Circ. n.67 - 2022
Decreto Rentri – Registro elettronico tracciabilità dei rifiuti
giani.c@confcooperative.it
Il Ministero della transizione ecologica ha notificato a Bruxelles lo schema di decreto per la disciplina del nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (cd. RENTRI), che si compone delle procedure e degli strumenti relativi agli adempimenti ambientali (registri cronologici di carico e scarico, per la gestione della contabilità dei rifiuti, formulari di identificazione dei rifiuti, per le movimentazioni e trasporto, comunicazione al catasto dei rifiuti, cd MUD).
Al riguardo, nel segnalare come il decreto non sia ancora vigente, dovendo ultimare l’iter per la sua approvazione, si ricorda che il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è stato istituito con l’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, contestualmente all’avvenuta abrogazione del vecchio sistema di tracciabilità SISTRI ed è stato poi disciplinato, nelle sue linee fondamentali, dall’articolo 188-bis del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152).
Lo schema di decreto in allegato disciplina, quindi, tutto il nuovo sistema che integra le procedure e gli adempimenti di tracciabilità sopra indicati in un registro elettronico nazionale, disponendo in particolare:
a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico dei rifiuti ed al formulario di identificazione (artt. 190 e 193 del codice ambientale) con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
b) le modalità di iscrizione al RENTRI e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai registri ed ai formulari;
d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto dei rifiuti e le modalità di coordinamento tra le comunicazioni MUD e i dati trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica;
e) le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 sulla movimentazione transfrontaliera dei rifiuti;
f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
h) le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti.
Gli allegati I e II al decreto disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione, mentre l’allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l’iscrizione al RENTRI.
Il decreto rinvia a successivi decreti direttoriali molta della disciplina di dettaglio, tra cui:
a) le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI e il suo funzionamento;
b) le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI;
c) i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
d) le modalità di compilazione dei modelli;
e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;
f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;
g) le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto, tra i quali un servizio per i singoli operatori per agevolare l’assolvimento degli adempimenti con particolare riferimento alla trasmissione dei dati.
È anche previsto che tramite il RENTRI il Ministero della transizione ecologica renda disponibili servizi per l’utilizzo in interoperabilità degli strumenti di autenticazione e sottoscrizione digitale nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale e dalle regole tecniche definite dall’AgID.
Ciò premesso, si rileva come dalla lettura dello schema di decreto residuino alcuni elementi di non perfetta chiarezza rispetto ai quali si provvederà a sollecitare la competente Direzione del Ministero ai dovuti chiarimenti, anche nell’ambito della definizione delle procedure applicative.
In via generale, lo schema di decreto introduce, quindi, una serie di obblighi e diverse modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità, a seconda della categoria di operatori e della tipologia di rifiuti prodotti o gestiti.
In particolare:
1) OBBLIGO DI ISCRIZIONE
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 6 del DL n.135 del 2018, sono tenuti ad iscriversi al RENTRI:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del codice ambientale.
Con riferimento alle tempistiche di iscrizione, l’articolo 13 dello schema di decreto prevede che l’iscrizione al RENTRI sia effettuata con le seguenti tempistiche:
- a decorrere da 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi incluse le associazioni o i soggetti eventualmente delegati;
- a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati.
2) MODALITÀ ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ
Gli adempimenti potranno essere effettuati in modalità cartacea o digitale a seconda delle diverse categorie di operatori e delle relative tempistiche di iscrizione.
In particolare:
- a decorrere dalla scadenza delle tempistiche previste per l’iscrizione, il registro cronologico di carico e scarico dovrà essere tenuto in modalità digitale;
- a decorrere da 30 mesi, dalla data di entrata in vigore del decreto, il formulario di identificazione del rifiuto è emesso in modalità digitale.
3) OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI DATI
a) trasmissione dei dati relativi al registro cronologico: gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, a decorrere dalla data di iscrizione, provvedono alla trasmissione dei dati contenuti nel registro, con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta. Le associazioni di categoria o gli altri soggetti eventualmente delegati trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.
b) trasmissione dei dati relativi al formulario: gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, a decorrere dal trentesimo mese dall’entrata in vigore del decreto, sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, emessi in modalità digitale.
Nel segnalare che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia, si ricorda che al fine di aggiornare sullo stato della disciplina e delle relative procedure e per presentare il funzionamento del sistema e le modalità per aderire, eventualmente, alla sperimentazione in corso, è previsto un momento di approfondimento e confronto con il Ministero della transizione ecologica e con l’Albo nazionale gestori ambientali previsto per VENERDÌ 28 OTTOBRE 2022, ore 11.00. Per partecipare e per l’invio del link di collegamento, è necessario iscriversi a: servambiente@confcooperative.it. L’incontro è aperto anche alle cooperative interessate.
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