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Primo Piano

Circ. n. 5/2023

Circ. n. 5/2023

Circ. n. 5/2023

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198 (C.D. MILLEPROROGHE)

giani.c@confcooperative.it

È stata pubblicata in G.U. la Legge n. 14/2023 di conversione del DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (All.), con cui vengono prorogati e definiti una serie di termini di prossima scadenza.

conversione in legge del

DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198

(C.D. MILLEPROROGHE)

Di seguito sono riportate le disposizioni di carattere generale di maggiore interesse rinviando, per i dovuti approfondimenti, alle comunicazioni delle Federazioni di settore, dei Servizi confederali e di ICN S.p.A. [si veda sin d’ora Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 10/2023, Circolare del Servizio Ambiente ed Energia n. 6/2023; ConfcooperativeHabitat, Circ. 6/2023].

Come vedremo nell’esame del testo, sono state prorogate alcune disposizioni di primario interesse per le società cooperative, quali:

  • la sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
  • la riduzione del capitale delle società in perdita;
  • la disciplina straordinaria di svolgimento delle assemblee societarie di cui all’articolo 106, D.L. n. 18/2020;
  • la polizza assicurativa prevista a garanzia degli acquirenti di immobili da costruire;
  • l’inapplicabilità delle sanzioni in materia di obblighi di trasparenza.

Al contrario, non è stato prorogato il termine di cui all’articolo 379, comma 3, D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi) relativo all’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti nelle S.r.l. e nelle società cooperative, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’articolo 2477, c.c.[1]

I termini entro i quali le imprese interessate avevano l’obbligo di rispettare le disposizioni sopra menzionate sono stati oggetto di ripetuti rinvii, (dal 16 dicembre 2019), fino ad arrivare al termine oggi vigente fissato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 dall’articolo 1-bis, D.L. n. 118/2021 (quindi, per le imprese con bilancio coincidente con l’anno solare, 2 maggio 2023 ovvero 29 giugno 2023).

A tale data, se necessario, devono altresì essere uniformati l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni.

Per le imprese con bilancio coincidente con l’anno solare che devono appurare se ricorre o meno l’obbligo di nominare l’organo di controllo/revisore legale, i due esercizi consecutivi antecedenti da prendere a riferimento e sui quali bisogn

giovedì 2 marzo 2023

Circ. n. 5/2023

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198 (C.D. MILLEPROROGHE)

giani.c@confcooperative.it

È stata pubblicata in G.U. la Legge n. 14/2023 di conversione del DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (All.), con cui vengono prorogati e definiti una serie di termini di prossima scadenza.

conversione in legge del

DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198

(C.D. MILLEPROROGHE)

Di seguito sono riportate le disposizioni di carattere generale di maggiore interesse rinviando, per i dovuti approfondimenti, alle comunicazioni delle Federazioni di settore, dei Servizi confederali e di ICN S.p.A. [si veda sin d’ora Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 10/2023, Circolare del Servizio Ambiente ed Energia n. 6/2023; ConfcooperativeHabitat, Circ. 6/2023].

Come vedremo nell’esame del testo, sono state prorogate alcune disposizioni di primario interesse per le società cooperative, quali:

  • la sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
  • la riduzione del capitale delle società in perdita;
  • la disciplina straordinaria di svolgimento delle assemblee societarie di cui all’articolo 106, D.L. n. 18/2020;
  • la polizza assicurativa prevista a garanzia degli acquirenti di immobili da costruire;
  • l’inapplicabilità delle sanzioni in materia di obblighi di trasparenza.

Al contrario, non è stato prorogato il termine di cui all’articolo 379, comma 3, D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi) relativo all’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti nelle S.r.l. e nelle società cooperative, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’articolo 2477, c.c.[1]

I termini entro i quali le imprese interessate avevano l’obbligo di rispettare le disposizioni sopra menzionate sono stati oggetto di ripetuti rinvii, (dal 16 dicembre 2019), fino ad arrivare al termine oggi vigente fissato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 dall’articolo 1-bis, D.L. n. 118/2021 (quindi, per le imprese con bilancio coincidente con l’anno solare, 2 maggio 2023 ovvero 29 giugno 2023).

A tale data, se necessario, devono altresì essere uniformati l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni.

Per le imprese con bilancio coincidente con l’anno solare che devono appurare se ricorre o meno l’obbligo di nominare l’organo di controllo/revisore legale, i due esercizi consecutivi antecedenti da prendere a riferimento e sui quali bisogna verificare l’eventuale superamento di almeno uno dei limiti sopra citati, indicati dall’art. 2477 C.C. (totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità) sono il 2021 e il 2022.

Si segnala che il prossimo 13 marzo 2023, ICN dedicherà un seminario di approfondimento specifico al tema dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

*

A. PROROGHE DI DELEGHE LEGISLATIVE

L’articolo 1, del disegno di legge di conversione:

  • al comma 2 dispone l’abrogazione del D.L. 11 gennaio 2023, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2023, n. 8). Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza. Contestualmente con le modifiche introdotte in sede di conversione, sono trasposte e mantenute nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni del decreto-legge n. 4/2023, sopra citato, di cui si è disposta l'abrogazione;
  • al comma 3, proroga di due mesi i termini per l’adozione da parte del Governo delle norme integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della Legge delega n. 86/2019 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché semplificazione), con riguardo ai termini non ancora scaduti[2];
  • al comma 5 rimanda al 15 marzo 2024, il termine entro il quale va esercitata la delega per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, di cui all’articolo 1, della Legge n. 227/2021;
  • con il comma 6, differisce di 24 mesi (dal 18 maggio 2023, al 18 agosto 2024), il termine per l’esercizio della delega legislativa di cui alla Legge n. 106/2022, per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di spettacolo e degli strumenti di tutela e sostegno a vantaggio dei lavoratori del settore, per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi;
  • al comma 7 proroga, da 12 a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 32/2022 (c.d. Family act) il termine per l’adozione dei decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli e per il sostegno e il rafforzamento delle responsabilità familiari che scadrà, pertanto, il 12 maggio 2024;
  • con il comma 8 rinvia il termine per l’esercizio della delega in materia di mappatura delle concessioni di beni demaniali (articolo 2, legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. n. 118/2022) che, quindi, scadrà il 27 luglio 2023. Inoltre, con specifico riferimento alle concessioni balneari per finalità turistico-ricreative e sportive, si introduce il divieto per gli enti proprietari di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, di emanare nuovi bandi di assegnazione prima dell’emanazione dei relativi decreti legislativi previsti dall’articolo 4, della L. n. 118 sopra citata;
  • al comma 9 posticipa, da 12 a 16 mesi, il termine per l’attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili prevista dall’articolo 26, L. n. 118/2022, sopra citata. Pertanto, il nuovo termine per l’esercizio della menzionata delega scadrà il 25 dicembre 2023.

