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Circ. n. 79/2022

Circ. n. 79/2022

Circ. n. 79/2022

FRINGE BENEFIT ANNO 2022 INNALZAMENTO SOGLIA CHIARIMENTI APPLICATIVI

giani.c@confcooperative.it

Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo Legale Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento in oggetto - cosiddetto Decreto Aiuti-quater - segnaliamo la novità riguardante l’innalzamento fino a 3.000 euro per il solo anno 2022 del valore dei c.d. FRINGE BENEFIT (art. 3, comma 10).

Ricordiamo che per fringe benefit si intendono quei beni o servizi che l’azienda decide di assicurare ai dipendenti come premio ad personam e incentivo alla fidelizzazione.

 Queste somme non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR di norma fino a un ammontare di 258,23 euro, sebbene per il 2020 e per il 2021 tale somma sia stata raddoppiata per un valore di 516,46 €.

Già con il decreto Aiuti-bis n. 115/2022(1) il legislatore, sempre limitatamente all’anno in corso, aveva provveduto a elevare tale soglia a 600 euro, prevedendo contestualmente che nell’ambito dello stesso ammontare possano rientrarvi anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Sulla stessa materia dei fringe benefit segnaliamo anche la Circolare Agenzia Entrate n. 35/E con utili chiarimenti applicativi per quest’anno (emanata prima dell’entrata in vigore del nuovo D.L. che, tuttavia, introduce solo un innalzamento del tetto).

Pertanto, ribadito che per quest’anno il valore massimo dei fringe benefit esenti da tasse e contributi detassabili ammonterà a un valore di 3.000 euro alla luce dell’ulteriore intervento normativo, i datori di lavoro devono tener conto che l’erogazione degli stessi non potrà andare oltre l’anno 2022 o meglio, secondo il principio di cassa allargato, non potrà superare il 12 gennaio 2023.

La soglia massima, secondo quanto ulteriormente specificato dall’Agenzia delle Entrate, va intesa come limite da non superare (non come una franchigia), motivo per cui bisognerà far attenzione a non sforare tale soglia visto che altrimenti anche l’erogazione di un importo leggermente superiore comporterà l’inclusione di tutto il fringe benefit nel reddito di lavoro dipendente, compresa la quota di valore inferiore al tetto.

Come detto, un’altra novità per quest’anno, oltre all’innalzamento della soglia, risiede nella possibilità di pagare o rimborsare sotto forma di fringe benefit anche le utenze domestiche dei lavoratori, intese come utenze dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento.

In pratica ai fringe benefit ordinari come, ad e

mercoledì 30 novembre 2022

Circ. n. 79/2022

FRINGE BENEFIT ANNO 2022 INNALZAMENTO SOGLIA CHIARIMENTI APPLICATIVI

giani.c@confcooperative.it

Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo Legale Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento in oggetto - cosiddetto Decreto Aiuti-quater - segnaliamo la novità riguardante l’innalzamento fino a 3.000 euro per il solo anno 2022 del valore dei c.d. FRINGE BENEFIT (art. 3, comma 10).

Ricordiamo che per fringe benefit si intendono quei beni o servizi che l’azienda decide di assicurare ai dipendenti come premio ad personam e incentivo alla fidelizzazione.

 Queste somme non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR di norma fino a un ammontare di 258,23 euro, sebbene per il 2020 e per il 2021 tale somma sia stata raddoppiata per un valore di 516,46 €.

Già con il decreto Aiuti-bis n. 115/2022(1) il legislatore, sempre limitatamente all’anno in corso, aveva provveduto a elevare tale soglia a 600 euro, prevedendo contestualmente che nell’ambito dello stesso ammontare possano rientrarvi anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Sulla stessa materia dei fringe benefit segnaliamo anche la Circolare Agenzia Entrate n. 35/E con utili chiarimenti applicativi per quest’anno (emanata prima dell’entrata in vigore del nuovo D.L. che, tuttavia, introduce solo un innalzamento del tetto).

Pertanto, ribadito che per quest’anno il valore massimo dei fringe benefit esenti da tasse e contributi detassabili ammonterà a un valore di 3.000 euro alla luce dell’ulteriore intervento normativo, i datori di lavoro devono tener conto che l’erogazione degli stessi non potrà andare oltre l’anno 2022 o meglio, secondo il principio di cassa allargato, non potrà superare il 12 gennaio 2023.

La soglia massima, secondo quanto ulteriormente specificato dall’Agenzia delle Entrate, va intesa come limite da non superare (non come una franchigia), motivo per cui bisognerà far attenzione a non sforare tale soglia visto che altrimenti anche l’erogazione di un importo leggermente superiore comporterà l’inclusione di tutto il fringe benefit nel reddito di lavoro dipendente, compresa la quota di valore inferiore al tetto.

Come detto, un’altra novità per quest’anno, oltre all’innalzamento della soglia, risiede nella possibilità di pagare o rimborsare sotto forma di fringe benefit anche le utenze domestiche dei lavoratori, intese come utenze dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento.

In pratica ai fringe benefit ordinari come, ad esempio, buoni spesa o carburante, si affianca anche la possibilità per i datori di lavoro di riconoscere tali somme per le causali suddette, fatto salvo che in questo caso bisognerà richiedere, alternativamente, al lavoratore:

  • il documento attestante l’utenza domestica (bolletta) pagata;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della documentazione, comprovante il pagamento dell’utenza domestica.

In entrambi i casi dovrà essere affiancata una dichiarazione del lavoratore che autocertifichi di non aver richiesto a un altro datore di lavoro il rimborso di quella specifica utenza (intestata a lui, al coniuge o ad un familiare).

Nel rinviare per ulteriori dettagli alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, va ricordato che l’eventuale riconoscimento dei fringe benefit operi a fronte di una libera e volontaria concessione del datore di lavoro nei confronti dei proprio lavoratori e dei collaboratori coordinati e continuativi.

È il datore di lavoro o committente che deciderà se erogarlo, in quale importo e a quali lavoratori. Infatti, come ricorda l’Agenzia delle Entrate, è una liberalità erogabile anche ad personam, senza interessare necessariamente tutti i lavoratori.

Rispetto alla possibilità di trasformare il premio di risultato in fringe benefit, laddove previsto ai sensi delle disposizioni contrattuali e in linea con quanto previsto dall’articolo 1, commi 182-190, della legge n. 208/2015, ciò potrà avvenire su richiesta volontaria del lavoratore se il medesimo premio non risulti già erogato, considerato che la scelta della conversione in welfare va effettuata all’atto della sua erogazione.

Sempre nella sua circolare l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’eventuale erogazione da parte di un datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti del bonus carburante fino al limite di 200 euro – ex art. 2, legge n. 51/2022(2) - rappresenti un ulteriore strumento valido eccezionalmente per l’anno 2022 da tener distinto rispetto a quello dei fringe benefit e, pertanto, eventualmente da sommarsi a questi ultimi.

* * *

Nel rimandare alla documentazione allegata per ulteriori dettagli, sottolineiamo che trattandosi di un decreto-legge il provvedimento potrà essere suscettibile di modifiche durante l’iter parlamentare di conversione.

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 64 del 2 settembre 2022 – prot. n. 3297.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 41 del 24 maggio 2022 - prot. n. 2244.

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