’INDENNITA’ PER CONGEDO PARENTALE è elevata nella misura dell’80% della retribuzione – anziché al 30 per cento - per un solo mese e comunque fino al sesto anno di vita del bambino. Nel ricordare che il periodo di congedo può essere fruito anche in maniera frazionata, segnaliamo che l’innalzamento riguardi specificatamente l’indennità garantita in via generale dall’INPS, pari come noto al 30% della retribuzione media globale giornaliera e spettante, alla luce delle modifiche recentemente apportate con il decreto legislativo n. 105/2022(10), per un periodo di 3 mesi in favore di ciascun genitore e non trasferibili all’altro genitore e per entrambi i genitori, in alternativa tra loro, per un ulteriore periodo di 3 mesi (per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi).
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Anticipazione entrata in vigore riforma processo civile (art. 1, c. 380)
Complice soprattutto le tempistiche legate all’attuazione del PNRR, si procede ad anticipare al 28 febbraio 2023, in luogo del 30 giugno 2023, l’applicazione della “riforma Cartabia” in materia di giustizia civile.
Tutto ciò apportando alcune variazioni in particolare all’art. 35 del decreto legislativo n. 149/2022, di attuazione della legge n. 206/2021 recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
Nel confermare la regola per cui le nuove disposizioni valgono per i procedimenti avviati successivamente a tale data (28 febbraio p.v.), mentre quelli già pendenti continuano ad essere disciplinati dalle norme previgenti, ci soffermiamo su questo profilo tenuto conto che nell’ambito di tale riforma abbiamo registrato un’importante modifica rispetto al giudice competenze e al rito applicabile nel caso del LICENZIAMENTO del SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA.
Riservandoci di approfondire nelle prossime settimane con un focus specifico il portato di tale cambiamento normativo, segnaliamo l’introduzione del nuovo articolo 441-ter c.p.c., qui di seguito riportato, che quindi troverebbe ora applicazione a partire da marzo 2023.
“Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo”.
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Correttivi su disciplina Reddito di Cittadinanza (art. 1, cc. 313-321)
Molteplici sono le novità introdotte per questo strumento applicabili nel 2023, nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva.
Contestualmente si prevede l’abrogazione integrale di tutte le norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024, destinando tuttavia al nuovo “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva” le risorse derivanti dalla soppressione di questo istituto (circa 7 miliardi annui).
L’insieme dei correttivi introdotti per il 2023 risponde ad una logica di maggiore severità nella concessione di questo istituto, anche al fine di evitarne una sua fruizione impropria, e di maggiore stimolo all’inserimento socio-lavorativo quantomeno dei soggetti occupabili:
- riconoscimento RdC per un massimo di 7 mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o soggetti con almeno 60 anni;
- erogazione diretta al proprietario dell’immobile della componente di RdC attribuibile fino a un massimo di 3.360 euro annui al beneficiario residente in una casa in locazione a titolo di copertura parziale o totale del canone di affitto (con un prossimo decreto verranno definite le relative modalità di attuative);
- obbligo per beneficiari RdC che devono seguire un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, di frequentare, per 6 mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare (si tratta di una condizionalità che in realtà si aggiunge ad analoghe condizionalità già presenti);
- erogazione RdC a beneficiari di età tra 18 e 29 anni non in regola con obbligo scolastico condizionata alla frequenza di percorsi di istruzione funzionali a tale adempimento;
- obbligo per i Comuni di impiegare tutti i percettori di RdC residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, anziché solo 1/3 di essi, nell’ambito di progetti utili alla collettività (PUC);
- decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro, non più la seconda, anche se perviene nei primi 18 mesi di godimento del beneficio, purché si tratti comunque di una offerta di lavoro congrua come individuata dall’art. 4, comma 8, lettera b), numero 5, del D.L. n. 4/2019 (es. con una distanza massimo di 80 km dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in 100 minuti con mezzi di trasporto pubblici);
- irrilevanza fino a 3.000 euro lordi del maggior reddito da lavoro percepito da parte di un beneficiario del RdC in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, senza quindi che tali somme debbano essere comunicate all’INPS e possano determinare la riduzione dell’importo spettante a titolo di reddito di cittadinanza.
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Altre misure degne di attenzione
- Comma 311: si rinvia al 30 giugno 2023 il termine per l’emanazione del decreto interministeriale Lavoro-MEF (non ancora emanato) per la definizione delle disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie delle Casse previdenziali private (es. Enpaia, Enasarco, etc.) prevedendo contestualmente che siano i regolamenti interni dei singoli enti a determinare entro i successivi 6 mesi le disposizioni attuative senza dover necessariamente tener conto dei principi posti dalla disciplina relativa ai fondi pensione (che invece, in assenza di questa nuova disposizione bisognava prendere a riferimento).
- Comma 312: si differisce dal 30 giugno 2022 al 31 gennaio 2023 il termine entro il quale l’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola") deve adottare le modifiche al suo statuto, in relazione alla riduzione delle competenze del medesimo Istituto derivanti dal trasferimento all’INPS della gestione pensionistica relativa ai giornalisti lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° luglio 2022.
- Comma 325: per il 2023 si stanziano ulteriori 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti in materia di ammortizzatori sociali a beneficio dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa (risorse da ripartire a livello territoriale con decreto Lavoro-MEF).
- Comma 329: sempre per il 2023, nel limite di spesa di 50 milioni a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, è prorogato al ricorrere di determinate condizioni l’accesso per le imprese che cessano l’attività produttiva a trattamenti di CIGS per un periodo di 12 mesi, da riconoscersi in deroga ai limiti generali di durata vigenti in materia di ammortizzatori sociali.
- Commi 471-472: è istituito presso il MIT un Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2026, risorse che saranno destinate alla concessione di un cosiddetto “buono-lavoro portuale” pari all’80% della spesa sostenuta dalle imprese titolari di concessioni portuali per condurre una serie di interventi ben identificati (agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all’interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti; sviluppare modelli di organizzazione e di gestione ad hoc; incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione). Con apposito decreto interministeriale, sentite le parti sociali più rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
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Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, rinviamo a successive comunicazioni nel corso dell’anno appena iniziato trattandosi, in molti casi, di misure che richiedono disposizioni attuative o comunque specifiche indicazioni operative amministrative.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 10 del 17 aprile 2018 – prot. n. 2073.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n.5 del 12 gennaio 2022 – prot. n. 65..
(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 65 dell’8 ottobre 2021 - prot. n. 3892.
(4) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 65 dell’8 ottobre 2021 - prot. n. 3892.
(5) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 83 del 30 dicembre 2022 – prot. n. 4777.
(6) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 64 del 2 settembre 2022 – prot. n. 3297
(7) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 20 del 21 febbraio 2022 – prot. n. 713.
(8) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 65 del 15 settembre 2022 – prot. n. 3496.
(9) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 9 del 25 gennaio 2022 – prot. n. 396.
(10) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 65 del 15 settembre 2022 – prot. n. 3496.
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