News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 

 

 

 

Primo Piano

Circ. n. 72/2022

Circ. n. 72/2022

Circ. n. 72/2022

DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176, Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (GU n.270 del 18-11-2022) (GU n.269 del 17 novembre 2022)

giani.c@confcooperative.it

É stato pubblicato in G.U. 18 novembre 2022, n. 270 il decreto Aiuti-quater (D.L. 18/11/2022, n. 176) che segue la scia tracciata da precedenti decreti “aiuto”, da un lato prorogando alcune delle disposizioni in esse contenuti (come, ad esempio, i bonus per le imprese energivore, gasivore, non energivore e non gasivore che vengono estesi anche al mese di dicembre) e, dall’altro lato,  intervenendo su alcune importanti disposizioni quali quelle relative al superbonus (che viene abbassato, dal 2023, al 90% ma con alcune eccezioni, come, ad esempio, quelle relative ai lavori con CILA presentata).

Di seguito una sintesi delle disposizioni approvate.

 

STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO

  • CAPO I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (artt. 1- 7)
  • CAPO II - Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per
    l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle
    procedure (artt.8-11)
  • CAPO III - Disposizioni finanziarie e finali (artt. 9-16)

 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, PER IL MESE DI DICEMBRE 2022

(Rif. art.1)

Proroga i bonus per le imprese energivore e non, gasivore e non. In particolare, i crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dal decreto Aiuti ter (art. 1, D.L. n. 144/2022) vengono estesi anche al mese di dicembre 2022 nelle medesime misure (art. 1).

Inoltre:

- in relazione ai crediti d’imposta previsti per il terzo trimestre 2022 dal decreto Aiuti bis (art. 6, D.L. n. 115/2022), viene previsto che essi possono essere utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari ovvero dai cessionari, entro la data del 30 giugno 2023.

- entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Per il dettaglio dei crediti di imposta si rinvia alla lettura della circolare del Servizio Ambiente ed energia n.71 del 2022.

Di seguito si illustra l’andamento della misura dei crediti d’imposta analizzati, come modificati nel tempo:

Credito di imposta

Primo trimestre 2022 (DL 4/2022)

Secondo trimestre 2022 (DL 17 e 21/2022)

Terzo trimestre 2022 (DL 115/2022)

Ottobre

mercoledì 30 novembre 2022

Circ. n. 72/2022

DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176, Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (GU n.270 del 18-11-2022) (GU n.269 del 17 novembre 2022)

giani.c@confcooperative.it

É stato pubblicato in G.U. 18 novembre 2022, n. 270 il decreto Aiuti-quater (D.L. 18/11/2022, n. 176) che segue la scia tracciata da precedenti decreti “aiuto”, da un lato prorogando alcune delle disposizioni in esse contenuti (come, ad esempio, i bonus per le imprese energivore, gasivore, non energivore e non gasivore che vengono estesi anche al mese di dicembre) e, dall’altro lato,  intervenendo su alcune importanti disposizioni quali quelle relative al superbonus (che viene abbassato, dal 2023, al 90% ma con alcune eccezioni, come, ad esempio, quelle relative ai lavori con CILA presentata).

Di seguito una sintesi delle disposizioni approvate.

 

STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO

  • CAPO I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (artt. 1- 7)
  • CAPO II - Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per
    l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle
    procedure (artt.8-11)
  • CAPO III - Disposizioni finanziarie e finali (artt. 9-16)

 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, PER IL MESE DI DICEMBRE 2022

(Rif. art.1)

Proroga i bonus per le imprese energivore e non, gasivore e non. In particolare, i crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dal decreto Aiuti ter (art. 1, D.L. n. 144/2022) vengono estesi anche al mese di dicembre 2022 nelle medesime misure (art. 1).

Inoltre:

- in relazione ai crediti d’imposta previsti per il terzo trimestre 2022 dal decreto Aiuti bis (art. 6, D.L. n. 115/2022), viene previsto che essi possono essere utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari ovvero dai cessionari, entro la data del 30 giugno 2023.

- entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Per il dettaglio dei crediti di imposta si rinvia alla lettura della circolare del Servizio Ambiente ed energia n.71 del 2022.

Di seguito si illustra l’andamento della misura dei crediti d’imposta analizzati, come modificati nel tempo:

Credito di imposta

Primo trimestre 2022 (DL 4/2022)

Secondo trimestre 2022 (DL 17 e 21/2022)

Terzo trimestre 2022 (DL 115/2022)

Ottobre - dicembre 2022 (DL 144/2022 e DL 176/2022)

Imprese energivore

20%

25%*

25%

40%

*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 20 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 17 del 2022, è stato così rideterminato dal decreto-legge n. 21 del 2022.

Credito di imposta

Secondo trimestre 2022

(DL 50/2022)

 contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

Terzo trimestre 2022

(DL 115/2022)

contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW,

Ottobre - dicembre 2022 (DL 144/2022 e DL 176/2022

 contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW

Imprese non energivore

15%*

15%

30%

*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 12 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 21 del 2022 è stato poi rideterminato dall’articolo 2 del decreto-legge n. 50 del 2022.

Credito di imposta

Primo trimestre 2022

(DL 50/2022 e 4/2022)

Secondo trimestre 2022

(DL 21 e 50/2022)

Terzo trimestre 2022

(DL 115/2022)

Ottobre - dicembre 2022 (DL 144/2022 e DL 176/2022

Imprese gasivore

10%

25%*

25%

40%

* Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 15 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 17 del 2022, è stato poi rideterminato al 20 per cento dal decreto-legge n. 21 del 2022 e al 25 per cento dal decreto-legge n. 50 del 2022.

