Rassegna Stampa

Circ. n. 19/2020

Circ. n. 19/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - Nuovo d.P.C.M. 22 marzo 2020 - Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020

È stato pubblicato (GU n.76 del 22-3-2020), il DPCM 22 marzo 2020 (all. 1) che contiene ulteriori, urgenti disposizioni per l’intero territorio nazionale in tema di

lunedì 23 marzo 2020

È stato pubblicato (GU n.76 del 22-3-2020), il DPCM 22 marzo 2020 (all. 1) che contiene ulteriori, urgenti disposizioni per l’intero territorio nazionale in tema di

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

(DPCM 22 marzo 2020 – Ulteriori misure di contenimento per l’intero territorio nazionale)

 

Detto provvedimento intensifica i divieti e gli obblighi già previsti e si applica cumulativamente alle misure contenute nel DPCM 11 marzo 2020 (v. Circ. del Servizio legislativo n. 14/2020) e, da ultimo, nell’Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 (GU n.73 del 20-3-2020, all. 2).

Le nuove misure producono effetto da oggi, 23 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020[1].

È un’ulteriore “stretta” alla generale sospensione di tutte le attività, pubbliche e private, industriali e commerciali, non essenziali, da più parti sollecitata. Anche da Confcooperative.

 

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Nel dettaglio, il combinato disposto delle nuove misure di contenimento, applicabili all’intero territorio nazionale, stabilisce:

-        la sospensione in via generale di tutte le attività produttive industriali e commerciali, con le seguenti eccezioni:

o   non sono sospese le attività indicate nell’allegato 1 del dPCM 21 marzo 2020 (v. all. 1) e identificate con riferimento ai codici attività ATECO; nondimeno è stabilito che l’elenco dei codici potrà essere nelle prossime ore integrato con una procedura semplificata (decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze)[2];

o   non è sospesa ed è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici;

o   non è sospesa ed è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari. In ogni caso, si stabilisce espressamente che per tutte le attività commerciali resta fermo quanto disposto dal dPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. Ragion per cui, anche in base a tale richiamo, non possono ritenersi sospese – e il nuovo decreto lo ribadisce anche in altri punti – le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità specificamente individuate[3], l’attività delle edicole e quella dei tabaccai (certamente con riferimento ai generi di monopolio e fatto lo svolgimento di attività vietate come quella dei giochi). Nell’esercizio di queste attività dovrà, beninteso, essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

o   non sono sospese le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146[4] (resta in ogni caso ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura[5], nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti);

o   non sono sospese le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese (indicate all’allegato 1 del dPCM), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. In tali casi sarà necessaria una previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite[6];

o   non è sospesa ed è sempre consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

o   non sono sospese e sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Anche in tal caso sarà necessaria una previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva[7];

o   non sono sospese e sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (previa autorizzazione del Prefetto);

o   non sono sospese le attività professionali[8], ma dovranno essere attuate (si raccomanda) con il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile (i), l’incentivo alle ferie, i congedi retribuiti e gli altri strumenti previsti (ii); la sospensione delle attività non indispensabili alla (iii), l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio ed il rispetto della distanza interpersonale di un metro ovvero l’adozione di strumenti di protezione individuale (iv), l’incentivo alla sanificazione dei luoghi di lavoro (v).

Tutte le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18[9].

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Infine, le imprese le cui attività sono sospese hanno tempo sino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.

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Quanto alle persone fisiche:

-        è stabilito il divieto di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (non è di conseguenza più consentito lo spostamento per esigenze non urgenti, né il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)[10];

-        è inoltre vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici (Ord. Min. Sal., all. 2);

-        è infine vietato svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto (salva la possibilità di attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona).

 

[1] Sono prorogate al 3 aprile anche le scadenze delle misure di contenimento previste nel DPCM 11 marzo 2020 e nell’Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020.

[2] Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi.

[3] Si tenga presente che in punto di attività commerciali sono intervenute, nei giorni scorsi, varie ordinanze regionali le quali potrebbero aver limitato le attività commerciali in alcune fasi della giornata o della settimana (ad es. disponendo la chiusura degli ipermercati e dei supermercati nei giorni festivi).

[4] Si tratta della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, che considera tali i servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione (tra questi: la sanità; l’igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; i servizi di erogazione degli emolumenti concernenti l’assistenza e la previdenza sociale, anche effettuati a mezzo del servizio bancario; le poste, le telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica).

[5] Di cui all’articolo 101 del Codice beni culturali.

[6] Il Prefetto potrà in ogni caso sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni richieste per la continuità. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

[7] Anche in tal caso, il Prefetto potrà sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di continuità. Ma fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

[8] Anche su questo fronte occorrerà verificare se le Regioni abbiano disposto ulteriori e precise restrizioni (ad es. la Lombardia ha decretato la chiusura delle “attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza”).

[9] Il lavoro agile diviene la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PA. Di conseguenza viene limitata la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le PA utilizzeranno gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Potranno anche motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.

[10] L’Ordinanza del Min. Salute 20 marzo 2020 (all. 2) aveva già posto il divieto di ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale (comprese le cd seconde case utilizzate per vacanza) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni. Inoltre, poco prima della pubblicazione del DPCM 22/3/2020, veniva pubblicata (GU n.75 del 22-3-2020) un’Ordinanza congiunta del MINISTRO DELLA SALUTE e del MINISTRO DELL'INTERNO che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo decreto, già fissava il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.