Circ. n. 2/2023
DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198 - MILLEPROROGHE
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È stato pubblicato in G.U. il DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (All.), con cui vengono prorogati e definiti una serie di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni.
DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198
(C.D. MILLEPROROGHE)
Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., cioè il 30 dicembre 2022, ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.
Di seguito sono riportate le disposizioni di carattere generale di maggiore interesse rinviando, per i dovuti approfondimenti, alle comunicazioni delle Federazioni di settore, dei Servizi confederali e di ICN S.p.A. [ Si veda sin d’ora la Circolare Confcooperative Fedagripesca, Prot. 93/11 gennaio 2023].
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ART.2. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’Interno
[Comma 7 e 8]. Misure di assistenza nei confronti di minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina.
Le disposizioni in commento consentono, anche il 2023, al Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure per l’assistenza nei confronti dei minori provenienti dall’Ucraina, di utilizzare le risorse stanziate (inizialmente solo per il 2022) dall’articolo 13-bis, D.L. 21/2022, al fine di corrispondere un contributo fino al massimo di 100 € al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i Comuni che accolgono direttamente o sostengono spese per l’affidamento familiare di minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, tenuto conto del conflitto bellico in atto[1].
ART.3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
[Comma 1]. Proroga presentazione della dichiarazione IMU per il 2021. L’articolo proroga, tra gli altri, (dal 31 dicembre 2022) al 30 giugno 2023, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al periodo d’imposta 2021, anche da parte degli enti non commerciali, in deroga agli ordinari termini previsti dalla legislazione vigente in materia di presentazione della dichiarazione IMU stessa[2].
[Comma 2]. Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari. La disposizione, estende anche all’anno 2023, l’esonero di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 10-bis, D.L. n. 119/2018).
[Comma 3]. Proroga obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria. Anche per l’anno 2023, si consente agli operatori sanitari sopra citati, di continuare a gestire i flussi di informazioni verso il Sistema tessera sanitaria, con le stesse modalità utilizzate fino ad oggi, differendo i necessari interventi tecnici sui software gestionali e sui registratori telematici.
[Comma 5]. Gare per l’affidamento dei servizi di mensa. La disposizione interviene sulla disciplina prevista dall’articolo 26-bis, D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa[3].
[Comma 7]. Proroga operatività della Commissione tecnica Fondo indennizzo risparmiatori. La norma proroga fino al 30 giugno 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022), la durata della Commissione tecnica FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori di cui all’articolo 1, comma 501, L. n. 145/2018) deputata, tra gli altri, ad esaminare le domande per l’accesso al Fondo[4].
[Comma 8]. Disposizioni materia di sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. La disposizione estende, anche all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, la facoltà di sospendere in via temporanea il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (precedentemente la sospensione era prevista al solo esercizio 2020, 2021 e 2022, al ricorrere di determinate condizioni). La proposta è stata avanzata a suo tempo dall’Alleanza delle Cooperative Italiane.
Pertanto, con la disposizione in esame si estende la facoltà di sospendere il costo delle predette immobilizzazioni per tutti i soggetti che non applicano i principi contabili internazionali, (oltre che agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e 2022) a quello in corso al 31 dicembre 2023[5].
[Comma 9]. Riduzione capitale delle società in perdita. La disposizione – a suo tempo proposta dall’Alleanza delle Cooperative – interviene sulla disciplina della c.d. sterilizzazione degli obblighi civilistici derivanti dalle perdite, prevista originariamente dall’articolo 6, D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) che, come noto, ha previsto la disapplicazione di alcuni obblighi imposti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del limite legale) e, per le società cooperative, dell’obbligo di scioglimento per perdite di capitale sociale, ex articolo 2545-duodecies c.c., emerse originariamente nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
Il regime è stato poi esteso anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021[6]. Per effetto della disposizione in esame, il beneficio di cui all’articolo 6 sopra citato, è ora esteso anche all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022.
