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Primo Piano

Circ. n. 14 - 2023

Circ. n. 14 - 2023

Circ. n. 14 - 2023

Legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.».

giani.c@confcooperative.it

Sulla Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2023, n. 85 è stata pubblicata la legge 11 aprile 2023, n.38, di conversione del decreto-legge n. 11 del 2023 avente ad oggetto misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Considerate le numerose modifiche intervenute sulle disposizioni di riferimento in materia di superbonus, si allegano (cfr. Allegati 2 e 3), il testo degli articoli 119-121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nella versione aggiornata con tutte le modifiche intervenute nel tempo.

Rispetto al testo del decreto-legge (per il cui commento si rinvia alla circolare del Servizio ambiente ed energia n.5 del 2023), in sede di conversione sono state apportate diverse modifiche, sollecitate da Confcooperative, che risolvono alcune delle criticità emerse in sede di approvazione del decreto-legge. Risultano introdotte, in particolare, alcune deroghe al divieto di cessione dei crediti specificatamente previste per IACP, cooperative di abitazione e ONLUS, e risultano approvate disposizioni di chiarimento sull’applicazione del criterio moltiplicatore del valore riconosciuto per gli interventi effettuati previsto per alcune cooperative sociali ai sensi del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n.34 del 2020 (i dettagli delle disposizioni sono riportati di seguito). 

Tra gli altri problemi rappresentati da Confcooperative, era stata sottolineata l’esigenza di risolvere la criticità dei cd. “crediti incagliati”, vale a dire la difficoltà nella circolazione dei crediti ceduti sorta, in particolare, a seguito all'introduzione di stringenti presidi normativi volti ad arginare fenomeni frodatori legati alle agevolazioni edilizie. E’ stata inoltre riscontrata la difficoltà degli istituti di credito connessa alla “capacità fiscale” necessaria all’assorbimento dei crediti  (debiti fiscali e contributivi delle banche verso l’Erario).  Le disposizioni introdotte consentono quindi alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all'apposito albo e alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d'imposta in relazione ad interventi la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni.

Ciò premesso, rispetto alla versione iniziale del decreto-legge, risultano inseriti diversi nuovi articoli (01, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies), come di seguito schematizzati.

NOVITÀ DEL DECRETO

DESCRIZIONE DELLA MISURA

Superbonus per villette e unifamiliari

Proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023

lunedì 17 aprile 2023

Circ. n. 14 - 2023

Legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.».

giani.c@confcooperative.it

Sulla Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2023, n. 85 è stata pubblicata la legge 11 aprile 2023, n.38, di conversione del decreto-legge n. 11 del 2023 avente ad oggetto misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Considerate le numerose modifiche intervenute sulle disposizioni di riferimento in materia di superbonus, si allegano (cfr. Allegati 2 e 3), il testo degli articoli 119-121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nella versione aggiornata con tutte le modifiche intervenute nel tempo.

Rispetto al testo del decreto-legge (per il cui commento si rinvia alla circolare del Servizio ambiente ed energia n.5 del 2023), in sede di conversione sono state apportate diverse modifiche, sollecitate da Confcooperative, che risolvono alcune delle criticità emerse in sede di approvazione del decreto-legge. Risultano introdotte, in particolare, alcune deroghe al divieto di cessione dei crediti specificatamente previste per IACP, cooperative di abitazione e ONLUS, e risultano approvate disposizioni di chiarimento sull’applicazione del criterio moltiplicatore del valore riconosciuto per gli interventi effettuati previsto per alcune cooperative sociali ai sensi del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n.34 del 2020 (i dettagli delle disposizioni sono riportati di seguito). 

Tra gli altri problemi rappresentati da Confcooperative, era stata sottolineata l’esigenza di risolvere la criticità dei cd. “crediti incagliati”, vale a dire la difficoltà nella circolazione dei crediti ceduti sorta, in particolare, a seguito all'introduzione di stringenti presidi normativi volti ad arginare fenomeni frodatori legati alle agevolazioni edilizie. E’ stata inoltre riscontrata la difficoltà degli istituti di credito connessa alla “capacità fiscale” necessaria all’assorbimento dei crediti  (debiti fiscali e contributivi delle banche verso l’Erario).  Le disposizioni introdotte consentono quindi alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all'apposito albo e alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d'imposta in relazione ad interventi la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni.

Ciò premesso, rispetto alla versione iniziale del decreto-legge, risultano inseriti diversi nuovi articoli (01, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies), come di seguito schematizzati.

NOVITÀ DEL DECRETO

DESCRIZIONE DELLA MISURA

Superbonus per villette e unifamiliari

Proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023

Cessione del credito spese del 2022

Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate fino al 30 novembre, con la remissione in bonis

Detrazione in 10 anni

Per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022

Trasformazione dei crediti in BTP

Possibilità per banche e assicurazioni per le spese del 2022

Misure sulla responsabilità di chi acquista i crediti

Viene fornito l’elenco della documentazione che limita la responsabilità dei cessionari

Norme di interpretazione autentica

Misure con chiarimenti retroattivi per limitare il contenzioso

Ripristino della cessione del credito

Per enti del Terzo settore, IACP, sismabonus cratere e edilizia libera (per cantieri già iniziati al 16 febbraio scorso)

Si riporta il dettaglio delle principali disposizioni approvate.

