Circ. n. 4 - 2023
Criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 21 ottobre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale al fine di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.
In particolare, fine di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, il decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 479 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso al Fondo per la transizione industriale.
Per accedere alle agevolazioni si darà luogo ad una procedura valutativa con procedimento a sportello. I termini per la presentazione delle domande saranno definiti dal Ministero con successivo provvedimento.
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI
All’attuazione degli interventi del Fondo sono destinate risorse pari a euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni) a decorrere dall’anno 2022, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico.
Una quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle seguenti condizioni:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche Ateco 2007;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
d) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento Gber;
e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
Sono, in ogni caso, escluse dall'intervento del Fondo le imprese che:
a) risultino destinatarie di sanzioni interdittive;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia;
d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMBIENTALI AMMISSIBILI
Sono ammissibili all'intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o più delle seguenti finalità:
a) conseguimento nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa;
b) uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate, nell'unità produttiva oggetto dell'intervento;
c) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, attraverso l'implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.
Con riferimento all’obiettivo di conseguimento nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa, sono ammissibili all'intervento del Fondo programmi di investimento realizzabili nell'ambito di unità produttive ubicate su tutto il territorio nazionale che prevedano il raggiungimento di una maggiore efficienza energetica, anche attraverso:
a) l'introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
b) l'installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
c) l'utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
d) l'installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.
Con riferimento all'utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi sono ammissibili all'intervento del Fondo i programmi di investimento realizzati da imprese di grandi dimensioni nelle sole "zone a" individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale e quelli realizzati da Pmi, anche nelle restanti aree del territorio nazionale. Tuttavia, non si esclude la possibilità di adottare una procedura valutativa a graduatoria nell’eventualità del raggiungimento di particolari obiettivi ambientali.
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