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Primo Piano

Circ. n. 73/2022

Circ. n. 73/2022

Circ. n. 73/2022

Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” – Attribuzioni Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed altre disposizioni di interesse ambientale

giani.c@confcooperative.it

Con il decreto-legge 11 novembre 2022 sono state approvate le disposizioni di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

L’articolo 1, fermo restando il numero complessivo di dicasteri pari a 15, modifica la denominazione di 5 di essi come segue: il Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riassume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precedente al riordino dei ministeri operata con il DL 22/2021; il Ministero dell'istruzione in Ministero dell’istruzione e del merito.

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(Articolo 4)

L’articolo 4 ridenomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero della transizione ecologica venga denominato “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”. Il comma 2, in linea con la richiamata denominazione, apporta una serie di modifiche di coordinamento normativo con particolare riguardo al decreto legislativo n. 300 del 2009. In dettaglio, viene integrata la b) del comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999 nell’ottica di richiamare espressamente la generale competenza del Ministero stesso in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA – CITE

(Articolo 11)

L’articolo 11 apporta una serie di modifiche alla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all’art. 57-bis del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), nonché alla denominazione e ai contenuti del Piano per la transizione ecologica.

Le principali modifiche sono finalizzate al coinvolgimento, nell’organizzazione del CITE, dell'istituendo Ministero delle imprese e del made in Italy - tenuto conto dei riflessi, sul settore produttivo, della transizione ecologica e dell'attuale contesto di crisi energetica - nonché all’inserimento delle materie energetiche tra quelle che devono essere coordinate dal Piano per la transizione ecologica.

Si ricorda che il CITE è stato istituito dall’art. 4 del decreto-legge n. 22 del 2021. Con il successivo D.P.C.M. 19 luglio 2021 è stato adottato il regolamento interno del CITE. L’art. 4 del D.L. 22/2021 prevede, tra l'altro, che spetta al CITE l'approvazione del piano per la

mercoledì 30 novembre 2022

Circ. n. 73/2022

Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” – Attribuzioni Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed altre disposizioni di interesse ambientale

giani.c@confcooperative.it

Con il decreto-legge 11 novembre 2022 sono state approvate le disposizioni di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

L’articolo 1, fermo restando il numero complessivo di dicasteri pari a 15, modifica la denominazione di 5 di essi come segue: il Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riassume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precedente al riordino dei ministeri operata con il DL 22/2021; il Ministero dell'istruzione in Ministero dell’istruzione e del merito.

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(Articolo 4)

L’articolo 4 ridenomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero della transizione ecologica venga denominato “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”. Il comma 2, in linea con la richiamata denominazione, apporta una serie di modifiche di coordinamento normativo con particolare riguardo al decreto legislativo n. 300 del 2009. In dettaglio, viene integrata la b) del comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999 nell’ottica di richiamare espressamente la generale competenza del Ministero stesso in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA – CITE

(Articolo 11)

L’articolo 11 apporta una serie di modifiche alla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all’art. 57-bis del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), nonché alla denominazione e ai contenuti del Piano per la transizione ecologica.

Le principali modifiche sono finalizzate al coinvolgimento, nell’organizzazione del CITE, dell'istituendo Ministero delle imprese e del made in Italy - tenuto conto dei riflessi, sul settore produttivo, della transizione ecologica e dell'attuale contesto di crisi energetica - nonché all’inserimento delle materie energetiche tra quelle che devono essere coordinate dal Piano per la transizione ecologica.

Si ricorda che il CITE è stato istituito dall’art. 4 del decreto-legge n. 22 del 2021. Con il successivo D.P.C.M. 19 luglio 2021 è stato adottato il regolamento interno del CITE. L’art. 4 del D.L. 22/2021 prevede, tra l'altro, che spetta al CITE l'approvazione del piano per la transizione ecologica. In attuazione di tale disposizione, il piano per la transizione ecologica è stato approvato con la delibera CITE 8 marzo 2022, n. 1.

La lettera b), numero 1) dell’articolo in commento, quindi, interviene sul comma 3 dell’articolo 57-bis del codice ambientale al fine di modificare la denominazione del Piano per la transizione ecologica (PTE), che assume la nuova denominazione di Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica (PTESE) e precisa che tale piano non si limita al coordinamento delle politiche nelle materie indicate nel comma medesimo, ma provvede anche al coordinamento (nelle stesse materie) delle misure di incentivazione nazionale ed europea.

La lettera b), numero 2), integra il testo del comma 3 dell’art. 57-bis al fine di aggiungere, nell’elenco di materie che devono essere coordinate dal PTESE, le materie seguenti (nuove lettere da f-ter a f- quinquies):

- sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica;

- utilizzo delle fonti rinnovabili e dell’idrogeno;

- sicurezza energetica.

La lettera c) modifica il comma 4 dell’articolo 57-bis del Codice, ove sono disciplinati i contenuti del PTESE, al fine di precisare che tale piano non individua le fonti di finanziamento ma si limita a indicare le fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti.

POLITICHE DEL MARE E COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE DEL MARE

(Articolo 12)

L’articolo 12 disciplina gli interventi in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche del mare e l’istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM).

L’art. 12 inserisce l’art. 4-bis nel D.Lgs. n. 303/1999 (sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), al fine di disciplinare, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli indirizzi strategici per le politiche del mare e l’istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (d’ora in avanti CIPOM).

Il comma 2 del nuovo art. 4-bis dispone l’istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), a cui è assegnato il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.

Il comma 3 stabilisce che il CIPOM provvede all’elaborazione e all’approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:

a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;

b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all’archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell’acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;

c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;

d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;

e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;

f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative.

Il comma 8 del nuovo art. 4-bis prevede l’approvazione triennale da parte del CIPOM del Piano del mare, che costituisce il riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il comma 9 stabilisce il monitoraggio del CIPOM sull'attuazione del Piano, che viene aggiornato annualmente, in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea, mentre il comma 10 prevede la trasmissione alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.

   

            Cordiali saluti.

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