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Primo Piano

Circ. n. 7/2023

Circ. n. 7/2023

Circ. n. 7/2023

DECRETO FLUSSI 2022 PROCEDURA APPLICATIVA

giani.c@confcooperative.it

Facendo seguito al nostro precedente in materia(1) riteniamo utile approfondire alcuni passaggi delle istruzioni operative fornite con la circolare in oggetto dai Ministeri competenti, relativamente all’ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali per l’anno 2022.

Tutto ciò alla luce del DPCM del 29 dicembre u.s. che, come da noi già evidenziato, oltre a individuare il numero delle quote ammesse contiene alcune significative novità sul fronte procedurale per la presentazione delle domande a partire dal 27 marzo 2023, fatta salva la possibilità di effettuare un loro precaricamento nelle settimane precedenti fino al 22 marzo p.v.

In particolare, ricordiamo il nuovo onere in capo al datore di lavoro di verifica  presso il centro per l’impiego competente l’indisponibilità per le stesse attività di un lavoratore già presente in Italia. Come opportunamente precisato in sede di circolare si tratta di un REQUISITO NON RICHIESTO né per le domande di lavoratori STAGIONALI né per quelle relative a SOGGETTI CHE HANNO COMPLETATO PERCORSI DI FORMAZIONE ALL’ESTERO.

Rispetto a questo profilo invitiamo i soggetti interessati a prendere visione della nota predisposta appositamente da ANPAL insieme al Modello di autocertificazione (entrambi in allegato), documentazione che declina cosa debba intendersi per tale indisponibilità.

Un secondo elemento riguarda la conferma di una riserva di 22 mila quote per l’ingresso di lavoratori stagionali dedicata a domande presentate da organizzazioni datoriali del settore agricolo quali Confcooperative da esaminarsi, secondo quanto ribadito dalla circolare, in via prioritaria rispetto alle altre istanze di lavoro stagionale.

Inoltre, in termini procedurali la circolare tiene doverosamente conto delle norme di semplificazione introdotte con il D.L. n. 73/2022(2) tra le quali, in particolare:

  • un termine di 30 giorni ai fini del rilascio del nulla osta da parte dello sportello unico per l‘immigrazione, con un meccanismo di silenzio-assenso qualora si superasse in assenza di pareri tale scadenza, fatta salva una revoca del permesso ex post qualora si riscontrassero successivamente eventuali elementi ostativi al suo rilascio;
  • un rilascio del visto di ingresso da parte della rappresentanza diplomatica italiana nel proprio paese di origine dopo 20 giorni dalla richiesta, in luogo del termine di 30 giorni previsto in passato;
  • il rinvio esclusivo ai professionisti quali intermediari autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979 e, soprattutto, alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

    martedì 7 febbraio 2023

Circ. n. 7/2023

DECRETO FLUSSI 2022 PROCEDURA APPLICATIVA

giani.c@confcooperative.it

Facendo seguito al nostro precedente in materia(1) riteniamo utile approfondire alcuni passaggi delle istruzioni operative fornite con la circolare in oggetto dai Ministeri competenti, relativamente all’ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali per l’anno 2022.

Tutto ciò alla luce del DPCM del 29 dicembre u.s. che, come da noi già evidenziato, oltre a individuare il numero delle quote ammesse contiene alcune significative novità sul fronte procedurale per la presentazione delle domande a partire dal 27 marzo 2023, fatta salva la possibilità di effettuare un loro precaricamento nelle settimane precedenti fino al 22 marzo p.v.

In particolare, ricordiamo il nuovo onere in capo al datore di lavoro di verifica  presso il centro per l’impiego competente l’indisponibilità per le stesse attività di un lavoratore già presente in Italia. Come opportunamente precisato in sede di circolare si tratta di un REQUISITO NON RICHIESTO né per le domande di lavoratori STAGIONALI né per quelle relative a SOGGETTI CHE HANNO COMPLETATO PERCORSI DI FORMAZIONE ALL’ESTERO.

Rispetto a questo profilo invitiamo i soggetti interessati a prendere visione della nota predisposta appositamente da ANPAL insieme al Modello di autocertificazione (entrambi in allegato), documentazione che declina cosa debba intendersi per tale indisponibilità.

Un secondo elemento riguarda la conferma di una riserva di 22 mila quote per l’ingresso di lavoratori stagionali dedicata a domande presentate da organizzazioni datoriali del settore agricolo quali Confcooperative da esaminarsi, secondo quanto ribadito dalla circolare, in via prioritaria rispetto alle altre istanze di lavoro stagionale.

Inoltre, in termini procedurali la circolare tiene doverosamente conto delle norme di semplificazione introdotte con il D.L. n. 73/2022(2) tra le quali, in particolare:

  • un termine di 30 giorni ai fini del rilascio del nulla osta da parte dello sportello unico per l‘immigrazione, con un meccanismo di silenzio-assenso qualora si superasse in assenza di pareri tale scadenza, fatta salva una revoca del permesso ex post qualora si riscontrassero successivamente eventuali elementi ostativi al suo rilascio;
  • un rilascio del visto di ingresso da parte della rappresentanza diplomatica italiana nel proprio paese di origine dopo 20 giorni dalla richiesta, in luogo del termine di 30 giorni previsto in passato;
  • il rinvio esclusivo ai professionisti quali intermediari autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979 e, soprattutto, alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, il compito di verificare e asseverare l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate per il medesimo periodo dalla stessa impresa in relazione alla propria capacità economica e alle relative esigenze. Asseverazione non richiesta nel caso di domande presentate da quelle organizzazioni come Confcooperative che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro un apposito protocollo di intesa, ma in cui si garantisce di fatto che le domande veicolate contengono i presupposti altrimenti oggetto di asseverazione;
  • per le domande presentate dalle organizzazioni che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro il protocollo di cui sopra, l’applicazione di una procedura più fluida già in essere in merito all’ingresso per lavoro in casi particolari (dirigenti/personale altamente qualificato e professori universitari), in base alla quale il nulla osta viene ad essere sostituito da una comunicazione del datore di lavoro contenente la proposta di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato, da inviarsi con modalità informatiche direttamente ai fini del rilascio del visto di ingresso.

 

 

Altri profili degni di nota approfonditi nella circolare riguardano gli stringenti requisiti richiesti con riferimento ai lavoratori non stagionali (conducenti) del settore autotrasporto merci per conto terzi e alle modalità di verifica riconducibili all’ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato percorsi di formazione all’estero ex art. 23 del Testo Unico Immigrazione.

Nel rimandare alla documentazione allegata per ulteriori dettagli, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 5 del 30 gennaio 2023 - prot. n. 408.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 49 del 23 giugno 2022 – prot. n. 2677.

 

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