*

B. PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI INTERESSE

ART. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni.

[Comma 22-quinquies]. Sostegno alle imprese.

L’articolo estende ulteriormente, (dal 30 giugno 2023) fino al 31 dicembre 2023, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 5, del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), riguardanti il sostegno delle imprese di pubblico esercizio per le quali, come noto, è stato previsto che la posa in opera temporanea, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili (ombrelloni, tavoli, sedie, arredamenti d’arredo e similari) funzionali all’attività di somministrazione di bevande e alimenti, non è subordinata alla autorizzazioni previste dagli articoli 21 e 146 del codice di cui al D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

ART.2. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’Interno

[Commi 4-ter e 4-quater]. Gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici del 2009 e 2016 e per il rispetto dei termini di attuazione del PNRR.

Sono incrementate, da 2,5 milioni di € a 7,5 milioni di € complessivi per il periodo 2022-2024, le risorse stanziate a favore del Commissario straordinario per avviare le convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa-INVITALIA, per il supporto tecnico-operativo per l’attuazione degli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e 2016, finanziati dal Fondo nazionale complementare al PNRR. Conseguentemente, è aumentata da 5 a 10 milioni di € la quota di risorse versate dalla Camera dei deputati per l’attuazione dei predetti interventi di ricostruzione conseguenti al sisma 2016-2017.

[Comma 7 e 8]. Misure di assistenza nei confronti di minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina.

Le disposizioni in commento consentono, anche il 2023, al Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure per l’assistenza nei confronti dei minori provenienti dall’Ucraina, di utilizzare le risorse stanziate (inizialmente solo per il 2022) dall’articolo 13-bis, D.L. 21/2022, al fine di corrispondere un contributo fino al massimo di 100 € al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i Comuni che accolgono direttamente o sostengono spese per l’affidamento familiare di minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, tenuto conto del conflitto bellico in atto[3].

[Comma 9-bis]. Adeguamento antincendio delle strutture sanitarie.

La disposizione proroga di 3 anni una serie di termini relativi a adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al Piano di adeguamento antincendio, (previsto dal decreto del Ministero dell’Interno 19 marzo 2015)[4] ma che, per cause di forza maggiore dovute alle condizioni determinatesi dall’emergenza epidemiologica COVID-19, sono impossibilitate a completare i menzionati lavori di adeguamento entro i termini e le scadenze fissate precedentemente.

ART.3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria

[Comma 1]. Proroga presentazione della dichiarazione IMU per il 2021. L’articolo proroga, tra gli altri, (dal 31 dicembre 2022) al 30 giugno 2023, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al periodo d’imposta 2021, anche da parte degli enti non commerciali, in deroga agli ordinari termini previsti dalla legislazione vigente in materia di presentazione della dichiarazione IMU stessa[5].

[Comma 2]. Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari. La disposizione estende anche all’anno 2023, l’esonero di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 10-bis, D.L. n. 119/2018).

[Comma 3]. Proroga obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria. Anche per l’anno 2023, si consente agli operatori sanitari sopra citati, di continuare a gestire i flussi di informazioni verso il Sistema tessera sanitaria, con le stesse modalità utilizzate fino ad oggi, differendo i necessari interventi tecnici sui software gestionali e sui registratori telematici.

[Comma 5]. Gare per l’affidamento dei servizi di mensa. La disposizione interviene sulla disciplina prevista dall’articolo 26-bis, D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa[6].

[Comma 7]. Proroga operatività della Commissione tecnica Fondo indennizzo risparmiatori. La norma proroga fino al 30 giugno 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022), la durata della Commissione tecnica FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori di cui all’articolo 1, comma 501, L. n. 145/2018) deputata, tra gli altri, ad esaminare le domande per l’accesso al Fondo[7].

[Comma 8]. Disposizioni materia di sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. La disposizione estende, anche all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, la facoltà di sospendere in via temporanea il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (precedentemente la sospensione era prevista al solo esercizio 2020, 2021 e 2022, al ricorrere di determinate condizioni). La proposta è stata avanzata a suo tempo dall’Alleanza delle Cooperative Italiane.

Pertanto, con la disposizione in esame si estende la facoltà di sospendere il costo delle predette immobilizzazioni per tutti i soggetti che non applicano i principi contabili internazionali, (oltre che agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e 2022) a quello in corso al 31 dicembre 2023[8].

[Comma 9]. Riduzione capitale delle società in perdita. La disposizione – a suo tempo proposta dall’Alleanza delle Cooperative – interviene sulla disciplina della c.d. sterilizzazione degli obblighi civilistici derivanti dalle perdite, prevista originariamente dall’articolo 6, D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) che, come noto, ha previsto la disapplicazione di alcuni obblighi imposti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del limite legale) e, per le società cooperative, dell’obbligo di scioglimento per perdite di capitale sociale, ex articolo 2545-duodecies c.c., emerse originariamente nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Il regime è stato poi esteso anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021[9]. Per effetto della disposizione in esame, il beneficio di cui all’articolo 6 sopra citato, è ora esteso anche all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022.

[Comma 10-undecies]. Proroga di termini in materia di assemblee societarie (ex articolo 106, D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto “Cura Italia”).

La disposizione in esame, di principale interesse per le cooperative, contiene un’ulteriore proroga (dal 31 luglio 2022, al 31 luglio 2023) delle disposizioni di cui all’articolo 106, del D.L. n. 18/2020 (di seguito c.d. Cura Italia), recante norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (comprese le associazioni e le fondazioni)[10].

Si ricorda, che l’articolo 106 del decreto-legge “CuraItalia” per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti consente il ricorso a mezzi alternativi alla presenza fisica, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Pertanto, le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.), le S.R.L., le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

  • il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi degli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile.

A tali strumenti, come noto, si aggiunge la possibilità di nomina del rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 (TUF).

Il comma 6, dell’articolo 106, come noto, prevede che le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF. Le stesse società possono, inoltre, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il menzionato rappresentante designato.

È però esclusa l’applicazione del comma 5 dell’articolo 135-undecies del TUF: quindi, è esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante.

Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

Conseguentemente, le modalità alternative previste dall’articolo 106 per lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, comprese le società cooperative, continueranno a poter essere utilizzate, salvo ulteriori proroghe, per le assemblee sociali tenute fino al 31 LUGLIO 2023, anche se non previste nello statuto.

Diversamente, come ricordato in premessa, non è stato prorogato il termine di cui all’articolo 379, comma 3, D.lgs. n. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d’impresa) relativo all’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti nelle S.r.l. e nelle società cooperative ai sensi dell’articolo 2477, c.c.