ART.4. Proroga di disposizioni in materia di salute
[Comma 1]. Forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La disposizione proroga anche per il 2023 la modalità transitoria di ripartizione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, delle rispettive quote premiali preordinate all’erogazione dei LEA (Livelli essenziali di assistenza)[7].
[Comma 6]. Proroga disposizioni in materia di ricetta elettronica. Prorogate al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative all’utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, utili per razionalizzare gli accessi presso gli studi dei medici di base, confermando il sistema adottato durante la crisi pandemica.
ART. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
[Comma 1]. Proroga del termine per l’immissione in ruolo dei collaboratori scolastici. La disposizione proroga, dal 1° settembre 2022, al 1° settembre 2023, il termine per l’immissione in ruolo di personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico, già autorizzati dall’articolo 58, comma 5-septies, D.L. n. 69/2013, nell’ambito della stabilizzazione di personale proveniente da imprese di pulizia impegnate nelle scuole che siano rimasti vacanti o disponibili, per coloro che non abbiano potuto partecipare alle procedure selettive per mancanza di disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.
[Comma 2]. Proroga termine per l’aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell’infanzia previsti nel PNRR. Prorogato di due mesi (dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023) il termine massimo per l’aggiudicazione degli interventi che rientrano nel PNRR, di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione (ex articolo 1, comma 59, della L. n. 160/2019) di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifuzionali per i servizi alla famiglia, rientranti nella Missione 4-Istruzione e Ricerca-Componente 1-Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Investimento 1.1. “Piano per sili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall’UE-Next Generation EU. La norma, pertanto, concede agli enti locali altri due mesi per l’aggiudicazione dei lavori e il rispetto degli obiettivi del PNRR.
[Comma 4]. Proroga regime giuridico transitorio per il finanziamento degli ITS Academy. La norma proroga anche per il 2023 il regime vigente previsto dall’articolo 14, comma 5, L. n. 99/2022, relativo al riparto delle risorse per il finanziamento degli ITS Academy (Istituti tecnici superiori di alta formazione), tenuto conto che i ritardi nell’emanazione dei relativi decreti inerenti la programmazione triennale e i criteri di riparto dei finanziamenti possono comportare un ritardo, rispetto agli anni pregressi, nella distribuzione delle risorse assegnate a favore degli ITS stessi[8].
[Commi 5 e 6]. Proroga del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio di scuole e asili. Prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per l’adeguamento degli edifici scolastici e al 31 dicembre 2024 quello per l’adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, alla normativa antincendio.
Viene soppresso, inoltre, il termine del 31 dicembre 2021 (ormai spirato) per l’adozione del DM del Ministero dell’Interno, diretto a definire le misure di gestione di mitigazione del rischio nelle more di adeguamento complessivo degli edifici e locali adibiti ad asili nido.
[Comma 8]. Proroga del termine per il conferimento d’incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie. La disposizione estende anche per l’anno scolastico 2023-2024 (come già previsto per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023) la procedura di cui all’articolo 2-ter, D.L. n. 22/2022, diretta ad ovviare alla temporanea difficoltà di reperire personale abilitato nelle scuole dell’infanzia paritarie, in attesa di una soluzione definitiva.[9]
[Comma 9]. Proroga del termine per derogare al numero degli alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici. Con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative, collocate nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria i cui edifici siano stati dichiarati inagibili in tutto o in parte a seguito dei predetti eventi, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, si consente agli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsti dalla normativa vigente, anche per l’anno scolastico 2023/2024.
[Comma 10]. Proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Allo scopo di garantire una celere ed efficace attuazione del PNRR, si prevede che fino al 31 dicembre 2023, il termine ridotto di 7 giorni, previsto per rendere il parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI (articolo 3, comma 1, D.L. n. 22/2020), introdotto durante la fase pandemica) a seguito di richiesta del Ministro dell'istruzione, si applichi anche per i provvedimenti del Ministero di attuazione delle misure della Missione 4 – Componente 1, del PNRR.[10]
ART.6. Proroga di termini in materia di università e ricerca.
