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Circ. n. 5/2023

Circ. n. 5/2023

Circ. n. 5/2023

DECRETO FLUSSI 2022

giani.c@confcooperative.it

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che individua le quote di ingresso dei LAVORATORI EXTRACOMUNITARI STAGIONALI E NON STAGIONALI PER L’ANNO 2022.

Si registra un incremento delle quote complessivamente previste, pari a 82.705 unità (in luogo delle 69.700 del 2021), di cui 38.705 per lavoro subordinato non stagionale o autonomo e 44.000 per lavoro subordinato stagionale (a loro volta suddivise in sotto-categorie), valore quest’ultimo leggermente al di sopra delle 42 mila dell’anno precedente.

Sul fronte delle tempistiche, tutte le domande potranno essere presentate a partire dal 27 marzo 2023, sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento in G.U., e fino al 31 dicembre 2023.

Segnaliamo sin d’ora 2 importanti novità:

  • l’art. 3 estende l’utilizzo delle quote di lavoratori subordinati non stagionali anche ai settori della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale, che si aggiungono quindi ai comparti dell’autotrasporto per conto terzi, dell’edilizia e turistico alberghiero;
  • l’art. 9, in termini generali, introduce l’onere per un datore di lavoro che presenta una qualsiasi domanda di aver prima verificato presso il centro per l’impiego competente l’indisponibilità per le stesse attività di un lavoratore già presente in Italia, profilo normativo in realtà già contenuto nel T.U. Immigrazione ma che durante tutti gli ultimi anni non era stato attivato espressamente dai diversi Decreti Flussi. E’ sempre il DPCM a chiarire cosa debba intendersi per tale indisponibilità che dovrà essere autocertificata dal datore di lavoro e che alternativamente potrà essere rappresentata dalle seguenti fattispecie:
  1. assenza di riscontro, da parte del centro per l'impiego, circa l'individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
  2. non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell'attività di selezione del personale inviato dal centro per l'impiego;
  3. mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal centro per l'impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al centro per l'impiego.

Il DPCM inoltre, replicando una pratica già in uso negli ultimi due anni, conferma all’art. 6, comma 4, una riserva di 22 mila quote per l’ingresso di lavoratori stagionali dedicata a domande presentate da organizzazioni datoriali del settore agricolo quali Confcooperative.

Come ribadito nel DPCM, in tal caso

martedì 31 gennaio 2023

Circ. n. 5/2023

DECRETO FLUSSI 2022

giani.c@confcooperative.it

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che individua le quote di ingresso dei LAVORATORI EXTRACOMUNITARI STAGIONALI E NON STAGIONALI PER L’ANNO 2022.

Si registra un incremento delle quote complessivamente previste, pari a 82.705 unità (in luogo delle 69.700 del 2021), di cui 38.705 per lavoro subordinato non stagionale o autonomo e 44.000 per lavoro subordinato stagionale (a loro volta suddivise in sotto-categorie), valore quest’ultimo leggermente al di sopra delle 42 mila dell’anno precedente.

Sul fronte delle tempistiche, tutte le domande potranno essere presentate a partire dal 27 marzo 2023, sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento in G.U., e fino al 31 dicembre 2023.

Segnaliamo sin d’ora 2 importanti novità:

  • l’art. 3 estende l’utilizzo delle quote di lavoratori subordinati non stagionali anche ai settori della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale, che si aggiungono quindi ai comparti dell’autotrasporto per conto terzi, dell’edilizia e turistico alberghiero;
  • l’art. 9, in termini generali, introduce l’onere per un datore di lavoro che presenta una qualsiasi domanda di aver prima verificato presso il centro per l’impiego competente l’indisponibilità per le stesse attività di un lavoratore già presente in Italia, profilo normativo in realtà già contenuto nel T.U. Immigrazione ma che durante tutti gli ultimi anni non era stato attivato espressamente dai diversi Decreti Flussi. E’ sempre il DPCM a chiarire cosa debba intendersi per tale indisponibilità che dovrà essere autocertificata dal datore di lavoro e che alternativamente potrà essere rappresentata dalle seguenti fattispecie:
  1. assenza di riscontro, da parte del centro per l'impiego, circa l'individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
  2. non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell'attività di selezione del personale inviato dal centro per l'impiego;
  3. mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal centro per l'impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al centro per l'impiego.

Il DPCM inoltre, replicando una pratica già in uso negli ultimi due anni, conferma all’art. 6, comma 4, una riserva di 22 mila quote per l’ingresso di lavoratori stagionali dedicata a domande presentate da organizzazioni datoriali del settore agricolo quali Confcooperative.

Come ribadito nel DPCM, in tal caso per le associazioni vige l’impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento, fino all’effettiva sottoscrizione del contratto di lavoro.

Rinviando alla circolare applicativa per gli opportuni dettagli anche relativamente alle novità rappresentate, ricordiamo come la stessa dovrebbe anche tener conto delle norme di semplificazione delle procedure per l’ingresso in Italia di lavoratori non comunitari introdotte l’anno scorso dal D.L. 73/2022 (articoli 42-45) al fine di accelerare e snellire i meccanismi di istruzione, verifica e autorizzazione delle domande(1).

Nel rimandare al provvedimento allegato, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 49 del 23 giugno 2022 - prot. n. 2677.

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