ART. 3-bis. Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali

Le disposizioni in esame modificano alcune misure a favore del contribuente (c.d. definizioni agevolate della pretesa tributaria) introdotte dalla Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) allo scopo di chiarirne l’ambito applicativo da parte degli enti territoriali.[11]

In particolare:

  • si specifica che i provvedimenti con cui gli enti territoriali applicano la definizione agevolata, in deroga alle norme generali sull’efficacia delle delibere degli stessi in materia di tributi, acquistano efficacia mediante mera pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, entro il 30 aprile 2023, al MEF per soli fini statistici;
  • si riconosce agli stessi enti territoriali la facoltà di estendere gli istituti del contenzioso meno onerosi/agevolati per i contribuenti previsti dalla legge di bilancio 2023 (conciliazione agevolata delle controversie, rinuncia agevolata dei giudizi pendenti davanti alla Corte di Cassazione, regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute) alle controversie in cui è parte lo stesso ente ovvero un ente strumentale, in luogo della definizione agevolata delle controversie. Anche in questo caso, i provvedimenti con cui si prevede tale applicazione, acquistano efficacia mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, entro il 30 aprile 2023, al MEF per soli fini statistici;
  • è ampliato l’alveo delle ipotesi in cui è applicabile l’annullamento automatico dei carichi fino a mille € (c.d. saldo e stralcio) per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (come, ad esempio, gli enti territoriali e gli enti di previdenza privati). [12]

ART. 3-quinquies. Rimodulazione dell’utilizzo delle risorse per credito d’imposta per investimenti in favore del settore turistico

La norma prevede che, tenuto conto delle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, relative al credito d’imposta per investimenti di riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all’articolo 79, comma 3, D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), eventuali somme inutilizzate residue, per una quota pari a 30 milioni di €, sono versate dall’Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, per l’anno 2023, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo, destinati a investimenti diretti ad implementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

ART.4. Proroga di disposizioni in materia di salute

[Comma 1 e 1-bis]. Forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione proroga anche per il 2023 la modalità transitoria di ripartizione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, delle rispettive quote premiali preordinate all’erogazione dei LEA (Livelli essenziali di assistenza)[13].

Per il 2023, è stato disposto l’innalzamento allo 0,5% della quota premiale.

[Comma 6]. Proroga disposizioni in materia di ricetta elettronica.

Prorogate al 31 dicembre 2024 le disposizioni relative all’utilizzo di strumenti alternativi al promemoria car­taceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del prome­moria della ricetta elettronica, utili per razionalizzare gli accessi presso gli studi dei medici di base, confermando il sistema adottato durante la crisi pandemica, estendendole all’invio del numero della ricetta elettronica (NRE) attraverso posta elettronica.

[Comma 7-bis]. Proroga Patto per la salute 2019-2021

Prorogato il c.d. Patto per la salute 2019-2021, fino all’adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria.[14]

[Comma 9-quinquies]. Incentivi al processo di riorganizzazione dei laboratori del SSN.

La disposizione differisce (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine entro cui le strutture pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, debbono adeguarsi (attraverso l’approvazione dei rispettivi piani organizzativi) a standard organizzativi e di organico coerenti con processi di implementazione dell’efficienza, realizzabili con il ricorso a metodiche automatizzate, allo scopo di ottenere un contributo da parte di Regioni o Province autonome.

[Commi 9-septies e 9-octies]. Recupero liste d’attesa

Allo scopo di pervenire ad una riduzione delle liste d’attesa per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera da parte del SSN, alle Regioni e Province autonome è consentito l’utilizzo di risorse correnti non utilizzate al 31 dicembre 2022, al fine di valersi di strutture private accreditate e la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di derogare ai regimi tariffari ordinari.

ART. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito

[Comma 1]. Proroga del termine per l’immissione in ruolo dei collaboratori scolastici.

La disposizione proroga, dal 1° settembre 2022, al 1° settembre 2023, il termine per l’immissione in ruolo di personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico, già autorizzati dall’articolo 58, comma 5-septies, D.L. n. 69/2013, nell’ambito della stabilizzazione di personale proveniente da imprese di pulizia impegnate nelle scuole che siano rimasti vacanti o disponibili, per coloro che non abbiano potuto partecipare alle procedure selettive per mancanza di disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.

[Comma 2]. Proroga termine per l’aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell’infanzia previsti nel PNRR.

Prorogato di due mesi (dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023) il termine massimo per l’aggiudicazione degli interventi che rientrano nel PNRR, di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione (ex articolo 1, comma 59, della L. n. 160/2019) di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifuzionali  per i servizi alla famiglia, rientranti nella Missione 4-Istruzione e Ricerca-Componente 1-Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Investimento 1.1. “Piano per sili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall’UE-Next Generation EU. La norma, pertanto, concede agli enti locali altri due mesi per l’aggiudicazione dei lavori e il rispetto degli obiettivi del PNRR.

[Comma 4]. Proroga regime giuridico transitorio per il finanziamento degli ITS Academy.

La norma proroga anche per il 2023 il regime vigente previsto dall’articolo 14, comma 5, L. n. 99/2022, relativo al riparto delle risorse per il finanziamento degli ITS Academy (Istituti tecnici superiori di alta formazione), tenuto conto che i ritardi nell’emanazione dei relativi decreti inerenti la programmazione triennale e i criteri di riparto dei finanziamenti possono comportare un ritardo, rispetto agli anni pregressi, nella distribuzione delle risorse assegnate a favore degli ITS stessi[15].

[Commi 5, 5-bis, 5-quater e 6]. Proroga del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio di scuole, asili, FP, IFTS, e ITS Academy.

Prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento degli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, per le strutture in cui sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS), nonché per gli edifici e locali adibiti ad asili nido, alla normativa antincendio.

Disposta, anche per il 2023, l’assegnazione di una quota parte del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, pari a 1,5 milioni di €, al Ministero dell’istruzione ai fini dell’attivazione del sistema informativo nazionale, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 65/2017.

Prorogato, altresì, al 31 dicembre 2024 il termine entro cui operare l’adeguamento alle norme antincendio da parte di istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero della cultura, nonché per le sedi degli altri Ministeri vincolate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che siano soggetti al controllo di prevenzione incendi.

Viene soppresso, inoltre, il termine del 31 dicembre 2021 (ormai spirato) per l’adozione del DM del Ministero dell’Interno, diretto a definire le misure di gestione di mitigazione del rischio nelle more di adeguamento complessivo degli edifici e locali adibiti ad asili nido.

[Comma 8]. Proroga del termine per il conferimento d’incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie.  La disposizione estende anche per l’anno scolastico 2023-2024 (come già previsto per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023) la procedura di cui all’articolo 2-ter, D.L. n. 22/2022, diretta ad ovviare alla temporanea difficoltà di reperire personale abilitato nelle scuole dell’infanzia paritarie, in attesa di una soluzione definitiva.[16]

[Comma 9]. Proroga del termine per derogare al numero degli alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici.  Con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative, collocate nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria i cui edifici siano stati dichiarati inagibili in tutto o in parte a seguito dei predetti eventi, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, si consente agli Uffici scolastici regionali  di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsti dalla normativa vigente, anche per l’anno scolastico 2023/2024.

