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Circ. n. 69 - 2022

Circ. n. 69 - 2022

Circ. n. 69 - 2022

Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento ed alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti – Decreto del Ministero della transizione ecologica 30 settembre 2022 - GU n.241 del 14 ottobre 2022

giani.c@confcooperative.it

Sulla GU del 14 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero della transizione ecologica 30 settembre 2022 (in allegato), che reca disposizioni di semplificazione per l'installazione degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.

Il decreto si applica alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico realizzate mediante l'installazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW che scambiano solo energia termica con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.

Il nuovo decreto, ai sensi dell'art. 25, commi 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce  le  prescrizioni per la posa in opera degli impianti destinati  al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e individua i casi in cui la realizzazione degli impianti  medesimi,  fino  a  una  potenza termica di 100 kW, rientrano nel regime dell'edilizia libera ovvero  in quello della procedura  abilitativa  semplificata  di  cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Nel provvedimento si prevede, quindi, che:

a) fino a una potenza termica di 100 kW, rientrano nel regime dell'edilizia libera:

  • sonde geotermiche estese a profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, o a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna, se verticali, con potenza termica inferiore a 50 kW;
  • impianti realizzati a servizio di edifici già esistenti, senza alterarne volumi e superfici, e quelli che non comportano modifiche delle destinazioni di uso, né interventi su parti strutturali dell'edificio, o aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.

b) si applica la procedura abilitativa semplifica (cd PAS):

  • alla realizzazione di impianti in cui le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna, con potenza termica inferiore a 100 kW.

Ai sensi del DM, è considerata «pompa di calore geotermica»: macchina termica capace di trasferire calore da una sorgente termica ad un'altra a temperatura più alta. La pompa di calore geotermica fa parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso ed è destinata al riscaldamento e raffrescamento dell'edificio servito o, più in generale, alla produzione di acqua calda o refrigerata.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.

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Circ. n. 69 - 2022

Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento ed alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti – Decreto del Ministero della transizione ecologica 30 settembre 2022 - GU n.241 del 14 ottobre 2022

giani.c@confcooperative.it

Sulla GU del 14 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero della transizione ecologica 30 settembre 2022 (in allegato), che reca disposizioni di semplificazione per l'installazione degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.

Il decreto si applica alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico realizzate mediante l'installazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW che scambiano solo energia termica con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.

Il nuovo decreto, ai sensi dell'art. 25, commi 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce  le  prescrizioni per la posa in opera degli impianti destinati  al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e individua i casi in cui la realizzazione degli impianti  medesimi,  fino  a  una  potenza termica di 100 kW, rientrano nel regime dell'edilizia libera ovvero  in quello della procedura  abilitativa  semplificata  di  cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Nel provvedimento si prevede, quindi, che:

a) fino a una potenza termica di 100 kW, rientrano nel regime dell'edilizia libera:

  • sonde geotermiche estese a profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, o a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna, se verticali, con potenza termica inferiore a 50 kW;
  • impianti realizzati a servizio di edifici già esistenti, senza alterarne volumi e superfici, e quelli che non comportano modifiche delle destinazioni di uso, né interventi su parti strutturali dell'edificio, o aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.

b) si applica la procedura abilitativa semplifica (cd PAS):

  • alla realizzazione di impianti in cui le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna, con potenza termica inferiore a 100 kW.

Ai sensi del DM, è considerata «pompa di calore geotermica»: macchina termica capace di trasferire calore da una sorgente termica ad un'altra a temperatura più alta. La pompa di calore geotermica fa parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso ed è destinata al riscaldamento e raffrescamento dell'edificio servito o, più in generale, alla produzione di acqua calda o refrigerata.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.

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