[Comma 2]. Differimento del termine per l’erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria. Differito (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine per l’erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria.
ART.7. Proroga di termini in materia di cultura
[Comma 5]. Contabilità speciali per le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche. La disposizione proroga, dal 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023, il termine per il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche (colpiti dagli eventi sismici del 2016) istituite al fine di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi. Ciò al fine di garantire il proseguimento e la completa attuazione del processo di ricostruzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero in tali territori.
ART.9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
[Comma 4]. Contributo del 5 per mille per le ONLUS a seguito dell’avvio dell’operatività del RUNTS-Registro unico nazionale del Terzo settore
Il comma 4 della disposizione in commento, proroga anche per il 2023 la fase transitoria del regime per l’erogazione del 5 per mille dell’IRPEF alle ONLUS (articolo 9, comma 6, D.L. n. 228/2021).
In particolare, si stabilisce che le disposizioni in materia di destinazione del 5 per mille di cui al D.lgs. n. 111/2017, articolo 3, comma 1, lettera a), che individuano gli enti del Terzo settore che possono essere beneficiari della provvidenza (e che, a regime, hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore/RUNTS), avranno efficacia a decorrere dal terzo (prima secondo) anno successivo a quello di operatività dello stesso, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460[11].
Pertanto, con la norma in commento si prevede che anche per il 2023, come già previsto per il 2022, il contributo del 5 per mille venga attribuito alle ONLUS iscritte al 22 novembre 2021, con le modalità previste dal DPCM 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato e fino al 31 dicembre 2023[12].
ART. 10. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
[Comma 1]. Differimento divieto di circolazione veicoli a motore euro 2, categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico. La norma modifica l’articolo 4, comma 3-bis, D.L. n. 121/2021, contenente il divieto, in tutto il territorio nazionale, di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Per effetto della norma in commento, il termine del 1° gennaio 2023 viene soppresso. Conseguentemente, sia per i veicoli a motore Euro 2 che per quelli Euro 3 sopra citati, il divieto in esame decorre dal 1° gennaio 2024.
[Comma 6]. Trasporti eccezionali. La disposizione modifica l’articolo 7-bis, comma 2, D.L. n. 146/2021 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità) che sospendeva, fino al 31 dicembre 2022, l’efficacia delle disposizioni contenute nel DM del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 28 luglio 2022, n. 242, di adozione delle linee guida dei trasporti in condizioni di eccezionalità.[13]
Per effetto della novella in commento, si differisce il termine di sospensione dell’efficacia delle disposizioni contenute nel DM n. 242 sopra citato, dal 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023, tenuto conto delle difficoltà evidenziate dagli operatori del settore nell’attuazione delle misure disposte dalle linee guida sopra citate.
[Comma 7]. Attività di formazione per lo svolgimento delle attività si salvamento acquatico. Rinviata, dal 31 dicembre 2022, al 30 giugno 2023 la data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 206/2016, (di cui all’articolo 9, comma 2, D.L. n. 244/2016), che disciplina l’individuazione dei soggetti abilitati alla tenuta di corsi di formazione al salvamento in acque marittime, interne e piscine, oltre che al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante.
[Comma 8]. Incentivazione investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici sopra soglia. La disposizione proroga fino al 30 settembre 2023 la disciplina contenuta nell’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, D.L. n. 76/2020[14], estendendo la relativa disciplina della procedura negoziata senza bando anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all’articolo 27, comma 8-bis, D.L. n. 83/2012, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate nelle predette aree.[15]
ART. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
[Comma 4]. Riorganizzazione sistema camerale Regione Sicilia. La disposizione proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale la Regione Sicilia ha la possibilità di riorganizzare il sistema camerale regionale con proprio provvedimento, tenuto conto dell’autonomia e delle competenze ad essa proprie[16].