[Comma 10]. Proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Allo scopo di garantire una celere ed efficace attuazione del PNRR, si prevede che fino al 31 dicembre 2023, il termine ridotto di 7 giorni, previsto per rendere il parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI (articolo 3, comma 1, D.L. n. 22/2020), introdotto durante la fase pandemica) a seguito di richiesta del Ministro dell'istruzione, si applichi anche per i provvedimenti del Ministero di attuazione delle misure della Missione 4 – Componente 1, del PNRR.[17]

ART.6. Proroga di termini in materia di università e ricerca.

[Comma 2]. Differimento del termine per l’erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria. Differito (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine per l’erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria.

ART.7. Proroga di termini in materia di cultura

[Comma 5]. Contabilità speciali per le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche.

La disposizione proroga, dal 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2026, il termine per il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche (colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 6 aprile 2009) istituite al fine di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi. Ciò al fine di garantire il proseguimento e la completa attuazione del processo di ricostruzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero in tali territori.

[Comma 7-quinquies]. Fondo nazionale spettacolo dal vivo.

La disposizione prevede che, a decorrere dal 2023, le risorse destinate all’erogazione di contributi a scuole di eccellenza nazionale, operanti nell’ambito dell’altissima formazione musicale, siano ripartite tra i soggetti beneficiari del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (già FUS, ex articolo 1, L. n. 163/1985), nel settore Promozione-Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione ai contributi ricevuti dallo stesso Fondo nell’anno precedente[18].

[Comma 7-sexies]. Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche.

La disposizione interviene sulla disciplina sperimentale vigente in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 38-bis, D.L. 76/2020[19], su tre diversi ambiti e, cioè:

  • differisce il termine ultimo di applicazione del regime sperimentale (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2023;
  • modifica, ampliandola, la fascia oraria che passa, (dalle ore 8.00-23.00) alle ore 8.00-1.00 in cui si può usufruire del regime semplificato;
  • comprende anche le proiezioni cinematografiche tra le attività che possono usufruire del regime semplificato in parola.

ART.9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

[Comma 3-bis]. Proroga ulteriore per l’applicazione delle norme sul Terzo settore-Modifica all’articolo 101, comma 2, Codice del Terzo settore.

Differito ulteriormente, dal 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023, il termine per l’applicazione inderogabile delle norme previgenti al Codice del Terzo settore (ex articolo 101, comma 2, D.lgs. n. 117/2017) per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, ODS (Organizzazioni di volontariato e APS (Associazioni di promozione sociale), nelle more della piena operatività del RUNTS.[20]

[Comma 4]. Contributo del 5 per mille per le ONLUS a seguito dell’avvio dell’operatività del RUNTS-Registro unico nazionale del Terzo settore

Il comma 4 della disposizione in commento, proroga anche per il 2023 la fase transitoria del regime per l’erogazione del 5 per mille dell’IRPEF alle ONLUS (articolo 9, comma 6, D.L. n. 228/2021).

In particolare, si stabilisce che le disposizioni in materia di destinazione del 5 per mille di cui al D.lgs. n. 111/2017, articolo 3, comma 1, lettera a), che individuano gli enti del Terzo settore che possono essere beneficiari della provvidenza (e che, a regime, hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore/RUNTS), avranno  efficacia a decorrere dal terzo (prima secondo) anno successivo a quello di operatività dello stesso, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n.  460[21].

Pertanto, con la norma in commento si prevede che anche per il 2023, come già previsto per il 2022, il contributo del 5 per mille venga attribuito alle ONLUS iscritte al 22 novembre 2021, con le modalità previste dal DPCM 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato e fino al 31 dicembre 2023[22].

ART. 9-BIS. Efficacia triennale del Programma di azione per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità

L’articolo in commento amplia la durata del Programma di azione per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (che l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ha il compito di predisporre, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, Lettera b), L. n. 18/2009).

Pertanto, la durata del già menzionato Programma passa da biennale a triennale.

ART. 10. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

[Comma 1]. Differimento divieto di circolazione veicoli a motore euro 2, categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico. La norma modifica l’articolo 4, comma 3-bis, D.L. n. 121/2021, contenente il divieto, in tutto il territorio nazionale, di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Per effetto della norma in commento, il termine del 1° gennaio 2023 viene soppresso. Conseguentemente, sia per i veicoli a motore Euro 2 che per quelli Euro 3 sopra citati, il divieto in esame decorre dal 1° gennaio 2024.

[Comma 4-bis]. Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori

La disposizione consente, anche per l’anno 2023, ai concessionari autostradali (concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici) di cui all’articolo 142, comma 4, del previgente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006) e articolo 164, comma 5, del vigente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), di modificare, attraverso l’utilizzo del prezzario di riferimento più aggiornato, il quadro economico del progetto esecutivo o il computo metrico del progetto esecutivo, approvato o in corso di approvazione alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 50/2022 (18 maggio 2022) rispetto al quale risultino già espletate le relative procedure ovvero è previsto l’avvio dell’affidamento entro il 31 dicembre 2023.

Il quadro economico (o il computo metrico del progetto) così aggiornato, è assoggettato ad approvazione del concedente e va incluso nel rapporto concessorio, in base alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti.[23]

[Comma 6].  Trasporti eccezionali. La disposizione modifica l’articolo 7-bis, comma 2, D.L. n. 146/2021 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità) che sospendeva, fino al 31 dicembre 2022, l’efficacia delle disposizioni contenute nel DM del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 28 luglio 2022, n. 242, di adozione delle linee guida dei trasporti in condizioni di eccezionalità.[24]

Per effetto della novella in commento, si differisce il termine di sospensione dell’efficacia delle disposizioni contenute nel DM n. 242 sopra citato, dal 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023, tenuto conto delle difficoltà evidenziate dagli operatori del settore nell’attuazione delle misure disposte dalle linee guida sopra citate.

[Comma 7]. Attività di formazione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico. Rinviata, dal 31 dicembre 2022, al 30 giugno 2023 la data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 206/2016, (di cui all’articolo 9, comma 2, D.L. n. 244/2016), che disciplina l’individuazione dei soggetti abilitati alla tenuta di corsi di formazione al salvamento in acque marittime, interne e piscine, oltre che al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante.

[Comma 8]. Incentivazione investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici sopra soglia.  La disposizione proroga fino al 30 settembre 2023 la disciplina contenuta nell’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, D.L. n. 76/2020[25], estendendo la relativa disciplina della procedura negoziata senza bando anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all’articolo 27, comma 8-bis, D.L. n. 83/2012, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate nelle predette aree.[26]

[Comma 11-bis]. Proroga termini in materia di Piano integrato di attività e organizzazione e Piano triennale per la prevenzione della corruzione

La disposizione proroga, per l’anno 2023, i termini per l’adozione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) previsti, rispettivamente, dall’articolo 6, comma 1, D.L. n. 80/2021 e dall’articolo 1, comma 8, L. n. 190/2012.

