Circ. n. 80/2022
ESONERO CONTRIBUTIVO PER DATORI DI LAVORO DOTATI DI CERTIFICAZIONE DI PARITA’ DI GENERE
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È stato pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it l’atteso decreto con cui il Ministro del Lavoro, di concerto con il MEF e Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, definisce le modalità per fruire a partire dall’anno 2022 dell’esonero contributivo stabilito in favore delle aziende che siano in possesso della certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006(1).
Si tratta di uno sgravio pari all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore rapportati alle mensilità di validità della certificazione fruibile, tuttavia, fino ad un massimo di 50 mila euro annui e comunque fino all’esaurimento del limite di spesa annuo di 50 milioni di euro (stanziamento previsto con la legge di bilancio 2022).
Tutte le domande che saranno presentate regolarmente verranno accolte, per cui in caso di superamento del limite di spesa si procederà ad una riduzione del beneficio spettante in maniera proporzionale.
Conseguentemente, in questo caso non varrà l’ordine cronologico di presentazione, ma questo comporterà che l’effettivo valore del beneficio sarà noto solo al termine dell’istruttoria delle richieste.
Per goderne le cooperative interessate dovranno presentare domanda all’INPS in via telematica secondo i termini e le modalità che l’Istituto darà prossimamente con specifiche istruzioni.
Ricordiamo che la certificazione di parità di genere rappresenta un nuovo strumento finalizzato ad attestare le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
Come noto, l’individuazione dei parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese è stata realizzata mediante Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 29 aprile 2022 (pubblicato in G.U. n. del 1 luglio 2022), che ha a sua volta rinviato all’utilizzo della Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022 e contenente “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni”.
Nell’allegare alla presente circolare entrambi questi documenti e nel ricordare che il sistema di certificazione della parità di genere rientra nell’ambito del PNRR, rimandiamo per ulteriori approfondimenti sull’ottenimento della certificazione al link https://www.pariopportunita.gov.it/materiale/attuazione-misure-pnrr/.
Ciò detto, e in attesa di avere istruzioni da parte dell’INPS per inoltrare le richieste di esonero, il decreto stabilisce il contenuto della domanda con le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’azienda;
- retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della certificazione di parità di genere e l’assenza di provvedimenti di sospensione di benefici contributivi adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell’art. 46, comma 4, del decreto legislativo n. 198/2006 (vale a dire qualora un’impresa non abbia rispettato la scadenza per la presentazione del rapporto biennale di parità e non dato seguito entro 12 mesi all’invito ad adempiere avanzato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente);
- periodo di validità della certificazione della parità di genere.
L’INPS riceve periodicamente dal Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati identificativi dei datori di lavoro che risultino essere in possesso della certificazione di parità di genere.
In caso di revoca della certificazione in questione i datori di lavoro interessati sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’INPS e al Dipartimento Pari Opportunità.
Saranno effettuati controlli incrociati tra INPS, Dipartimento Pari Opportunità, Ministero del Lavoro e INL per i profili di rispettiva competenza, tenendo conto che le imprese richiedenti dovranno anche ottemperare all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 in termini di regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, rispetto della contrattazione leader, sottoscritta cioè dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Contestualmente, il decreto in esame definisce l’utilizzo per l’anno 2022 del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, istituito con la legge di bilancio 2021 presso il Ministero del Lavoro con una dotazione di risorse pari a 2 milioni di euro destinate alla copertura di interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere, delle pari opportunità sui luoghi di lavoro e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Per l’anno in corso tali attività saranno definite in accordo con il Dipartimento per le pari opportunità, anche in coerenza con il Piano strategico nazionale per la parità di genere, fatto salvo che per queste il Ministero del Lavoro si avvarrà dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche INAPP. Per i prossimi anni serviranno successivi decreti di definizione dell’utilizzo delle risorse.
Rinviando al provvedimento per ulteriori dettagli rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 80 del 22 novembre 2021 – prot. n. 4356.
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