Credito di imposta

Secondo trimestre 2022 (DL 50 del 2022)

Terzo trimestre 2022 (DL 115/2022)

Ottobre -  dicembre 2022

(DL 144/2022 e DL 176/2022

Imprese non gasivore

25%*

25%

40%

*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 20 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 21 del 2022, è stato così rideterminato dal decreto-legge n. 50 del 2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI

(Rif. art.2)

A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022: le aliquote di accisa dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE IL CARO BOLLETTE

(Rif. art.3)

La norma introduce misure per la rateizzazione bollette per le imprese.

In particolare, al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione, in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Per ottenere la rateizzazione occorre presentare apposita richiesta ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Il tasso di interesse eventualmente applicato non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata.

É possibile:

- ricevere una fideiussione assicurativa contro garantita da Sace;

- chiedere alle banche finanziamenti garantiti da Sace.

La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive.

L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e non (art. 1 D.L. n. 176/2022 e art. 1 D.L. n.144/2022).

Il comma 9 innalza, per il solo 2022, il tetto dell’esenzione fiscale dei cosiddetti “fringe benefit” aziendali, dagli attuali 600 euro a 3mila euro. Si tratta di una misura di welfare aziendale che punta a incrementare gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas).

Tra le disposizioni adottate per fronteggiare il caro bollette si segnala,  al comma 12, l’incremento da 120 milioni di euro a 170 milioni di euro del fondo previsto dall’articolo 8 del Decreto legge “Aiuti – ter” (DL n.144 del 2022) destinato al riconoscimento di  un  contributo straordinario a favore degli  enti  del  Terzo  settore  elencati nella norma, delle organizzazioni di volontariato e  delle  associazioni  di  promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui  all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di  utilità sociale  e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che  erogano servizi  socio-sanitari e socio-assistenziali  svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità.  La norma, quindi, prevede che una quota del Fondo, pari a  50  milioni  di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, di  un   contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli  enti  del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo  settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle associazioni   di promozione sociale coinvolte nel processo di  trasmigrazione  di  cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di  servizi  alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti  religiosi  civilmente   riconosciuti,   che   erogano   servizi sociosanitari  e  socioassistenziali  in  regime  semiresidenziale  e residenziale in favore di anziani.

MISURE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI GAS NATURALE

(Rif. art. 4)

 La norma introduce misure finalizzate al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, consentendo, tra l’altro, il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette,  limitatamente  ai  siti  aventi  un  potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.

     

PROROGHE DI TERMINI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE

(Rif. art. 5)

Slitta a partire dal 10 gennaio 2024, l’abrogazione della norma (art. 22, c. 2, terzo periodo, D.Lgs. n. 164/2000) secondo cui per i soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento per il gas.

Inoltre, si modifica l’art.5-bis D.L. n. 50/2022 secondo cui al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il GSE, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 marzo 2023 (invece che 31 dicembre 2022 come previsto dalla norma originaria), nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO

(Rif. art. 7)

I contributi previsti dal decreto Aiuti ter (art. 14 D.L. n. 144/2022) destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

MODIFICHE AGLI INCENTIVI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (SUPERBONUS)

(Rif. art.9)

Il decreto Aiuti quater ha rimodulato le aliquote delle detrazioni del superbonus in quattro scaglioni a seconda del periodo in cui vengono sostenute le spese. Si prevede il 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre, il 90% per quelle sostenute fino a tutto il 2023, mentre si va dal 70% al 65% rispettivamente per il 2024 e il 2025. Quanto agli interventi sulle unità immobiliari delle persone fisiche, il 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, purchè al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%. Gli edifici unifamiliari possono usufruire del bonus 90% purchè siano abitazioni principali ed il reddito del contribuente non sia superiore a 15.000 euro.

Più in dettaglio, tra le novità si segnalano:

- la percentuale di detrazione per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e dalle ONLUS. APS e OdV, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione la detrazione viene così riformulata:  

la misura del contributo è quindi del

  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022,
  • 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023,
  • 70% per quelle sostenute nell'anno 2024,
  • 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

- slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine ultimo per completare i lavori relati agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati; per i lavori su unità unifamiliari, ai fini della detrazione occorre essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento;

- per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro. Per il calcolo di tale reddito di riferimento occorre sommare i redditi complessivi, dell’anno precedente quello in cui si sostiene la spesa, del richiedente e, se presenti nel nucleo familiare, del coniuge (o convivente o unito civilmente) e dei familiari fiscalmente a carico. L’importo così ottenuto va diviso per un coefficiente che è pari a 1 se c’è solo il richiedente. Se c’è anche il coniuge/convivente/unito civilmente, al coefficiente si aggiunge 1; se c’è un familiare a carico si aggiunge 0,5; con due familiari si aggiunge 1; con tre o più familiari si aggiunge 2;

-  le modifiche che riguardano il primo periodo del comma 8-bis (ossia la “sforbiciata” delle aliquote) non si applicheranno agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13- ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo. Quindi, per tutti i lavori in corso e per chi è in possesso di Cila alla data del 25 novembre 2022 (in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori deve essere adottata in data antecedente al 25 novembre 2022) continuerà a valere lo sconto massimo del 110%; lo stesso dicasi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;

- stessa percentuale del 110% viene confermata per la ricostruzione delle abitazioni che ricadono all’interno del cratere sismico. Viene mantenuta l’agevolazione massima al 110%, per gli interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie, fino al 2025;

- per gli interventi rientranti nel Superbonus, i crediti d’imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura relativi a comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Infine, viene previsto che gli interventi sulle villette unifamiliari dovranno riguardare unità immobiliari di cui il contribuente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.

Documenti da scaricare