Per entrambi, limitatamente all’anno 2023, i termini sono differiti, dal 31 gennaio, al 31 marzo 2023.

[Comma 11-duodecies]. Proroga in materia di contratti pubblici.

Con l’articolo in esame è prorogato, dal 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023, il termine di cui all’articolo 26, comma 8, primo periodo, D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) relativo all’applicazione dei prezzari ai contratti pubblici.[27]

ART. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy

[Comma 1-bis]. Termine per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Con una modifica all’articolo 1, comma 1055, L. n. 178/2020, viene posticipato (dal 30 giugno 2023) al 30 novembre 2023, il termine ultimo per eseguire investimenti in “altri beni strumentali” nuovi (diversi dai beni strumentali, materiali e immateriali, tecnologicamente avanzati) per i quali, per l’anno 2022, spetta un credito d’imposta del 6%, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo.[28]

[Comma 1-ter]. Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Prorogato, dal 30 settembre 2023, al 30 novembre 2023, il regime del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 1057, L. n. 178/2020, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, sempre che

Il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro la stessa data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura pari o superiore al 20% del costo di acquisto.

[Comma 4]. Riorganizzazione sistema camerale Regione Sicilia.  La disposizione proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale la Regione Sicilia ha la possibilità di riorganizzare il sistema camerale regionale con proprio provvedimento, tenuto conto dell’autonomia e delle competenze ad essa proprie[29].

[Comma 4-bis.] Soggetti attuatori degli interventi al Progetto “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale - del Piano complementare al PNRR[30]

Con una modifica al comma 6, articolo 1, D.L. n. 59/2021 (Istituzione del Fondo complementare al PNRR, diretta a promuovere la realizzazione degli interventi relativi alle Case dei servizi di cittadinanza digitale “Polis”), la disposizione in esame estende, dal 31 dicembre 2023, fino al 31 dicembre 2026, la disciplina che esclude, i soggetti competenti all’attuazione dei menzionati interventi, da alcuni obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia di pari opportunità di iniziativa economica.

[Comma 5-bis]. Contributo per imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

Riconosciuto, anche per l’anno 2023, il contributo per la conversione in digitale e per la conservazione in archivi multimediali a favore delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, nel limite di spesa di 2 milioni di €.[31]

[Comma 6-bis]. Modifiche all’articolo 389, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.lgs. n. 14/2019, relativamente alla polizza assicurativa prevista a garanzia degli acquirenti di immobili da costruire

La disposizione in esame – fortemente sostenuta da Confcooperative Habitat e dall’Alleanza delle cooperative – aggiunge un periodo ulteriore al comma 3 dell’articolo 389, del sopra menzionato Codice della crisi[32], prevedendo che le disposizioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, D. Lgs. n. 122/2005 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210) con cui sono fissati il contenuto e le caratteristiche della polizza assicurativa prevista a garanzia degli acquirenti degli immobili da costruire, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio è stato rilasciato prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto (si rinvia a ConfcooperativeHabitat, Circ. n. 6/2023).

[Comma 6-sexies]. Proroga di termini in tema di concessioni su beni demaniali, di cui all’articolo 3, L. sulla concorrenza 2021, n. 118/2022

La disposizione (con una modifica all’articolo 3, L. n. 118/2022) [33] proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti gestori per finalità turistico-ricreative e sportive, riconoscendo la natura non abusiva dell’occupazione dello spazio demaniale connessa fino al menzionato termine (normativa in materia di concessioni balneari)[34].

ART. 12-bis. Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive e nei rifugi alpini.

La disposizione proroga i termini per il completamento del processo di adeguamento alle disposizioni antincendio per imprese esercenti le attività turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e per i rifugi alpini, rispettivamente al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2023.[35]

ART. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

[Commi 2 e 3]. Proroga misure imprese esportatrici colpite dal conflitto russo ucraino-Fondo Legge n. 394/81.  Le disposizioni in esame estendono dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l’operatività delle misure del Fondo di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. n. 251/81 (convertito con L. n. 394/81), per le imprese esportatrici al fine di contrastare gli effetti della crisi in Ucraina, tenuto conto dell’estensione fino al 31 dicembre 2023 del termine di validità del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (Comunicazione della Commissione europea del 9 novembre 2022-2022/C  426/01), previste dall’articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022 e dall’articolo 29, D.L. n. 50/200 (Decreto Aiuti). [36]

ART. 16. Proroga di termini in materia di sport

[Comma 1]. Termini temporali di applicazione di norme in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo. La disposizione differisce ulteriormente il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni relative al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ex D.lgs. n. 36/2021.

Si prevede, infatti, che tali disposizioni troveranno applicazione a decorrere al 1° luglio 2023 (precedente termine 1° gennaio 2023).

Conseguentemente, anche la decorrenza delle abrogazioni esplicite connesse alle nuove norme risulta differita al 1° luglio 2023.

[Comma 4]. Concessione degli impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche. La norma proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni (in attesa di rinnovo, scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2022), alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, per gli impianti ubicati su terreni demaniali o comunali[37].

ART. 16-ter. Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di Regioni e di enti locali

L’articolo interviene sulla disciplina introdotta dalla L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) relativa allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione da parte delle Regioni e gli enti locali, inserendo tra le finalità finanziabili, anche il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, della ristorazione e termale dei Comuni classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.[38]

ART. 17-bis. Misure per imprese editrici di quotidiani e periodici

La disposizione reca misure di agevolazione per le imprese editrici di quotidiani e periodici disciplinate D.Lgs. n. 70/2017,[39] tenuto conto del persistente stato di crisi del settore, prorogandole per un biennio.

In particolare, si prevede:

  • l’applicazione, anche per gli anni di contribuzione 2023 e 2024, dello specifico criterio di accesso ai contributi per l’editoria (numero minimo di copie vendute pari al 25% di quelle distribuite per le testate locali e al 15% delle copie distribuite, per le testate nazionali) e della particolare modalità di calcolo per la determinazione dei contributi (con parificazione del contributo a quello del 2019 (articolo 96, commi 3 e 5, D.L. n. 104/2020);
  • la facoltà di pagare i costi regolarmente rendicontati entro 60 giorni dall’incasso del contributo pubblico, anche per gli anni di contribuzione 2022 e 2023 (articolo 96, comma 4, D.L. n. 104/2020).

