Circ. n. 18 - 2023
Decreto “Correttivo” rifiuti e imballaggi – Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
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Dopo quasi sei mesi dal definitivo via libera del Consiglio dei ministri dello scorso 21 dicembre, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1° giugno il decreto legislativo 213/2022 con disposizioni integrative e correttive al dlgs 116/2020 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Il testo sarà in vigore dal 16 giugno p.v.
Rispetto al testo inizialmente notificato alla Commissione europea e poi trasmesso ai rami del Parlamento per la necessaria fase di consultazione (si veda Circolare del Servizio ambiente n.65 del 2022), si registrano alcune modifiche;
1) risulta eliminata la disposizione che preveda l’applicazione di una riduzione della tariffa rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche che effettuano l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici per utilizzare il compost prodotto
2) risulta opportunamente eliminata la disposizione che escludeva dalla definizione di rifiuti speciali quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali e quelli prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini (che, secondo la previsione iniziale, sarebbero dovuti essere considerati come rifiuti urbani)
3) risulta eliminata la disposizione sui sistemi di riutilizzo degli imballaggi.
Ciò premesso, nell’allegare una tabella di concordanza con le modifiche apportate al testo vigente del codice ambientale con il decreto in commento, si segnalano alcune previsioni di particolare interesse.
L'articolo 1 modifica in diversi punti il capo I del titolo I della parte IV (Disciplina generale) del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).
Il comma 1, in materia di responsabilità estesa del produttore, esclude la possibilità, attualmente prevista, di istituire regimi di EPR (responsabilità estesa del produttore) anche su istanza di parte.
Il comma 2 modifica dei termini previsti per la trasmissione annuale (al Registro nazionale dei produttori, istituito presso il ministero dell'Ambiente) da parte dei sistemi di EPR, di documenti di bilancio o rendiconto, per allinearli a quelli previsti dal Codice per i sistemi di EPR già esistenti, fissandoli al 31 maggio.
Il comma 4 chiarisce che i rifiuti anche di imballaggi, con proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici, sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove "siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi".
Il comma 5 apporta numerose modifiche alle definizioni all'art. 183 del Codice: in particolare, la lettera c) ora precisa che i rifiuti da costruzione e demolizione sono esclusi dai rifiuti urbani solo se prodotti nell'ambito di attività di impresa. Ancora, è introdotta la definizione di "rifiuti accidentalmente pescati" e cioè rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca, e viene specificato che sono considerati rifiuti urbani quelli prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini.
Il comma 6 prevede che, la relazione dell'ISPRA sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto dovrà essere comunicata al MiTE entro il 31 gennaio, non più 31 dicembre.
Il comma 9 interviene in materia di tracciabilità dei rifiuti (art. 188-bis): viene precisato che il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) è gestito direttamente dal Mite (oggi Mase), e che i soggetti tenuti a iscrivervisi sono gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, e i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
Il comma 10 rimuove un refuso che aveva creato molta confusione sull’applicazione delle modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e di invio della comunicazione MUD previste per imprese agricole ed alcune categorie di imprese artigiane (parrucchieri, tatuatori, estetiste, pedicure). Tali soggetti, in particolare, possono adempiere alla tenuta del registro di carico e scarico ed all’obbligo di invio del MUD tramite la tenuta in forma ordinata dei formulari di identificazione.
Il comma 12 specifica che i rifiuti pericolosi devono essere etichettati e imballati secondo le specifiche norme di settore vigenti, quali l'Accordo Europeo per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose (Regolamento ADR) e il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle competenze in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
L'articolo 3 modifica le disposizioni relative al Servizio di gestione integrata dei rifiuti (Parte quarta, Titolo I, Capo III, del D.Lgs. 152/2006), e l'art. 205 del Codice che disciplina le misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti. In particolare, introduce il divieto di incenerire i rifiuti raccolti in modo differenziato, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale in conformità all'articolo 179.
L'articolo 4 contiene modifiche in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti: il comma 1 ribadisce l'esclusione dall'autorizzazione unica regionale per la realizzazione del deposito temporaneo prima della raccolta, e prevede l'invio della comunicazione dell'autorizzazione unica regionale al Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico e sopprime la norma sulla riduzione della TARI per l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità per i rifiuti organici.