Proroga termini per edifici unifamiliari

Rif. articolo 01

L'articolo 01, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga, per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, il termine per avvalersi della detrazione al 110 % al 30 settembre 2023.

La disposizione, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del DL n.34 del 2020 stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Rif. articolo 1

L'articolo 1 ha subito diverse modifiche in sede di conversione.

Il comma 1, lettera a) vieta dal 17 febbraio 2023 alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.

Nel corso dell'esame presso la Camera, è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.  In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Si rinvia ad appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la definizione delle modalità applicative. 

Il comma 1, lettera b) circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, al caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. Pertanto, ferma restando l'ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione (dettagliata nella norma).

L'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da banche e società quotate, mediante rilascio di una attestazione di possesso di tutta la predetta documentazione.

In particolare, esonerano dalla responsabilità solidale:

  • titolo abilitativo oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di edilizia libera, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di titolo;
  • notifica preliminare ASL oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  • visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese in caso di interventi su parti comuni;
  • nel caso di interventi di efficienza energetica: relazione tecnica, APE / APE convenzionale, oppure dichiarazione sostitutiva che attesti la non necessità di tale documentazione;
  • visto di conformità rilasciato dal commercialista;
  • attestazione delle banche o istituti di credito che intervengono nelle cessioni di avvenuta segnalazione delle operazioni sospette o di astensione;
  • asseverazione sisma-bonus;
  • contratto d’appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Si chiarisce, infine, che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, di per sè, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, potendo essere fornita, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione.

Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali

Rif. articolo 2

L'articolo 2 stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di beneficiare degli strumenti dello sconto in fattura o della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.

Vengono previste alcune condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina.

Con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, vengono esclusi dal divieto gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche, nonché, a seguito di specifici emendamenti proposti da Confcooperative: gli interventi realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato e di quelli volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75 per cento).

Vengono abrogate altresì le norme che già consentivano, nella disciplina previgente all'introduzione dell'articolo 121 del decreto- legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), la cessione del credito per taluni interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo livello, nonché di edilizia antisismica.

Su sollecitazione di Confcooperative, oltre alle deroghe già descritte al divieto di sconto in fattura e cessione del credito, risultano inseriti alcuni importanti chiarimenti con riguardo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato (lettera d-bis). Al riguardo, si precisa che tutti i requisiti per poter applicare il criterio moltiplicatore del valore riconosciuto in applicazione del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale l'ultimo periodo del medesimo comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza sin da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del comma 10-bis medesimo.

Sul punto si ricorda che il richiamato comma 10-bis prevede che il limite di spesa ammesso alle detrazioni del superbonus previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare. Il criterio moltiplicatore è applicabile alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ed alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali,
  • i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; s
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore (1° giugno 2021) del decreto-legge n. 77 del 2021 che ha introdotto la disposizione.

Il comma 3-ter dell’articolo 2, di nuova introduzione, prevede inoltre che, con riferimento ai requisiti sopra indicati, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova, oppure con autocertificazione, che i suddetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

Il comma 3-quinquies, introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, nonché agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.

Il comma 3-sexies, anch'esso introdotto dalla Camera, consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. Essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

INTEGRAZIONI CILAS

Rif. articolo 2-bis

L'articolo 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca una disposizione di interpretazione autentica – dunque con efficacia retroattiva - che consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.

Le norme in esame recano una interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva.

NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Rif. articolo 2-ter

L'articolo 2-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, reca un insieme di norme di interpretazione autentica - con efficacia retroattiva - volte a chiarire che:

  • per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo;
  • l'indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
  • il contribuente può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sismabonus e del superbonus; i requisiti richiesti alle imprese per l'esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del cd. superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023; che la soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto; che tali requisiti non abbiano rilevanza, con riferimento agli incentivi concernenti le spese per l'acquisto delle unità immobiliari.

COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI

Rif. Articolo 2-quater

L'articolo 2-quater, introdotto dalla Camera dei deputati, fornisce un'interpretazione autentica sull'applicabilità dell'istituto cosiddetto della "compensazione orizzontale" ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, ivi compresi i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Nello specifico, si interpreta l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, specificando che la disposizione si applica anche ai crediti di cui all'articolo 121 dell'articolo n. 34 del 2020.

COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO

Rif. articolo 2-quinquies

L'articolo 2-quinquies, inserito dalla Camera dei deputati, intende rimettere in bonis i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-octies del decreto-legge n. 198 del 2022, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023.

Il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame, può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cd. remissione in bonis (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012), se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.

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