ART. 20. Proroga di termini in materia di politiche per il mare

Per il solo anno 2023, la disposizione proroga, dal 31 maggio 2023 al 31 luglio 2023 il termine per l’invio alle Camere della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare, di cui all’articolo 12, D.L. n. 173/2022 (Decreto riordino Ministeri).

ART. 20-bis. Proroga dell’operatività del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate

Rifinanziata la dotazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto a speciale, di cui all’articolo 6, comma 7, D.L. n. 81/2007, ai fini del finanziamento di progetti di sviluppo economico dei Comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale.

ART. 22. Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19

[Commi 1 e 2]. Prorogato al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio in cui l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non determina responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o erogazione dell’aiuto stesso[40].

Prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui devono essere apportate le necessarie modifiche dirette a semplificare le modalità di inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa (DM n. 115/2017 e all’articolo 52, comma 7, L. n. 234/2012).

Inoltre, sono prorogati i termini di cui ai commi 1-3 del citato articolo 35, D.L. n. 73/2022, per la registrazione presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche[41]. Pertanto, con la disposizione in esame i predetti termini sono ulteriormente prorogati e, cioè:

  • termini in scadenza dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022: proroga al 30 settembre 2023;
  • termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023: proroga al 31 marzo 2024;
  • termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024: proroga al 30 settembre 2024.

ART 22-bis. Obblighi di trasparenza.

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto-legge in commento, proroga dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, il termine previsto dall’articolo 1, comma 125-ter, L. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) relativo all’applicabilità delle sanzioni previste dalla medesima, per l’inosservanza degli obblighi informativi imposti a talune categorie di soggetti, in materia di erogazioni pubbliche, per l’anno 2023.

In sintesi, si esclude, per l’anno in corso, l’applicazione delle sanzioni connesse alla violazione degli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche che saranno applicabili a partire dal 2024.[42]

[1] Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 44/2020, 48/2020 e 54/2020; Circolare ICN S.p.a./Area Legale societaria, n. 4/2022.

Si rammenta che l’art. 2477, c.c. (come modificato dall’articolo 379, del D.lgs. n. 14/2019) individua i casi in cui è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore (nelle SRL).

Vale la pena rammentare che tali disposizioni, in virtù del noto rinvio alla disciplina SPA e SRL (ex articolo 2519 c.c.) e del rinvio specifico (ex articolo 2543 c.c. in materia di organo di controllo), riguardano direttamente tutte le società cooperative quale che sia la loro disciplina di riferimento (S.p.A. o S.r.l.).

In base alla nuova formulazione, la nomina è obbligatoria quando la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:
  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Per le società cooperative, alle ipotesi appena enunciate, si aggiunge quella contemplata dall’articolo 2543 c.c.

Conseguentemente, tutte le cooperative, oltre che nei casi sopra elencati, sono tenute a nominare l’organo di controllo anche quando emettano strumenti finanziari non partecipativi.

[2] Trattasi delle deleghe integrative e correttive di cui agli articoli: 6, comma 3, 7, comma 4, 8, comma 4, 9, comma 3, e 5, comma 3 (quest’ultima già esercitata con il D.lgs. n. 163/2022).

Per il riepilogo delle deleghe, sia principali che integrative conferite al Governo, i relativi termini e lo stato di attuazione:  https://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/deleghe/2019_86.html

[3] Il contributo in esame, si inserisce nell’ambito delle misure adottate ai fini dell’assistenza dei cittadini ucraini rifugiati in Italia, introdotte con decreti-legge e ordinanze di protezione civile conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (prorogata, dalla Legge di bilancio 2023, n. 197/2022, fino al 3 marzo 2023).

Il contributo è diretto a sostenere i costi da parte dei Comuni, per:

  • l’accoglienza di minori in strutture autorizzate o accreditate dei servizi sociali gestiti da soggetti pubblici o enti del Terzo settore;
  • a sostegno dei costi connessi con l’affidamento familiare dei minori.

[4]Decreto del Ministero dell’Interno 19 marzo 2015: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/25/15A02307/sg

[5] Trattasi dei termini di cui all’articolo 1, commi 769 e 770, L. n. 160/2019, già prorogati al 31 dicembre 2022 dall’articolo 35, comma 4, D.L. n. 73/2022 e, per effetto della proroga in commento, ulteriormente prorogati al 30 giugno 2023.

[6] V. Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 25/2022. Si rammenta, infatti, che l’articolo 26-bis sopra citato, ha modificato la disciplina riguardante l’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa resi attraverso i buoni pasto, di cui all’articolo 144, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). La disciplina vigente prevede, pertanto, che gli affidamenti in parola avvengano esclusivamente attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata attraverso il miglior rapporto qualità/prezzo.

Si è intervenuti, altresì, su alcuni criteri di valutazione dell’offerta che sono individuati nel bando.

Si è previsto, inoltre, che lo sconto incondizionato verso gli esercenti debba essere non superiore al 5% del valore nominale del buono pasto. Tale sconto remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.

Si è stabilito, infine, che le nuove disposizioni si applichino alle procedure per cui i bandi o gli avvisi siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento e per le quali non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare offerte alla medesima data, se non è prevista la pubblicazione di bandi o avvisi.

Le nuove disposizioni trovavano applicazione fino al 31 dicembre 2022.

Per effetto della disposizione in commento, esse troveranno applicazione, invece, fino alla data di acquisizione di efficacia del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici in corso di emanazione (ex articolo dell' 1, comma 1,  della  legge 21 giugno 2022, n. 78) e comunque non oltre il 30  giugno  2023.

[7] Ciò al fine di evitare che l’esame di alcune domande non sia portato a termine lasciando inevase diverse istanze presentate.

[8] Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 12-15/2022.

[9] Circolari del Servizio Legislativo e Legale n. 21/2021 e 12/2022.

[10] L’applicazione delle disposizioni sopra citate è stata già oggetto di diverse proroghe (dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 (D.L. n. 183/2020); al 31 dicembre 2021 (D.L. n. 105/2021); per ultimo, al 31 luglio 2022 (D.L. n. 228/2021). [Circolari del Servizio Legislativo e Legale n. 7, 29 e 38/2021 e 12/2022].

[11] Per i dettagli sulle definizioni agevolate: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/ultimi-provvedimenti-normativi-riscossione/legge-bilancio-2023/

[12] Pertanto, gli enti sopra citati, se alla data del 31 gennaio 2023 non hanno adottato provvedimenti con cui dispongono di non applicare l’annullamento automatico dei carichi, sono rimessi nei termini e possono adottarli entro il 31 marzo 2023. In alternativa, possono optare per l’applicazione dell’annullamento automatico secondo le disposizioni vigenti e gli importi previsti per le agenzie fiscali, le amministrazioni statali e gli enti pubblici previdenziali, con delibera da adottare sempre entro il 31 marzo 2023. In sintesi, tali enti territoriali possono decidere di applicare solo in parte il saldo e stralcio, disapplicarlo o applicarlo totalmente con provvedimento da adottare entro il 31 marzo 2023.