ART. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
[Commi 2 e 3]. Proroga misure imprese esportatrici colpite dal conflitto russo ucraino-Fondo Legge n. 394/81. Le disposizioni in esame estendono dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l’operatività delle misure del Fondo di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. n. 251/81 (convertito con L. n. 394/81), per le imprese esportatrici al fine di contrastare gli effetti della crisi in Ucraina, tenuto conto dell’estensione fino al 31 dicembre 2023 del termine di validità del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (Comunicazione della Commissione europea del 9 novembre 2022-2022/C 426/01), previste dall’articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022 e dall’articolo 29, D.L. n. 50/200 (Decreto Aiuti). [17]
ART. 16. Proroga di termini in materia di sport
[Comma 1]. Termini temporali di applicazione di norme in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo. La disposizione differisce ulteriormente il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni relative al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ex D.lgs. n. 36/2021.
Si prevede, infatti, che tali disposizioni troveranno applicazione a decorrere al 1° luglio 2023 (precedente termine 1° gennaio 2023). Conseguentemente, anche la decorrenza delle abrogazioni esplicite connesse alle nuove norme risulta differita al 1° luglio 2023.
[Comma 4]. Concessione degli impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche. La norma proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni (in attesa di rinnovo, scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2022), alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, per gli impianti ubicati su terreni demaniali o comunali[18].
ART. 20. Proroga di termini in materia di politiche per il mare
Per il solo anno 2023, la disposizione proroga, dal 31 maggio 2023 al 31 luglio 2023 il termine per l’invio alle Camere della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare, di cui all’articolo 12, D.L. n. 173/2022 (Decreto riordino Ministeri).
ART. 22. Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19
[Commi 1 e 2]. Prorogato al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio in cui l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non determina responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o erogazione dell’aiuto stesso[19].
Prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui devono essere apportate le necessarie modifiche dirette a semplificare le modalità di inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa (DM n. 115/2017 e all’articolo 52, comma 7, L. n. 234/2012).
Inoltre, sono prorogati i termini di cui ai commi 1-3 del citato articolo 35, D.L. n. 73/2022, per la registrazione presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche[20]. Pertanto, con la disposizione in esame i predetti termini sono ulteriormente prorogati e, cioè:
- termini in scadenza dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022: proroga al 30 settembre 2023;
- termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023: proroga al 31 marzo 2024;
- termini in scadenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023: proroga al 31 marzo 2024;
- termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024: proroga al 30 settembre 2024.
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[1] Il contributo in esame, si inserisce nell’ambito delle misure adottate ai fini dell’assistenza dei cittadini ucraini rifugiati in Italia, introdotte con decreti legge e ordinanze di protezione civile conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (prorogata, dalla Legge di bilancio 2023, n. 197/2022, fino al 3 marzo 2023).
Il contributo è diretto a sostenere i costi da parte dei Comuni, per:
- l’accoglienza di minori in strutture autorizzate o accreditate dei servizi sociali gestiti da soggetti pubblici o enti del Terzo settore;
- a sostegno dei costi connessi con l’affidamento familiare dei minori.
[2] Trattasi dei termini di cui all’articolo 1, commi 769 e 770, L. n. 160/2019, già prorogati al 31 dicembre 2022 dall’articolo 35, comma 4, D.L. n. 73/2022 e, per effetto della proroga in commento, ulteriormente prorogati al 30 giugno 2023.
[3] V. Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 25/2022. Si rammenta, infatti, che l’articolo 26-bis sopra citato, ha modificato la disciplina riguardante l’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa resi attraverso i buoni pasto, di cui all’articolo 144, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). La disciplina vigente prevede, pertanto, che gli affidamenti in parola avvengano esclusivamente attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata attraverso il miglior rapporto qualità/prezzo.
Si è intervenuti, altresì, su alcuni criteri di valutazione dell’offerta che sono individuati nel bando.
