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Circ. n. 75/2022

Circ. n. 75/2022

Circ. n. 75/2022

INPS - BONUS UNA TANTUM 200€ PRECISAZIONI E NUOVE ISTRUZIONI CONFERMA RICONOSCIMENTO AI LAVORATORI SVANTAGGIATI DELLE COOPERATIVE SOCIALI

giani.c@confcooperative.it

Facendo seguito ai nostri precedenti in materia, in particolare alla nostra circolare di luglio(1) con cui avevamo riportato un chiarimento avuto dall’INPS sulla legittimità del riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 € prevista dal D.L. n. 50/2022(2) anche ai lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di cui all’art. 4, comma 3, della Legge 381/1991, segnaliamo la conferma formale da parte dell’Istituto nel loro nuovo messaggio.

Inoltre, l’INPS coglie l’occasione per puntualizzare esplicitamente che la medesima una tantum di 200 € va riconosciuta anche in favore dei soggetti svantaggiati di cui all’art. 4, comma 3-bis(3) della Legge n. 381/1991, per i quali – come ricorda INPS – è prevista una specifica agevolazione pari al 95% della contribuzione dovuta.

Tutto ciò sempre alla luce del principio già noto per cui l’indennità in questione spetta laddove si riscontri semplicemente il diritto a fruire dell’esonero contributivo pari a 0,8% previsto dall’ultima legge di bilancio e non il suo effettivo e pieno godimento, fattispecie rintracciabile nel caso delle persone svantaggiate delle cooperative sociali di inserimento lavorativo.

Sotto un altro punto di vista, ma sempre sulla base del principio generale appena esposto, l’INPS chiarisce che la predetta una tantum spetta non solo a coloro per i quali la retribuzione relativa al mese di luglio 2022 risultava azzerata per effetto di eventi tutelati, quali ad esempio la sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali o congedi - passaggio già chiarito con la circolare INPS n. 73 del 24 giugno u.s.(4) – ma anche in caso di aspettativa sindacale, sospensione dell’esercizio delle professioni sanitarie in conseguenza di inadempimento vaccinale e per qualsiasi ipotesi comunque denominata di aspettativa o congedo prevista dal CCNL di settore.

Operativamente, laddove l’una tantum di 200 € non fosse stata anticipata nei mesi scorsi alla luce dei casi sopra rappresentati ma più in generale per qualsiasi motivo amministrativo/gestionale come ad esempio una tardiva dichiarazione obbligatoria resa da parte del lavoratore interessato, i datori potranno comunque erogarla procedendo poi a regolarizzare il proprio credito in compensazione attraverso il flusso Uniemens entro il 30 dicembre 2022 (30 novembre nel caso di datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato).

Nel rinviare alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti rimaniamo a disposizione per ogni eventuale necessità.

lunedì 24 ottobre 2022

Circ. n. 75/2022

INPS - BONUS UNA TANTUM 200€ PRECISAZIONI E NUOVE ISTRUZIONI CONFERMA RICONOSCIMENTO AI LAVORATORI SVANTAGGIATI DELLE COOPERATIVE SOCIALI

giani.c@confcooperative.it

Facendo seguito ai nostri precedenti in materia, in particolare alla nostra circolare di luglio(1) con cui avevamo riportato un chiarimento avuto dall’INPS sulla legittimità del riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 € prevista dal D.L. n. 50/2022(2) anche ai lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di cui all’art. 4, comma 3, della Legge 381/1991, segnaliamo la conferma formale da parte dell’Istituto nel loro nuovo messaggio.

Inoltre, l’INPS coglie l’occasione per puntualizzare esplicitamente che la medesima una tantum di 200 € va riconosciuta anche in favore dei soggetti svantaggiati di cui all’art. 4, comma 3-bis(3) della Legge n. 381/1991, per i quali – come ricorda INPS – è prevista una specifica agevolazione pari al 95% della contribuzione dovuta.

Tutto ciò sempre alla luce del principio già noto per cui l’indennità in questione spetta laddove si riscontri semplicemente il diritto a fruire dell’esonero contributivo pari a 0,8% previsto dall’ultima legge di bilancio e non il suo effettivo e pieno godimento, fattispecie rintracciabile nel caso delle persone svantaggiate delle cooperative sociali di inserimento lavorativo.

Sotto un altro punto di vista, ma sempre sulla base del principio generale appena esposto, l’INPS chiarisce che la predetta una tantum spetta non solo a coloro per i quali la retribuzione relativa al mese di luglio 2022 risultava azzerata per effetto di eventi tutelati, quali ad esempio la sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali o congedi - passaggio già chiarito con la circolare INPS n. 73 del 24 giugno u.s.(4) – ma anche in caso di aspettativa sindacale, sospensione dell’esercizio delle professioni sanitarie in conseguenza di inadempimento vaccinale e per qualsiasi ipotesi comunque denominata di aspettativa o congedo prevista dal CCNL di settore.

Operativamente, laddove l’una tantum di 200 € non fosse stata anticipata nei mesi scorsi alla luce dei casi sopra rappresentati ma più in generale per qualsiasi motivo amministrativo/gestionale come ad esempio una tardiva dichiarazione obbligatoria resa da parte del lavoratore interessato, i datori potranno comunque erogarla procedendo poi a regolarizzare il proprio credito in compensazione attraverso il flusso Uniemens entro il 30 dicembre 2022 (30 novembre nel caso di datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato).

Nel rinviare alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti rimaniamo a disposizione per ogni eventuale necessità.

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 57 del 26 luglio 2022 – prot. n. 2972.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 40 del 20 maggio 2022 – prot. n. 2222.

(3) Persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti  di ospedali  psichiatrici  giudiziari  e  persone  condannate  e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo  21  della legge 26 luglio  1975,  n.  354.

 

 

(4) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 42 del 27 maggio 2022 – prot. n. 2351.

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