Circ. n. 17/2023
DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023 PROTEZIONE SOGGETTI CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE ATTUAZIONE DIRETTIVA UE “WHISTLEBLOWING”
giani.c@confcooperative.it
Segnaliamo il provvedimento in oggetto che recepisce la disciplina prevista a livello comunitario in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente di cui siano venute a conoscenza nel CONTESTO LAVORATIVO (c.d. whistleblowing=denuncia di irregolarità).
Si tratta di una disciplina complessa ed articolata, ma che trova applicazione nei contesti lavorativi, anche rispetto agli stessi lavoratori, da cui derivano tutta una serie di oneri e adempimenti per le realtà che vi si devono adeguare:
- dal 15 LUGLIO 2023, nel caso di soggetti privati con una media di lavoratori impiegati nell’ultimo anno pari almeno a 250;
- dal 17 DICEMBRE 2023, per quei soggetti che non superano tale dimensione, quindi tra 50 e 250 unità;
perché in via generale sono esonerati dalle nuove norme tutti quei soggetti che nell’ultimo anno abbiano impiegato in media meno di 50 dipendenti a tempo indeterminato o determinato, a meno che non si tratti di realtà che adottano modelli organizzativi e gestionali (MOG) ex decreto legislativo n. 231/2001 oppure operanti in determinati e delicati settori (es. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente), seppur in quest’ultimo caso solo in relazione a segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell’Unione Europea.
Ciò detto, considerata la necessità per i soggetti interessati - imprese cooperative ma anche strutture territoriali di Confcooperative - di attrezzarsi tempestivamente, al fine di evitare le sanzioni previste dal medesimo decreto in caso di inottemperanza, analizziamo sinteticamente i principali contenuti di questa nuova disciplina che sostituisce, integrando e implementando, alcune disposizioni già presenti nel nostro ordinamento applicabili, fino ad oggi ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, esclusivamente a soggetti che abbiano in uso “Modelli 231”.
La nuova disciplina prevede misure di protezione e di garanzia del loro anonimato:
- in favore dei soggetti segnalanti che siano venuti a conoscenza di violazioni nell’ambito del proprio contesto lavorativo: dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi e liberi professionisti, volontari e tirocinanti anche non retribuiti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- ma anche per i c.d. “facilitatori” (coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), per i colleghi che hanno una relazione di parentela (entro il 4° grado) ovvero un rapporto corrente e abituale con il segnalante, nonché per gli eventuali enti di proprietà o per cui lavora il segnalante ovvero che operano nel medesimo contesto lavorativo.
Superando un approccio per cui la normativa sul whistleblowing era rimasta inscindibilmente legata al sistema 231, con il recepimento della Direttiva, gli oggetti della segnalazione a fronte dei quali il “segnalante” è tutelato, riguardano ora un insieme di ambiti e circostanze piuttosto esteso:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o violazioni del Modello;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai settori degli appalti pubblici; dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; della sicurezza e conformità dei prodotti; della sicurezza dei trasporti; della tutela dell'ambiente; della radioprotezione e sicurezza nucleare; della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; della salute pubblica; della protezione dei consumatori; della tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale.
Dal punto di vista dei canali di segnalazione, il provvedimento prevede:
- l’obbligo per le imprese di istituire un canale di segnalazione interno, garantito sul fronte della riservatezza e organizzato in un certo modo come, ad esempio, l’affidamento della relativa gestione ad un ufficio interno autonomo dedicato oppure a un soggetto esterno, comunque sia in entrambi casi appositamente formati e delle modalità/tempistiche certe per avviso di ricevimento, archiviazione e riscontro sulla segnalazione pervenuta, facendo sì che la stessa possa essere formulata per iscritto (ad esempio con modalità informatiche) ma anche esclusivamente in forma orale o tramite incontri diretti e avendo cura per le realtà dotate di un proprio sito internet di predisporvi un’apposita sezione che contenga “informazioni chiare” sui canali di segnalazione e sul loro funzionamento;
- l’attribuzione all’ANAC del compito di gestire un canale di segnalazione esterno, anch’esso a garanzia di riservatezza, che potrà essere utilizzato nel caso in cui, ad esempio, lo strumento di segnalazione interno non sia stato attivato o non sia conforme alla normativa, nelle ipotesi di segnalazione interna priva di esito o con esito negativo o, ancora, nel caso in cui il segnalante abbia il timore di ritorsioni in caso di utilizzo del canale interno ovvero qualora la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Entro i prossimi 3 mesi ANAC dovrebbe emanare specifiche linee guida relative alle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, che con l’occasione potrebbero essere utili a chiarire meglio qualche passaggio applicativo come, ad esempio, i criteri di calcolo delle soglie dimensionali da calcolarsi come media anno ai fini del regime di esonero dalla disciplina o della sua diversa tempistica di entrata in vigore.
E’ disciplinato inoltre un meccanismo di ultima istanza di “divulgazione pubblica”, intesa come il “rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”, da attivare tuttavia solo in caso di specifiche circostanze (es. assenza di riscontro dalle segnalazioni interna ed esterna, rischio di ritorsione o pericolo imminente), con un conseguente ampliamento della tutela per il soggetto segnalante anche in tale occasione.
Oltre alle misure di protezione applicabili in caso di segnalazione nonché il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante, si evidenzia che il decreto prevede misure di sostegno in favore delle persone segnalanti che potranno essere introdotte da specifici Enti del Terzo Settore convenzionati con ANAC, i quali saranno chiamati a fornire informazioni, assistenza e consulenza.
Infine, sul fronte sanzionatorio, sono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili da ANAC:
- da 10.000 a 50.000 euro, in caso di ritorsioni, ostacolo alla segnalazione e violazione dell’obbligo di riservatezza, nonché in caso di omessa predisposizione dei canali di segnalazione o di procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- da 500 a 2.500 euro, qualora venga accertata la penale responsabilità del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia commessi con dolo o colpa grave, considerato che a fronte della necessaria tutela da garantire al whistleblower, il legislatore si è posto comunque l’esigenza di bilanciarla rispetto ad un possibile uso distorto, o addirittura abusivo, dei canali di segnalazione, con il conseguente, e grave, rischio di danno reputazionale in capo alle imprese in caso di segnalazioni diffuse che si rivelino poi false o infondate (fattispecie per la quale il legislatore prevede anche una sanzione disciplinare).
Nel rimandare al provvedimento allegato per ulteriori dettagli e nel sottolineare l’importanza e la necessità per i soggetti cui si applica la disciplina qui sinteticamente esaminata di adeguarvisi per tempo, soprattutto con riferimento all’adeguatezza della procedura interna per la gestione della segnalazione, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.
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