Si è previsto, inoltre, che lo sconto incondizionato verso gli esercenti debba essere non superiore al 5% del valore nominale del buono pasto. Tale sconto remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.
Si è stabilito, infine, che le nuove disposizioni si applichino alle procedure per cui i bandi o gli avvisi siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento e per le quali non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare offerte alla medesima data, se non è prevista la pubblicazione di bandi o avvisi.
Le nuove disposizioni trovavano applicazione fino al 31 dicembre 2022.
Per effetto della disposizione in commento, esse troveranno applicazione, invece, fino alla data di acquisizione di efficacia del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici in corso di emanazione (ex articolo dell' 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78) e comunque non oltre il 30 giugno 2023.
[4] Ciò al fine di evitare che l’esame di alcune domande non sia portato a termine lasciando inevase diverse istanze presentate.
[5] Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 12-15/2022.
[6] Circolari del Servizio Legislativo e Legale n. 21/2021 e 12/2022.
[7] Come noto, l’articolo 2, comma 67-bis, L. n. 191/2009, prevede l’adozione di un decreto MEF/Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente Stato/Regioni) con cui stabilire forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, (a decorrere dal 2012), per le Regioni che istituiscono una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per un determinato volume annuo non inferiore ad un importo determinato dal medesimo decreto.
Il suddetto decreto, tuttavia, non è mai stato emanato e, conseguentemente, già dal 2012 sono state adottate altre modalità di ripartizione delle risorse, affidando in via transitoria al Ministero della salute il compito di ripartire le predette risorse, nelle more dell’adozione del predetto decreto. Tale modalità transitoria è stata più volte prorogata negli anni. Con la disposizione in commento, pertanto, la stessa è confermata anche per il 2023.
[8] Per approfondimenti sugli ITS: https://www.miur.gov.it/tematica-its
[9]Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie, anche per l’anno scolastico 2023/2024, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi dell’articolo 2-ter del D.lgs. n. 65/2017.
Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei, però, non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
[10] Ciò in quanto la pluralità dei provvedimenti attuativi da adottare atti a garantire una celere attuazione degli obiettivi del PNRR rendono incompatibile sia il termino ordinario di 45 giorni per rendere il parere del CSPI, sia quello ridotto di 15 giorni, entrambi non ritenuti adeguati tenuto conto delle tempiste imposte dal PNRR.
[11] Finalità della proroga è di evitare che le ONLUS (tenuto conto che per esse l’accesso al RUNTS non è automatico come per gli altri enti attraverso semplice trasmigrazione dai rispettivi registri al Registro unico ma, al contrario, è sottoposto ad una complessa procedura che richiede alle ONLUS- una volta che l’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’elenco delle stesse sul proprio sito istituzionale- la presentazione di un’apposita istanza per l’iscrizione nel Registro unico) possano temporaneamente, come per il 2022, anche per il 2023, restare escluse dal riparto del 5 per mille dell’IRPEF quale forma rilevante di finanziamento per gli enti no profit, considerata la loro rilevanza sociale.
Ciò in quanto l’eliminazione della disciplina relativa alle ONLUS è subordinata dal ricorrere di due condizioni, quali l’avvio del RUNTS a partire dal 23 novembre 2021 e l’autorizzazione della Commissione europea che si ipotizza debba arrivare proprio nel 2023, al termine della procedura di notifica alla Commissione delle disposizioni fiscali sottoposte a regime autorizzatorio, avviata nel 2022.
L’autorizzazione della Commissione europea, qualora arrivasse nel 2023, avrebbe efficacia nel periodo d’imposta successivo e, cioè, nel 2024. Questo richiederebbe che le ONLUS restassero iscritte nella relativa Anagrafe in attesa di iscrizione al RUNTS, perdendo, senza la proroga in commento, i requisiti per accedere al 5 per mille.
[12] Circolare Servizio Legislativo e Legale n. 12/2022.