L'articolo 5 contiene modifiche alla parte relativa alle procedure semplificate per il recupero di rifiuti: il comma 2 introduce un termine di novanta giorni dalla comunicazione di inizio dell'attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, entro il quale le province o le città metropolitane sono obbligate alla verifica del possesso dei requisiti degli operatori impegnati; decorso questo termine, l'attività di recupero potrà essere svolta. Solo per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), l'avvio delle attività di recupero è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività.
L'articolo 6 contiene modifiche in materia di gestione degli imballaggi.
Il comma 1 ha l'obiettivo di allineare le disposizioni del testo con la nuova definizione di rifiuti urbani introdotta dal dlgs n. 116/2020: rispetto all'operazione di ritiro dei rifiuti, viene sostituito il riferimento ai "rifiuti speciali" con quello ai "rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2" dello stesso dlgs, ovvero ai "rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.
Il comma 2 fissa l'obbligo di etichettatura di tutti gli imballaggi e l'obbligo per i produttori di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, ai fini dell'identificazione e classificazione dell'imballaggio stesso.
Il comma 3 prevede che le comunicazioni che i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi sono tenuti a inviare annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti comunicazioni "sono" presentate, e non più "possono essere" presentate.
Il comma 4, con l'obiettivo di chiarire la portata della previsione in linea con il principio di responsabilità estesa del produttore, abroga i commi relativi agli adempimenti cui sono tenuti i produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio.
Il comma 5, fra le altre cose, inserisce il nuovo comma 7-bis per disciplinare l'obbligo, in capo ai sistemi autonomi, di comunicare i dati contenuti nel piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, nel bilancio, nella relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente e nel programma generale di prevenzione, per consentire all'Amministrazione di effettuare sull'operato di detti sistemi le attività di vigilanza e controllo e al CONAI la predisposizione annuale del programma generale di prevenzione e gestione. Viene portato al 5 gennaio 2023 il termine di adeguamento da parte dei sistemi autonomi esistenti.
Il comma 6 prevede che gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale o i comuni, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie di rifiuti urbani, tramite specifici accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi di responsabilità estesa del produttore.
Il comma 7 sopprime i commi che prevedevano la procedura per l'adeguamento degli statuti da parte dei consorzi già riconosciuti e stabilisce che i consorzi sono tenuti a presentare annualmente al ministero dell'Ambiente e al CONAI, il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare precedente.
Il comma 8 contiene disposizioni relative al funzionamento e ai mezzi finanziari del CONAI.
Il comma 9 stabilisce che nel Programma generale di Prevenzione predisposto dal CONAI siano individuati: la prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; la progettazione, la fabbricazione e l'uso di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita, scomponibili, riutilizzabili, nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione.
L'articolo 7 interviene sulla disciplina relativa a determinate categoria di rifiuti.
Il comma 1 riduce da cinque anni a tre anni la durata dell'obbligo di conservazione della valutazione tecnica redatta dal gestore di infrastrutture a rete e di impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico la cui manutenzione produce rifiuti.
Il comma 3 modifica in diversi punti l'articolo 237 sui sistemi di gestione: fra le altre cose, stabilisce che il contributo ambientale di un prodotto immesso sul mercato nazionale deve coprire i costi di gestione del rifiuto da esso generato al netto degli introiti ricavati non soltanto dal riutilizzo, dalla vendita di materie prime ottenute e da eventuali cauzioni di deposito non reclamate, com'è previsto finora, ma anche dalla vendita dei rifiuti che derivano dai propri prodotti. inoltre, viene anticipato al 30 settembre di ogni anno il termine, prima fissato al 31 ottobre, entro il quale presentare i piani specifici di prevenzione e gestione relativi all'anno solare successivo.
L'articolo 8 modifica l'Allegato D (Elenco dei rifiuti) della Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del dlgs 152/2006 per allinearlo alla decisione 2014/955/UE e consentire agli operatori la corretta classificazione dei rifiuti.
L'articolo 9 contiene le norme transitorie e finali: viene fissata al 1° gennaio 2023 la decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura di imballaggi; inoltre, viene temporaneamente consentita l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare. Per provvedere, gli operatori avranno 180 giorni di tempo.
L'articolo 10 dispone l'abrogazione della norma istitutiva del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità' dei rifiuti, gestito dal Mite.
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