[13] Come noto, l’articolo 2, comma 67-bis, L. n. 191/2009, prevede l’adozione di un decreto MEF/Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente Stato/Regioni) con cui stabilire forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, (a decorrere dal 2012), per le Regioni che istituiscono una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per un determinato volume annuo non inferiore ad un importo determinato dal medesimo decreto.

Il suddetto decreto, tuttavia, non è mai stato emanato e, conseguentemente, già dal 2012 sono state adottate altre modalità di ripartizione delle risorse, affidando in via transitoria al Ministero della salute il compito di ripartire le risorse, nelle more dell’adozione del predetto decreto. Tale modalità transitoria è stata più volte prorogata negli anni. Con la disposizione in commento, pertanto, la stessa è confermata anche per il 2023.

[14] Per un focus sui punti salienti del Patto per la salute 2019-2021: https://www.camera.it/temiap/2020/01/09/OCD177-4262.pdf

[15] Per approfondimenti sugli ITS:  https://www.miur.gov.it/tematica-its

[16]Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie, anche per l’anno scolastico 2023/2024,  qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi dell’articolo 2-ter del D.lgs. n. 65/2017.

Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei, però, non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

[17] Ciò in quanto la pluralità dei provvedimenti attuativi da adottare atti a garantire una celere attuazione degli obiettivi del PNRR rendono incompatibile sia il termino ordinario di 45 giorni per rendere il parere del CSPI, sia quello ridotto di 15 giorni, entrambi non ritenuti adeguati tenuto conto delle tempiste imposte dal PNRR.

[18] Si rammenta che il Fondo in parola è uno dei principali strumenti di sostegno del settore dello spettacolo.

Esso dirige la sua attività al finanziamento di enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese svolgenti attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per le manifestazioni carnevalesche e per l’attività di promozione e sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia e all’estero.

Per tutti i dettagli relativi al Fondo, si rinvia all’apposita sezione del sito del Ministero della cultura: https://spettacolo.cultura.gov.it/contributi-fnsv-fondo-nazionale-per-lo-spettacolo-dal-vivo/

[19] Per gli approfondimenti relativi all’articolo 38-bis, relativo al regime semplificato, si rinvia al dossier parlamentare disponibile al seguente link: https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D20076a_vol_II.Pdf

[20] Pertanto, fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale, che dovranno adeguarsi alle disposizioni inderogabili del D.lgs. n. 117/2017 entro, quindi, il 31 dicembre 2023, salvo ulteriori proroghe.

Entro lo stesso termine gli enti interessati possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Si rammenta che il termine in esame è stato già precedentemente prorogato (dal 31 maggio 2022) al 31 dicembre 2022 dall’articolo 26-bis, D.L. n. 73/2022 [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 28/2022].

[21] Finalità della proroga è di evitare che le ONLUS (tenuto conto che per esse l’accesso al RUNTS non è automatico come per gli altri enti attraverso semplice trasmigrazione dai rispettivi registri al Registro unico ma, al contrario, è sottoposto ad una complessa procedura che richiede alle ONLUS- una volta che l’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’elenco delle stesse sul proprio sito istituzionale- la presentazione di un’apposita istanza per l’iscrizione nel Registro unico) possano temporaneamente, come per il 2022, anche per il 2023, restare escluse dal riparto del 5 per mille dell’IRPEF quale forma rilevante di finanziamento per gli enti no profit, considerata la loro rilevanza sociale.

Ciò in quanto l’eliminazione della disciplina relativa alle ONLUS è subordinata dal ricorrere di due condizioni, quali l’avvio del RUNTS a partire dal 23 novembre 2021 e l’autorizzazione della Commissione europea che si ipotizza debba arrivare proprio nel 2023, al termine della procedura di notifica alla Commissione delle disposizioni fiscali sottoposte a regime autorizzatorio, avviata nel 2022.

L’autorizzazione della Commissione europea, qualora arrivasse nel 2023, avrebbe efficacia nel periodo d’imposta successivo e, cioè, nel 2024. Questo richiederebbe che le ONLUS restassero iscritte nella relativa Anagrafe in attesa di iscrizione al RUNTS, perdendo, senza la proroga in commento, i requisiti per accedere al 5 per mille.

[22] Circolare Servizio Legislativo e Legale n. 12/2022.

[23] Si rammenta che la misura in esame è diretta a far fronte agli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, conseguenti alla grave crisi internazionale in atto per il conflitto Russia-Ucraina. [Circolare del Servizio legislativo e Legale n. 25/2022].

[24] Ciò al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida citate relative alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate e che fino alla medesima data continua ad applicarsi ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati con complessi veicoli a 8 o più assi, la disciplina di cui all’articolo 10, D.Lgs. n. 285/92 (Codice della strada).

[25] Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn.  52/2020 e 31/2021.

L’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, sopra citato, ha previsto la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’articolo 63, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) per i settori ordinari e di cui all’articolo 125 per i settori speciali, ai fini dell’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35, del citato Codice, anche nel caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa individuate dall’articolo 27,  D.L. n. 83/2012 che, con riferimento a tali aree e anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 31 gennaio 2020, avevano stipulato con la P.A. competente accordi di programma.

[26] Per gli approfondimenti sulle aree di crisi industriale complessa: https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/aree-di-crisi-industriale/crisi-industriale-complessa

[27] [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 25/2022]. Si rammenta, infatti, che con l’articolo 26, comma 8, sopra menzionato, sono state introdotte misure nel settore degli appalti pubblici di lavori, dirette a far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici e per garantire il completamento degli investimenti finanziati dal PNRR e dal PNC.

In particolare, si è previsto che per tutti i contratti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati in base ad offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori riferito alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, o annotate sotto la sua responsabilità nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, viene adottato, anche in deroga alle clausole contrattuali, applicando i prezzi individuati dai prezzari aggiornati in via infrannuale dalle Regioni entro il 31 luglio 2022 o nelle more degli aggiornamenti regionali, applicando la percentuale di incremento (fino al 20%) dei prezzari regionali aggiornati al 2021.

La disposizione, quindi, proroga la facoltà fino al 31 dicembre 2023.

[28] Per gli approfondimenti:  https://www.mise.gov.it/it/incentivi/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali

[29]La proroga del termine in esame, si rende necessaria al fine di consentire il completamento delle procedure di accorpamento delle Camere di Commercio siciliane, così come previsto dall’articolo 54-ter, D.L. n. 73/2021. Termine, peraltro, già per l’innanzi prorogato dall’articolo 25-quater, D.L. n. 228/2021, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022.

