Circ. n. 73/2022
ISTRUZIONI INPS BONUS UNA TANTUM 150€
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Facendo seguito al nostro commento sull’entrata in vigore del D.L. n. 144/2021(1), c.d. Decreto Aiuti-ter tuttora in fase di conversione, segnaliamo la circolare INPS in oggetto con cui l’Istituto ha emanato le istruzioni applicative in merito alla nuova indennità una tantum pari a 150€ prevista all’art. 18 in favore di lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile nel mese (di competenza) di novembre fino a 1.538 €.
Evidenziamo che per il riconoscimento di questa nuova indennità la scelta del legislatore è stata quella di individuare più agevolmente un limite massimo di retribuzione oltre la quale i lavoratori non ne hanno diritto, diversamente dalla precedente una tantum di 200 € prevista dal D.L. n. 50/2022(2) rispetto alla quale, come si ricorderà, la legittimità a fruirne era legata al diritto di un soggetto di beneficiare dell’esonero contributivo pari a 0,8 punti percentuali previsto dall’ultima legge di bilancio.(3)
Questa nuova impostazione del legislatore determina senza alcun problema l’applicabilità dell’indennità una tantum di 150 €, sempreché ne ricorrano i requisiti, anche in favore dei lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di cui all’art. 4, comma 3, della Legge n. 381/1991, per i quali era stata inizialmente messa in discussione la fruizione dell’una tantum di 200 €.
Detto ciò, nel sottolineare che l’impianto applicativo della misura è sostanzialmente analogo a quello utilizzato per il riconoscimento della precedente una tantum, la nuova indennità andrà anticipata dai rispettivi datori di lavoro con la stessa busta paga di competenza del mese di novembre (erogabile anche a dicembre), salvo successiva compensazione da parte loro del credito maturato tramite Uniemens.
Rispetto al fatto che l’una tantum dovrà essere erogata con la retribuzione di competenza del mese di novembre in favore di quei soggetti con una retribuzione imponibile fino a 1.538€ relativamente a quello stesso mese, questo potrebbe determinare alcune criticità in termini di tempistiche necessarie per avere a disposizione in tempo utile il cedolino paga che certifichi appunto il non superamento della soglia.
Criticità che non si pone laddove la retribuzione di competenza di novembre sia erogata a dicembre.
Peraltro, come per la precedente una tantum, l’erogazione dell’una tantum avverrà previa richiesta del singolo lavoratore interessato che dovrà dichiarare contestualmente di non aver fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro, oltre che di non aver diritto in base all’art. 19 del medesimo D.L. 144/2022, vale a dire in qualità di titolare di trattamento pensionistico o di percettore del Reddito di Cittadinanza.
Richiamiamo ulteriori profili degni di nota per il riconoscimento dell’indennità:
- spetterà una sola volta, anche nel caso di compresenza di più contratti di lavoro, se sussiste rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato, anche part-time) nel mese di novembre;
- restano interessati dalla misura anche quei soggetti con una copertura contributiva integrale figurativa dell’INPS, prevista ad esempio nel caso di persone in cassa integrazione o donne in maternità;
- non si applica per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), perché per loro la normativa vigente (art. 1, comma 10, della legge n. 81/2006) esclude il meccanismo di compensazione tra contributi previdenziali e prestazioni a carico dell’INPS anticipate dai datori di lavoro (meccanismo praticabile invece nel caso degli operai agricoli a tempo indeterminato OTI) - tali soggetti tuttavia, se in possesso dei requisiti previsti all’art. 19 del medesimo D.L. n. 144/2022, sono ricompresi nell’ambito dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti per i quali l’indennità, potrà essere pagata direttamente da INPS previa presentazione di apposita domanda;
- va versata anche a quei soggetti (es. lavoratori stagionali, intermittenti, lavoratori dello spettacolo, etc.) che potenzialmente ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 144/2022 e al ricorrere di determinati requisiti posti dalla stessa norma potrebbero ricevere direttamente dall’INPS la medesima indennità a fronte di apposita domanda (in quel caso, sarà INPS a non pagare l’una tantum avendo riscontrato l’anticipazione del bonus da parte dei rispettivi datori di lavoro).
Nel rinviare alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti rimaniamo a disposizione per ogni eventuale necessità.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 67 del 27 settembre 2022 – prot. n. 3613.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 40 del 20 maggio 2022 – prot. n. 2222.
(3) Meccanismo che determinava anche in quel caso, ma in maniera indiretta, la previsione di un limite di retribuzione mensile, significativamente più alto, di 2.692 € ai fini della fruizione dell’indennità.
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