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Primo Piano

Circ. n. 21 - 2023

Circ. n. 21 - 2023

Circ. n. 21 - 2023

Conversione in legge DL “Alluvioni” - Testo del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127 del 1° giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100 (Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023), recante: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi.

giani.c@confcooperative.it

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 31 luglio 2023, la Legge 31 luglio 2023, n. 100, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi.

Si riportano di seguito le disposizioni in materia ambientale  e dell’energia.

 

SOSPENSIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA E GAS

articolo 1, comma 12

Con riferimento ai territori interessati dagli eventi alluvionali ed indicati nell’allegato del decreto legge, è previsto che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definisca  le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani.

Viene anche previsto che ARERA disciplina altresì  le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

 

SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DEI LIMITI DI EMISSIONE AGLI SCARICHI IDRICI DELLE INFRASTRUTTURE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI

lunedì 21 agosto 2023

Circ. n. 21 - 2023

Conversione in legge DL “Alluvioni” - Testo del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127 del 1° giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100 (Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023), recante: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi.

giani.c@confcooperative.it

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 31 luglio 2023, la Legge 31 luglio 2023, n. 100, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi.

Si riportano di seguito le disposizioni in materia ambientale  e dell’energia.

 

SOSPENSIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA E GAS

articolo 1, comma 12

Con riferimento ai territori interessati dagli eventi alluvionali ed indicati nell’allegato del decreto legge, è previsto che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definisca  le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani.

Viene anche previsto che ARERA disciplina altresì  le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

 

SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DEI LIMITI DI EMISSIONE AGLI SCARICHI IDRICI DELLE INFRASTRUTTURE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI

articolo 4 - bis

 Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque reflue, per il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, comunque non oltre il 1° maggio 2024, per i soli impianti di depurazione danneggiati o inaccessibili viene sospesa l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici previsti dal codice ambientale (tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006).

 

SOSPENSIONE DELLE PRESCRIZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI CHE DISCIPLINANO LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE

Articolo 4 – ter

 Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 viene sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali in materia di Autorizzazione integrata ambientale rifiuti, discariche e Autorizzazione unica ambientale.

 

INTERVENTI URGENTI IN AREE CON SOPRASSUOLI BOSCHIVI

Articolo 12 - bis

Gli interventi urgenti di sistemazione delle aree in cui erano presenti soprassuoli boschivi, danneggiate da movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, sono esenti dall'autorizzazione prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, qualora siano necessari il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E TRASPORTO DEI MATERIALI

Capo I- quater - misure per la tutela ambientale

Articolo 20 decies

La norma rinvia al Commissario straordinario l’approvazione del piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino con lo scopo di

a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, dai crolli e dalle demolizioni;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività per la più celere rimozione dei materiali;

c) assicurare la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi alluvionali

L          a disposizione prevede diverse deroghe in materia di rifiuti:

- in deroga alla classificazione dei rifiuti prevista dal codice ambientale, la disposizione classifica come rifiuti urbani tutti i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi alluvionali nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi o da altri soggetti competenti o comunque svolte su incarico degli stessi. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali è il comune di origine dei materiali stessi,

- non sono considerati rifiuti i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.

- la raccolta dei materiali giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di raggruppamento o deposito temporaneo ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5), sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate. Le attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive.

- il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Le disposizioni si applicano anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di competenza.

- i presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5), per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale;

- i gestori dei siti di deposito temporaneo ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti, provvedendo con urgenza all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

- al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi.

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