[30] Per tutti i dettagli sugli interventi relativi alle Case dei servizi di cittadinanza digitale “Polis”:

[31] Trattasi del contributo originariamente previsto dall’articolo 30-quater, comma 2, D.L. n. 34/2019, nel limite di 3 milioni di € il 2019. Le imprese interessate sono quelle radiofoniche di cui alla L. n. 230/90 (Legge ancora vigente, nonostante l’abrogazione disposta dall’articolo 1, comma 810, L. n. 145/2018, la cui efficacia però, è stata differita di 72 mesi rispetto alla data originaria: 1° gennaio 2019, tenuto conto del processo di riduzione ed eliminazione graduale dei contributi per l’editoria [Circolare n. 12/2022, del Servizio Legislativo e Legale].

[32] Il comma 3, articolo 389 sopra citato, prevede che le modifiche apportate agli articoli 3 e 4 del sopra menzionato D.Lgs. n. 122/2005, dagli articoli 385 e 386 del medesimo Codice della crisi, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, si applicano anche nelle more di adozione dei decreti ministeriali del Ministero della Giustizia e del Ministero delle imprese (già Mise) e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

Si rammenta che, l’articolo 4 del D.lgs. n. 122 del 2005, prevede che il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a vantaggio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

Il comma 1-bis del medesimo articolo 4, prevede che la determinazione del contenuto e delle caratteristiche della polizza di assicurazione e del relativo modello standard è demandata a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[33] [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 27/2022].

[34] In sintesi, la disposizione prevede che, sono differiti fino al 31 dicembre 2024, i termini relativi a:

a) concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio di attività turistico-ricreative e sportive (comprese le concessioni rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per la gestione di stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, noleggio imbarcazioni e natanti, gestione di strutture ricettive e attività ricreative e sportive, esercizi commerciali, servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo);

b) concessioni gestite da società e associazioni sportive iscritte al CONI o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. n. 39/2021;

c) concessioni gestite da enti del Terzo settore, ex articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) quali organismi di volontariato, APS, enti filantropici, le imprese sociali comprese le cooperative sociali, le reti associative, le SMS, le associazioni, riconosciute o meno, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o produzione o scambio di beni e servizi, iscritti nel RUNTS.

[35] Sono, inoltre, introdotti una serie di obblighi in materia di misure antincendio a carico dei titolari delle menzionate strutture ricettive e l’esonero dallo svolgimento dei corsi antincendio aziendali per i lavoratori delle strutture ricettive turistico-alberghiere che hanno già superato il periodo di addestramento volontario presso i Vigili del fuoco, i quali possono essere adibiti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza.

[36]Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia” e “Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia.”

Per le imprese colpite dai rincari e in difficoltà, si concede:

  •  l’accesso a finanziamenti agevolati a valere sul Fondo previsto dall’articolo 2, comma 1, D.L. n. 251/1981 sopra citato, assistiti da cofinanziamenti a fondo perduto di importo non superiore al 40% dell’intervento complessivo di sostegno, ai fini della patrimonializzazione delle imprese esportatrici. La misura, oggetto di proroga di un anno, opera a favore di imprese il cui fatturato medio, secondo gli ultimi 3 bilanci depositati è derivante, per almeno il 20% da esportazioni dirette verso l’Ucraina, la federazione russa e la Bielorussia;
  • la possibilità di una sospensione, fino a 12 mesi, del pagamento delle rate di restituzione del finanziamento a valere sul Fondo.  Anche tale misura, prorogata di un anno, opera a favore delle imprese di cui sopra e di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, nella Federazione Russa o Bielorussia.

Prorogata, inoltre, fino al 31 dicembre 2023, l’efficacia della norma di cui all’articolo 29, comma 2, D.L. n. 50/2022, che consente l’uso delle disponibilità del Fondo 394/81 per concedere finanziamenti agevolati a imprese esportatrici al fine di temperare gli effetti negativi alle esportazioni derivanti dai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Per i dettagli del “Quadro temporaneo di crisi” : Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19 e nel contesto di crisi energetica (camera.it)

[37]Ciò al fine di sostenere le predette società e associazioni colpite dagli effetti dell’emergenza epidemiologica e dai rincari del costo dell’energia, (fermo restando quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali), per consentire un riequilibrio finanziario delle stesse, in vista di procedure di affidamento ordinarie che saranno espletate secondo la legislazione vigente.

[38] Pertanto, per effetto della modifica in commento, le risorse svincolate in sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte delle Regioni e degli altri enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 822, L. n. 197/2022, possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

  • copertura maggiori costi energetici degli enti territoriali e degli enti del Servizio sanitario regionale;
  • copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del Servizio Sanitario regionale;
  • contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuti ai rincari energetici;
  • sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, della ristorazione e termale nei comuni classificati come montani della dorsale appenninica.

[39] Trattasi delle cooperative giornalistiche, gli enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi detenuto interamente ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in maggioranza da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro, nonché imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.

[40] L’articolo 31-octies, D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori) prevede un periodo transitorio in cui il sopra citato inadempimento di registrazione dell’aiuto non comporta alcuna responsabilità.

La disposizione, in origine, aveva previsto che il regime transitorio fosse ricompreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

Il termine è stato poi posticipato al 31 dicembre 2023 dall’articolo 35, D.L. n. 73/2022 e, per ultimo, prorogato dalla norma in commento.

[41] L’articolo proroga i termini inerenti l’obbligo di registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali non sottoposte all’emanazione di provvedimenti di concessione o autorizzazione ai fini della fruizione.

La proroga in esame si applica alla registrazione nel RNA, nonché nei registri degli aiuti di Stato-Sistema informativo agricolo nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», delle sezioni 3.1 e 3.12.

Trattasi degli aiuti di importo limitato (Sezione 3.1) e degli aiuti per il finanziamento dei costi fissi non coperti dalle imprese a causa delle perdite di fatturato (Sezione 3.12).

[42]Si rammenta che gli articoli 125, 125-bis e 125-ter sopra citati hanno introdotto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, a carico di associazioni di protezione ambientale, delle associazioni di consumatori e utenti, delle associazioni, delle Onlus e delle fondazioni, delle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e delle imprese che svolgono le attività di cui all’articolo 2195 c.c., l’obbligo di pubblicare nei propri siti internet o portali analoghi, (e per le imprese, nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato), entro il 30 giugno di ogni anno, tutte le informazioni relative a sovvenzioni e erogazioni pubbliche percepite nell’esercizio finanziario precedente. L’inosservanza dei predetti obblighi informativi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 €, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento dell’obbligo di pubblicazione.

In caso di perdurante inadempimento si applica la sanzione della restituzione di quanto percepito.

Tali sanzioni erano originariamente applicabili a partire dal 1° gennaio 2020, termine poi differito, per il 2021, al 1° gennaio 2022 e, infine, per il 2022, al 1° gennaio 2023.

Per effetto della norma in esame, si prevede, quindi, che per il 2023, il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le suddette sanzioni, decorre dal 1° gennaio 2024.

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