News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 

 

 

 

Primo Piano

Circ. n. 17/2023

Circ. n. 17/2023

Circ. n. 17/2023

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° GIUGNO 2023, N. 61, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 (Approvazione definitiva; in attesa di pubblicazione in GU)

giani.c@confcooperative.it

Ieri, giovedì 27 luglio, il Senato ha approvato definitivamente il d.d.l. n. 819 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

 

 

[cd decreto alluvioni]

(Approvazione definitiva; non ancora pubblicato in GU)

 

 

Qui appresso forniamo una sintesi di una parte del contenuto, rinviando al testo approvato [https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01384186.pdf] e alle prossime comunicazioni dei Servizi e delle Federazioni per un’informazione più esaustiva e approfondita.

  • All’interno del provvedimento è stato assorbito il D.L. n. 88/2023, recante le disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi dal 1° maggio 2023, che viene contemporaneamente abrogato, con salvezza degli effetti prodottisi e degli atti e dei provvedimenti adottati medio tempore, oltre che degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua vigenza.
  • È confermata la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi[1] nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1. I pagamenti dei tributi e contributi sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023 senza sanzioni e interessi[2].
  • La sospensione dei versamenti e adempimenti si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all’art. 1, c. da 153 a 158 e da 166 a 226, legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2023), che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 lunedì 21 agosto 2023

Circ. n. 17/2023

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° GIUGNO 2023, N. 61, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 (Approvazione definitiva; in attesa di pubblicazione in GU)

giani.c@confcooperative.it

Ieri, giovedì 27 luglio, il Senato ha approvato definitivamente il d.d.l. n. 819 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

 

 

[cd decreto alluvioni]

(Approvazione definitiva; non ancora pubblicato in GU)

 

 

Qui appresso forniamo una sintesi di una parte del contenuto, rinviando al testo approvato [https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01384186.pdf] e alle prossime comunicazioni dei Servizi e delle Federazioni per un’informazione più esaustiva e approfondita.

  • All’interno del provvedimento è stato assorbito il D.L. n. 88/2023, recante le disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi dal 1° maggio 2023, che viene contemporaneamente abrogato, con salvezza degli effetti prodottisi e degli atti e dei provvedimenti adottati medio tempore, oltre che degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua vigenza.
  • È confermata la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi[1] nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1. I pagamenti dei tributi e contributi sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023 senza sanzioni e interessi[2].
  • La sospensione dei versamenti e adempimenti si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all’art. 1, c. da 153 a 158 e da 166 a 226, legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2023), che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023[3].
  • Inoltre, sempre relativamente ai soggetti aventi la residenza, la sede legale e la sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023 e indicati nell’allegato 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti con riferimento all’istituto della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione quater), disciplinata dall’articolo 1, commi 231-252, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022)[4].
  • Quanto alle misure per il sostegno del reddito dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi [per cui si rinvia a successive comunicazioni del Servizio sindacale giuslavoristico], è confermata, con alcuni correttivi, l’indennità una tantum fino 3.000 euro (500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni), per professionisti e lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività, riconosciuta ed erogata dall’INPS nei limiti delle risorse disponibili per l'anno 2023 (è stato precisato che tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR); la cassa integrazione emergenziale, fino a 90 giorni per i lavoratori subordinati impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro in conseguenza degli eventi alluvionali; le deroghe eccezionali alla disciplina dei contratti a termine (fino al 31 agosto 2023, in deroga all’art. 21, D.lgs. n. 81/2015, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, c. 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori dei comuni alluvionati, individuati nell’allegato 1 del D.L., e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa).
  • Sono inoltre confermati:
    • i contributi a fondo perduto, erogati da Simest, per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali, nei limiti della quota dei medesimi per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica;
    • la proroga al 31 dicembre 2023 del termine ultimo entro il quale devono essere sostenute le spese per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110% per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti ubicati nei territori alluvionati, sui quali al 30 settembre 2022 sia stato completato almeno il 30% dei lavori;
    • il fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive (inclusi porti turistici, stabilimenti termali e balneari, parchi tematici, parchi divertimento, agriturismi e settore fieristico e delle attività della ristorazione).
  • Inoltre, è confermata, con alcuni correttivi, la sospensione dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023 e senza applicazione di sanzioni e interessi, dei termini relativi: ai versamenti riferiti al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio[5]; agli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023; al pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere[6], ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari; ai pagamenti di canoni di leasing aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili e mobili strumentali all’attività imprenditoriale.
  • Riscritte anche le misure agevolative previste a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 [per cui si rinvia a prossima comunicazione di Fedagripesca].
  • Quanto ai servizi educativi, socioassistenziali, socio-sanitari e sanitari è previsto che, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socioassistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023.
 

[1] Segnatamente, sono sospesi i termini in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 relativi: agli adempimenti e ai versamenti tributari; agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF operate dai soggetti ricadenti nelle aree alluvionate in qualità di sostituti d’imposta; agli avvisi di addebito INPS.

[2] Entro la scadenza del 20 novembre devono essere effettuati anche gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni. V. Agenzia delle Entrate, FAQ 28 giugno 2023, ove si chiarisce che qualora il contribuente intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, non è dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Inoltre, nel caso in cui il contribuente decida di mantenere i versamenti rateali ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, sono previsti specifici vantaggi e salvaguardi, differenziando i contribuenti titolari di partita IVA dagli altri contribuenti.

[3] La sospensione riguarda in particolare: la definizione agevolata degli avvisi bonari (somme dovute a seguito di controllo automatizzato); la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la definizione agevolata e la conciliazione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, dello stralcio dei debiti fino a mille euro affidati all’agente della riscossione. Anche in questo caso, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20 novembre 2023.

[4] In particolare, i nuovi termini sono: 30 settembre 2023 per la domanda di rottamazione dei ruoli; 31 dicembre 2023 per la comunicazione di liquidazione delle somme; 31 gennaio 2024 per il pagamento della prima o unica rata. Con una nuova disposizione inserita nel corso dell’iter di conversione, è stato previsto l’azzeramento del tasso di interesse sulle somme dovute in caso di pagamento rateale delle somme dovute.

[5] Sono inoltre sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per gli adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa in riferimento ad atti e documenti che le imprese sono tenute a presentare presso le Camere di commercio.

[6] La sospensione delle rate si applica anche alle società e alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e del 23 maggio 2023.

Inoltre, gli eventi alluvionali sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Documenti da scaricare