Circ. n. 15/2023
Deliberazione Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana. n. 77/2023/PASP del 30 marzo 2023 – partecipazione del Comune ad una comunità energetica.
giani.c@confcooperative.it
Con la deliberazione in oggetto indicata, la Corte dei Conti, nell’esercizio dei propri poteri di controllo sugli atti deliberativi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni previsti dall’articolo 5 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, cd, Decreto “Madia”), ha espresso parere negativo, per le motivazioni che di seguito si dettaglieranno, sulla deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Montevarchi del 26 gennaio 2023, n. 5, avente ad oggetto “Costituzione della nuova società consortile a responsabilità limitata denominata "Comunità Energetica di Montevarchi - Valdarno Scarl”.
In estrema sintesi, la Corte dei Conti, nel precisare, in ogni caso, come “ove il parere della Corte dei conti sia “in tutto o in parte negativo”, l’amministrazione, previo onere di motivazione rafforzata (“analitica”), evidenziando le puntuali ragioni per le quali intenda discostarsi, può ugualmente costituire la società o acquisire la partecipazione”, ha evidenziato notevoli carenze motivazionali nell’atto comunale ed alcuni dubbi di coerenza, rispetto al modello ed alle clausole statutarie, sulla scelta di costituire la nuova entità giuridica nelle forme del tipo “società consortile a responsabilità limitata”.
Pare utile evidenziare come le conclusioni negative siano legate a considerazioni specificatamente riferite al caso di specie, ad una carenza di istruttoria ed a problematiche relative alle previsioni statutarie, non trattandosi, invece di una generale e generica chiusura della Corte dei Conti alla partecipazione dei Comuni a CER costituite in forma societaria.
La Corte ha concluso, infatti, che la determinazione assunta dal Comune di Montevarchi di costituire una comunità energetica in forma di società avrebbe richiesto, da parte dell’ente, un analitico scrutinio sulla coerenza della partecipazione con le proprie finalità istituzionali e sulla necessità del ricorso al modulo societario per il perseguimento delle stesse, evidenziando, altresì, le ragioni giustificative di tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.
Cià premesso, si riportano di seguito, alcune considerazioni di maggiore dettaglio espresse dalla Corte dei Conti.
NATURA DEL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI SUGLI ATTI DELIBERATIVI DI COSTITUZIONE DI SOCIETÀ E DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI
Il citato articolo 5 del D.Lgs. n. 175 del 2016 prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) in una società già costituita sia trasmesso dall’amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
Come precisato, ove il parere della Corte dei conti sia “in tutto o in parte negativo”, l’amministrazione, previo onere di motivazione rafforzata (“analitica”), evidenziando le puntuali ragioni per le quali intenda discostarsi, può ugualmente costituire la società o acquisire la partecipazione.
CRITICITÀ RILEVATE DALLA CORTE SULLA DELIBERA COMUNALE
Nell’ambito dell’articolata motivazione la Corte dei Conti ha rilevato:
1) la mancata sottoposizione dello schema di atto a forme di consultazione pubblica, ai sensi dell’art. 5, comma 2, T.U.S.P. Sul punto, la Corte ha rilevato che: “il quadro normativo impone la consultazione dello schema di atto deliberativo di costituzione; tale previsione appare in linea con la tendenza legislativa - divenuta più forte negli ultimi anni e in linea con le best practices europee - di introdurre, per progetti aventi un potenziale impatto sulle comunità amministrate, momenti istituzionalizzati di “confronto”, dando maggiore effettività al coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi rispetto alla realizzazione dello specifico intervento pubblico. Difatti, questi ultimi, intervenendo nella fase antecedente all’adozione dell’atto, consentono all’amministrazione di acquisire ogni elemento utile ai fini della determinazione finale”;
2) la mancata motivazione analitica sulla finalità da assolvere con la deliberazione di costituzione della società, avuto riguardo anche all’attività svolta dalla CER. Rispetto a tale profilo, la Corte rileva come: “le finalità meritorie, cui le comunità energetiche sono volte, non possono tuttavia ritenersi di per sé sufficienti a suffragare le ragioni relative alla costituzione della società in esame. A conforto di ciò milita, in primo luogo, il dato testuale: nessuna previsione della legislazione europea e nazionale, né il T.U.S.P. esonerano l’Amministrazione procedente dall’onere motivazionale rafforzato di cui all’art. 5, comma 1, e all’art. 4 T.U.S.P” e, ancora, che: “le valutazioni devono essere quindi condotte avendo riguardo allo specifico oggetto sociale della società costituenda e non al “modello astratto” di comunità energetica, coniato dal legislatore”;
3) la mancata motivazione analitica sulla stretta necessità dello strumento societario per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente ex art.4 T.U.S.P. Sul punto, la Corte ha lamentato la carenza di motivazione analitica e, al tempo stesso la non coerenza del modello societario prescelto rispetto a quello statutariamente imposto, con particolare riferimento al principio della “porta aperta”. Viene rilevato che il Comune si è limitato ad introdurre clausole statutarie specifiche di ingresso dei nuovi quotisti e che l’ammissione di nuovi soci sarà subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della sussistenza in capo all'aspirante socio dei requisiti previsti. “Tali moduli procedurali” – osserva la Corte – “sono tuttavia propri delle società cd. a capitale variabile, quali le società cooperative che hanno scopo mutualistico”…. “Dalla disamina dello Statuto è emersa, dunque, una commistione tra regole sul funzionamento di “tipi” differenti, indice di assenza di approfondimenti istruttori da parte del Comune”;
4) la potenziale sovrapposizione delle attività svolte dal socio di maggioranza Energy Montevarchi s.r.l. (con una partecipazione prevista per il 99,99 per cento) e dalla CER Montevarchi Valdarno scarl in esecuzione dei rispettivi oggetti sociali, emersa a seguito dell’esame dei rispettivi Statuti;
5) la mancanza di adeguate valutazioni circa “la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria” dell’operazione, sotto il profilo oggettivo (capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale), ma anche la mancata predisposizione e presentazione di un business plan.
Documenti da scaricare