Circ. n. 76/2022
FONDO NUOVE COMPETENZE RIFINANZIAMENTO
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Anticipiamo il testo del decreto in oggetto, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e già registrato alla Corte dei Conti, con cui si procede (art. 1) al rifinanziamento per un 1 MILIARDO di euro del Fondo Nuove Competenze (FNC) di cui all’articolo 88 del D.L. n. 34/2020(1).
Si tratta di un provvedimento atteso da molto tempo che riapre la possibilità per i datori di lavoro interessati di veder finanziato, seppur in parte, il costo delle ore di formazione derivanti da ACCORDI SINDACALI DI SECONDO LIVELLO SOTTOSCRITTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 finalizzati ad una rimodulazione dell’orario di lavoro, con specifica destinazione di parte dell’orario di lavoro a percorsi formativi di sviluppo delle competenze.
In termini operativi, tuttavia, per l’invio delle domande all’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive (www.anpal.gov.it), si deve ancora attendere l’emanazione di uno specifico Avviso pubblico da parte dell’ANPAL che rimane responsabile per la gestione di questa misura.
Rinviando per ulteriori dettagli applicativi a tale avviso - su cui non mancheremo di aggiornarvi quando sarà emanato – il nuovo decreto contiene NOVITA’ SIGNIFICATIVE rispetto al precedente decreto interministeriale del 9 ottobre 2020(2) con cui più di 2 anni fa è stata data prima attuazione al Fondo e che rimane valido per quanto compatibile e non diversamente disciplinato dal provvedimento in esame.
Un primo ambito di attenzione e novità riguarda gli ONERI FINANZIABILI (art. 2) così riassumibili:
- un ammontare pari solo al 60% della retribuzione oraria, al netto degli oneri contributivi a carico del lavoratore, calcolando la retribuzione oraria a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore, considerate quale tempo lavorativo annuo standard;
- per intero gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione, inclusa la quota a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo (gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui sopra).
La retribuzione torna ad essere finanziabile al 100% dal Fondo SOLO in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione dell’orario normale di lavoro a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale, che riguardi per almeno un triennio tutti i lavoratori dell’azienda.
Il contributo, fino ad un massimo per domanda pari a 10 milioni di euro (tetto questo non presente in precedenza), sarà erogato da INPS sulla base dell’istruttoria condotta da ANPAL e potrà essere concessa un’anticipazione, nel limite del 40% del contributo concesso (non più 70%), previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
In secondo luogo, come specificato all’art. 3 del decreto, viene puntualmente circoscritto l’AMBITO CUI È LEGATA LA NECESSITA’ DI AGGIORNAMENTO DELLE PROFESSIONALITA’ dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, da individuarsi in funzione di uno dei seguenti processi e da indicare in sede di accordo di II livello:
- innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
- innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili;
- innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
- innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
- innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
- promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Sono ammissibili a finanziamento anche quelle domande presentate a fronte di accordi di secondo livello che identifichino un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art. 43 del D.L. n. 112/2008 ovvero da parte di datori di lavoro che abbiano fatto ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’art. 1, comma 478, della legge di bilancio 2022.
Sul fronte dei PROGETTI FORMATIVI (art. 4), che diversamente dal passato non potranno più essere concretamente realizzati direttamente dal datore di lavoro che presenta la domanda, gli stessi devono avere una durata minima di 40 ore per ciascun lavoratore coinvolto e massima di 200 ore (in luogo delle 250 precedente previste).
I percorsi formativi sono realizzabili anche nel 2023, ma con un termine massimo di conclusione delle attività che sarà individuato da ANPAL anche in considerazione del coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, fermo restando il termine massimo (dicembre 2023) di ammissibilità della spesa per la rendicontazione della stessa a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Nel progettare tale formazione bisognerà prestare estrema attenzione a determinare un accrescimento delle competenze dei lavoratori come individuate puntualmente nell’ambito di specifiche e ormai consolidate classificazioni interazionali:
- nell’ambito della transizione digitale, in linea con le indicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)
- per le competenze digitali di base il riferimento è al modello europeo “DigComp 2.1” sviluppato a livello comunitario (cfr. Allegato 1 al decreto);
- per le competenze digitali specialistiche il riferimento è alla classificazione europea contenuta nella norma UNI EN 16234-1 “e-Competence Framework 3.0” (cfr. Allegato 2 al decreto);
- nell’ambito della transizione ecologica il riferimento è alle abilità/competenze identificate dalla Commissione Europea quale utili a tale scopo attraverso la classificazione “European Skills, Competences, Qualifications and Occupations” –ESCO (cfr. Allegato 3 del decreto).
Laddove si tratti di interventi formativi legati alle fattispecie sopra richiamate di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o di ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale e non riferibili alla transizione digitale ed ecologica, i richiedenti dovranno comunque rapportarsi ai descrittivi delle attività di lavoro come classificate nel c.d. Atlante del lavoro e delle qualificazioni predisposto dall’INAPP (https://atlantelavoro.inapp.org/).
Di norma, i progetti formativi sono finalizzati al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, e comportano il rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione delle medesime competenze anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati (ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13/2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali).
Peraltro, qualora si rendessero necessarie attività formative non direttamente riferibili a qualificazioni ricomprese nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, questi dovranno comunque risultare almeno in un’attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti.
In termini di novità, il decreto stabilisce che l’attività formativa sia di norma finanziata dai FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI - FONCOOP per le imprese cooperative – secondo la loro disciplina vigente, anche in merito alle verifiche che sono poste in capo agli stessi.
Nell’ottica di una integrazione tra finanziamenti vari per cui i fondi interprofessionali vanno a sovvenzionare interventi formativi per i quali il Fondo Nuove Competenze garantisce – per le domande che saranno ammesse – una copertura del costo del lavoro delle ore di formazione, viene confermato il possibile (non obbligatorio) coinvolgimento dei Fondi interprofessionali che, tuttavia, non potranno più come prima mediare la presentazione delle domande di accesso al FNC attraverso un’istanza cumulativa in nome e per conto delle imprese loro aderenti.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presento decreto (e quindi entro il 3 dicembre p.v.) i fondi interprofessionali interessati dovranno inviare apposita comunicazione all’ANPAL, dopodiché verranno individuate modalità di scambio di informazioni sui progetti formativi e sui lavoratori individuati al momento di fare domanda al FNC e al fine di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, nonché sugli esiti della formazione erogata e dell’attività di verifica svolta.
Proprio sul fronte dei controlli, ferme restando le attività di verifica che competono ai fondi interprofessionali, ANPAL disporrà specifiche verifiche a campione e in loco anche con il supporto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro non aderisca ad un fondo interprofessionale o il suo fondo interprofessionale non manifesti l’interesse ad essere coinvolto dal Fondo Nuove Competenze ovvero esistano ragioni oggettive che impediscano il ricorso finanziario ai fondi interprofessionali, gli interventi formativi dovranno comunque essere erogati con il concorso di un ente titolato a livello nazionale o regionale ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 13/2003 in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze.
Nel rimandare al decreto allegato per ulteriori dettagli e in attesa dell’Avviso pubblico ANPAL su cui non mancheremo di informarvi, rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 42 del 25 maggio 2020 – prot. n. 1752.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 81 del 28 ottobre 2020 – prot. n. 3522
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