[13] Ciò al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida citate relative alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate e che fino alla medesima data continua ad applicarsi ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati con complessi veicoli a 8 o più assi, la disciplina di cui all’articolo 10, D.Lgs. n. 285/92 (Codice della strada).
[14] Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 52/2020 e 31/2021.
L’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, sopra citato, ha previsto la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’articolo 63, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) per i settori ordinari e di cui all’articolo 125 per i settori speciali, ai fini dell’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35, del citato Codice, anche nel caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa individuate dall’articolo 27, D.L. n. 83/2012 che, con riferimento a tali aree e anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 31 gennaio 2020, avevano stipulato con la P.A. competente accordi di programma.
[15] Per gli approfondimenti sulle aree di crisi industriale complessa: https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/aree-di-crisi-industriale/crisi-industriale-complessa
[16]La proroga del termine in esame, si rende necessaria al fine di consentire il completamento delle procedure di accorpamento delle Camere di Commercio siciliane, così come previsto dall’articolo 54-ter, D.L. n. 73/2021. Termine, peraltro, già per l’innanzi prorogato dall’articolo 25-quater, D.L. n. 228/2021, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022.
[17] “Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia” e “Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia.”
Per le imprese colpite dai rincari e in difficoltà, si concede:
- l’accesso a finanziamenti agevolati a valere sul Fondo previsto dall’articolo 2, comma 1, D.L. n. 251/1981 sopra citato, assistiti da cofinanziamenti a fondo perduto di importo non superiore al 40% dell’intervento complessivo di sostegno, ai fini della patrimonializzazione delle imprese esportatrici. La misura, oggetto di proroga di un anno, opera a favore di imprese il cui fatturato medio, secondo gli ultimi 3 bilanci depositati è derivante, per almeno il 20% da esportazioni dirette verso l’Ucraina, la federazione russa e la Bielorussia;
- la possibilità di una sospensione, fino a 12 mesi, del pagamento delle rate di restituzione del finanziamento a valere sul Fondo. Anche tale misura, prorogata di un anno, opera a favore delle imprese di cui sopra e di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, nella Federazione Russa o Bielorussia.
Prorogata, inoltre, fino al 31 dicembre 2023, l’efficacia della norma di cui all’articolo 29, comma 2, D.L. n. 50/2022, che consente l’uso delle disponibilità del Fondo 394/81 per concedere finanziamenti agevolati a imprese esportatrici al fine di temperare gli effetti negativi alle esportazioni derivanti dai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.
Per i dettagli del “Quadro temporaneo di crisi” : Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19 e nel contesto di crisi energetica (camera.it)
[18] Ciò al fine di sostenere le predette società e associazioni colpite dagli effetti dell’emergenza epidemiologica e dai rincari del costo dell’energia, (fermo restando quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali), per consentire un riequilibrio finanziario delle stesse, in vista di procedure di affidamento ordinarie che saranno espletate secondo la legislazione vigente.
[19] L’articolo 31-octies, D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori) prevede un periodo transitorio in cui il sopra citato inadempimento di registrazione dell’aiuto non comporta alcuna responsabilità.
La disposizione, in origine, aveva previsto che il regime transitorio fosse ricompreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.
Il termine è stato poi posticipato al 31 dicembre 2023 dall’articolo 35, D.L. n. 73/2022 e, per ultimo, prorogato dalla norma in commento.
[20] L’articolo proroga i termini inerenti l’obbligo di registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali non sottoposte all’emanazione di provvedimenti di concessione o autorizzazione ai fini della fruizione.
La proroga in esame si applica alla registrazione nel RNA, nonché nei registri degli aiuti di Stato-Sistema informativo agricolo nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», delle sezioni 3.1 e 3.12.
Trattasi degli aiuti di importo limitato (Sezione 3.1) e degli aiuti per il finanziamento dei costi fissi non coperti dalle imprese a causa delle perdite di fatturato (Sezione 3.12).
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